Riduzione Clausole campione

Riduzione. Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
Riduzione. Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richieda una riduzione dello spazio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni. In tal caso l’Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:
Riduzione. Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.
Riduzione. In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 an- nualità di premio (per i contratti con durata uguale o superiore a tre anni), l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte. La rendita annua ridotta da corrispondersi in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale si determina moltiplican- do la rendita annua inizialmente assicurata per il coefficiente di riduzione di seguito definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata alla data precedente la data di scadenza della prima rata di premio non pagata e la rendita inizialmente assicurata. Il coefficiente di riduzione di cui sopra, è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza del contratto che coincida o sia succes- siva alla data di sospensione del pagamento premi. Durante il periodo di corresponsione, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni ricorrenza seme- strale della data di decorrenza del contratto nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione.
Riduzione. Il contratto descritto in questa Nota Informativa non prevede valore di riduzione.
Riduzione. In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 an- nualità di premio, l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti presta- zioni ridotte. Il valore di riduzione, da corrispondersi in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, è pari alla somma di: • Il capitale iniziale ridotto nella proporzione tra il numero delle rate pagate e quelle inizialmen- te pattuite; • la differenza tra il capitale rivalutato all’ultima ricorrenza semestrale ed il capitale iniziale. Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza del contratto che coincida o sia succes- siva alla data di sospensione del pagamento premi. In caso di riduzione non sarà possibile effettuare Versamenti Integrativi.
Riduzione. Non prevista.
Riduzione. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comporteranno una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.
Riduzione. Diminuzione della Prestazione Assicurata, conseguente, per determinate tipologie tariffarie, alla sospensione, da parte del Contraente, del pagamento dei Premi annui, determinata tenendo conto dei Premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.
Riduzione. L’Ente può chiedere la riduzione dell’importo di un prestito non completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca successiva alla stipula del contratto di prestito; 4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente; la valutazione in merito alla sussistenza delle predette condizioni è rimessa all’insindacabile giudizio di CDP, cui l’Ente dovrà fornire tutta la documentazione che CDP riterrà necessaria o utile per gli accertamenti del caso. La domanda di riduzione, compilata e trasmessa alla CDP esclusivamente tramite il canale Web nell’area riservata Enti locali e PA del Sito Internet, deve essere corredata da una dichiarazione che attesti il ricorrere di una delle condizioni sopra elencate. La riduzione del prestito comporta la rideterminazione del piano di ammortamento, con decorrenza ed effetto dal primo gennaio successivo, per le domande pervenute nel secondo semestre, o dal primo luglio successivo, per le domande pervenute nel primo semestre ovvero, per le richieste pervenute nel periodo di pre- ammortamento, dall’inizio dell’ammortamento. Nel caso di un prestito con Ente beneficiario diverso dal debitore o a carico di più enti debitori, la riduzione può essere disposta previo accordo con gli enti debitori. Sez. 12. Diverso utilizzo La CDP può autorizzare l’Ente ad utilizzare la quota del prestito non erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era stato originariamente concesso, nei seguenti casi: 1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del prestito; 2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del contra...