Riduzione. Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
Riduzione. Il Partecipante che, dopo aver controfirmato la proposta di partecipazione, richieda una riduzione dello spazio assegnato, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Organizzatore, in forma scritta e motivandone le ragioni. In tal caso l’Organizzatore si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta oppure di accoglierla e di:
5.3.1 Ridurre la metratura, mantenendo la posizione assegnata e ritenendo liberamente commercializzabile la porzione eccedente;
5.3.2 Assegnare un nuovo spazio compatibile con il layout espositivo, ritenendo liberamente commercializzabile quello precedentemente contrattualizzato. Nei suddetti casi l’importo da corrispondere sarà riparametrato in base alla nuova metratura o alla nuova posizione assegnata.
Riduzione. Non è prevista la riduzione della prestazione per questo tipo di contratto.
Riduzione. In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 an- nualità di premio (per i contratti con durata uguale o superiore a tre anni), l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti prestazioni ridotte. La rendita annua ridotta da corrispondersi in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale si determina moltiplican- do la rendita annua inizialmente assicurata per il coefficiente di riduzione di seguito definito ed aggiungendo al valore così ottenuto la differenza tra la rendita rivalutata alla data precedente la data di scadenza della prima rata di premio non pagata e la rendita inizialmente assicurata. Il coefficiente di riduzione di cui sopra, è uguale al rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti. La rendita ridotta verrà rivalutata nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza del contratto che coincida o sia succes- siva alla data di sospensione del pagamento premi. Durante il periodo di corresponsione, la rendita ridotta viene rivalutata ad ogni ricorrenza seme- strale della data di decorrenza del contratto nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione.
Riduzione. Il contratto descritto in questa Nota Informativa non prevede valore di riduzione.
Riduzione. In caso di mancato pagamento del premio e sempre che siano state corrisposte almeno 3 an- nualità di premio, l’assicurazione resta in vigore, libera da ulteriori premi, per le seguenti presta- zioni ridotte. Il valore di riduzione, da corrispondersi in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, è pari alla somma di: • Il capitale iniziale ridotto nella proporzione tra il numero delle rate pagate e quelle inizialmen- te pattuite; • la differenza tra il capitale rivalutato all’ultima ricorrenza semestrale ed il capitale iniziale. Il capitale ridotto verrà rivalutato nella misura prevista al punto A della Clausola di Rivalutazione ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza del contratto che coincida o sia succes- siva alla data di sospensione del pagamento premi. In caso di riduzione non sarà possibile effettuare Versamenti Integrativi.
Riduzione. Non prevista.
Riduzione. Tutti i pagamenti effettuati ai sensi della presente Polizza comporteranno una corrispondente riduzione del Massimale al quale sarà ancora possibile attingere per effettuare successivi pagamenti eventualmente dovuti ai sensi della stessa.
Riduzione. Diminuzione della Prestazione Assicurata, conseguente, per determinate tipologie tariffarie, alla sospensione, da parte del Contraente, del pagamento dei Premi annui, determinata tenendo conto dei Premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti. Non prevista per le polizze temporanee caso morte.
Riduzione. Ove prevista dalle Condizioni Contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicura- ta in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.