Informazione a livello aziendale. Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle R.S.U. e, in mancanza, alle XX.XX. territoriali dei Sindacati, su richiesta delle stesse anche per il tramite dell'API territoriale di riferimento, le seguenti informazioni: 1) andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio. Ed in particolare: a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione in Italia e all'estero; b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche; 2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto. Ed in particolare: a) i dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità; b) i programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni; 3) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'art. 6: informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei Sindacati, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato. I Rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della Direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le parti convengono che si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 3 membri di cui 2 designati dalle Organizzazioni sindacali e da UNIONMECCANICA ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Commissione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati. Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal c.c.n.l. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto. Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Informazione a livello aziendale. Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle R.S.U. RSU e, in mancanzaman- canza, alle XX.XX. territoriali dei Sindacatisindacati, su richiesta delle stesse anche per il tramite dell'API dell’API territoriale di riferimento, le seguenti informazioni:
1) . andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione situa- zione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio. Ed in particolare:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione in Italia e all'esteroall’este- ro;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;.
2) la . La situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresadell’occupazione dell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto. Ed E in particolare:
a) i dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione dell’occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione ristruttura- zione e riconversione aziendali, nonché all'utilizzazione all’utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione commissione pari opportunità;
b) i programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso con- corso di enti esterni;.
3) le . Le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'art. all’articolo 6: informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente aven- te carattere permanente e/o ricorrente, nonché, ‚ riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività dell’attività decentrata e alla sua localizzazione. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma com- ma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro. Su richiesta scritta delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni Orga- nizzazioni sindacali territoriali dei Sindacatisindacati, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento dell’ar- gomento trattato. I Rappresentanti rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi anch’essi vincolati dall'obbligo dall’obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della Direzione direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le parti Parti convengono che si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione concilia- zione che sarà composta da 3 membri di cui 2 designati dalle Organizzazioni organizzazioni sindacali e da UNIONMECCANICA Unionmeccanica ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento funzio- namento della Commissione. Ai sensi di quanto previsto dall'artdall’art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione Commissio- ne è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati. Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione l’in- dividuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento dell'impresa dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro a procedere pro- cedere a consultazioni o a comunicare informazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere le informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal c.c.n.lCCNL. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle Rappresentanze rappresen- tanze sindacali unitarie e, e tramite l'Associazione l’Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali sindacati pro- vinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto. Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio mon- taggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito nell’ambito della loro tipica attività.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Informazione a livello aziendale. Nelle aziende che occupano almeno 35 dipendenti e nelle quali siano presenti le R.S.U. saranno fornite alle medesime, su richiesta, le informazioni di seguito riportate. Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti e nelle quali non siano costituite le R.S.U. saranno fornite alle R.S.U. e, in mancanza, alle XX.XX. territoriali dei Sindacatiprovinciali stipulanti e firmatarie il presente C.C.N.L., su richiesta delle stesse anche per il tramite dell'API territoriale di riferimentose richieste, le seguenti informazioni:
1) andamento . Andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresadell’attività dell’impresa, nonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio. Ed in particolare:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione in Italia e all'esteroall’estero;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;.
2) la . La situazione, la struttura e l'andamento l’andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresadell’occupazione dell’impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto. Ed E in particolare:
a) i dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione dell’occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'utilizzazione all’utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione commissione pari opportunità;
b) i programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni;.
3) le . Le decisioni dell'impresa dell’impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione dell’organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'artall’art. 6: informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività dell’attività decentrata e alla sua localizzazione. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza l’osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro. Su richiesta scritta delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali XX.XX. territoriali dei Sindacatisindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento dell’argomento trattato. I Rappresentanti rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi anch’essi vincolati dall'obbligo dall’obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della Direzione direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le parti Parti convengono che si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 3 membri di cui 2 designati dalle Organizzazioni sindacali XX.XX. stipulanti e da UNIONMECCANICA Unionmeccanica ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Commissione. Ai sensi di quanto previsto dall'artdall’art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 20076.2.2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati. Inoltre Inoltre, procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 20076.2.2007, n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione l’individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento dell'impresa dell’impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione l’autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere le informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal c.c.n.l. C.C.N.L.. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 20076.2.2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie e, e tramite l'Associazione l’Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati sindacati provinciali di categoriacategoria stipulanti, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto. Quanto sopra non riguarda le normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, cantiere poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito nell’ambito della loro tipica attività.
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Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi
Informazione a livello aziendale. Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle R.S.U. ee , in mancanza, alle XX.XX. territoriali dei Sindacatisindacati stipulanti, su richiesta delle stesse anche per il tramite dell'API territoriale di riferimento, riferimento le seguenti informazioni:
1) andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio. Ed in particolare:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione in Italia e all'estero;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto. Ed in particolare:
a) i dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità;
b) i programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni;
3) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'art. 6: informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei SindacatiSindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato. I Rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della Direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le parti convengono che si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 3 membri di cui 2 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e da UNIONMECCANICA ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Commissione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati. Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal c.c.n.l. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto. Quanto sopra non riguarda le normali le operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
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Informazione a livello aziendale. Nelle aziende che occupano almeno 50 dipendenti saranno fornite alle R.S.U. ee , in mancanza, alle XX.XX. territoriali dei Sindacatisindacati stipulanti, su richiesta delle stesse anche per il tramite dell'API territoriale di riferimento, riferimento le seguenti informazioni:
1) andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio. Ed in particolare:
a) prospettive produttive e programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti di quelli esistenti, nonché sui criteri di localizzazione in Italia e all'estero;
b) prevedibili implicazioni dei predetti investimenti sulla occupazione, sulle condizioni ambientali ed ecologiche;
2) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto. Ed in particolare:
a) i dati consuntivi sia quantitativi che qualitativi dell'occupazione e su quelli relativi al prevedibile andamento occupazionale, anche in rapporto ai processi di ristrutturazione e riconversione aziendali, nonché all'utilizzazione delle normative in materia di occupazione giovanile, agevolata e femminile in relazione anche agli esiti delle iniziative promosse a livello provinciale dalla Commissione pari opportunità;
b) i programmi di formazione professionale che vengano organizzati anche con il concorso di enti esterni;
3) le decisioni dell'impresa che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro, dei contratti di lavoro, anche nelle ipotesi di cui all'art. 6: informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo, avente carattere permanente e/o ricorrente, nonché, riguardo alle articolazioni per tipologie dell'attività decentrata e alla sua localizzazione. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le aziende committenti chiederanno alle aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro. Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei SindacatiSindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui ai numeri che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato. I Rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi, anch'essi vincolati dall'obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza delle informazioni da parte della Direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di seguito definita. Le parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procederà alla costituzione della Commissione di conciliazione che sarà composta da 3 7 membri di cui 2 6 designati dalle Organizzazioni sindacali stipulanti e da UNIONMECCANICA ed 1 di comune accordo. I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della Commissione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dal datore di lavoro. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte dei soggetti interessati. Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in ordine alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevole difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno e che escludono l'obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni. La Commissione, sulla scorta delle esperienze aziendali acquisite, avrà inoltre il compito di individuare le modalità riguardanti l'autorizzazione dei rappresentanti dei lavoratori o eventuali consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza che saranno recepite dal c.c.n.l. Le previsioni che precedono costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Nel caso di eventuali accordi aziendali in materia, le parti si incontreranno per verificare ed eventualmente armonizzare gli accordi esistenti. Le Direzioni delle unità produttive con più di 200 dipendenti forniranno alle Rappresentanze sindacali unitarie e, tramite l'Associazione territoriale di competenza, ai Sindacati provinciali di categoria, informazioni preventive rispetto alla fase di realizzazione di decisioni assunte relativamente a processi di esternalizzazione comportanti rilevanti conseguenze sui livelli occupazionali in atto. Quanto sopra non riguarda le normali le operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere, poste in essere dalle aziende di installazione e montaggio in relazione al carico di lavoro acquisito nell'ambito della loro tipica attività.
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