Assemblea Clausole campione

Assemblea. In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. L'Amministrazione dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art.25 dello Statuto dei lavoratori. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Della convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio. Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero. I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall’Amministrazione.
Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Assemblea. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 del CCNL 23 luglio 1976 e dall’art. 4, comma 2., A.N. 28 marzo 1996 in materia di indizione delle assemblee dei lavoratori, è confermato il diritto di partecipare alle assemblee sindacali regolarmente indette e per le quali è corrisposta la normale retribuzione nei limiti di 10 ore annue. La partecipazione dei lavoratori deve aver luogo secondo modalità che salvaguardino il mantenimento della continuità e regolarità del servizio. Le modalità attuative di cui al capoverso precedente del presente comma ed i successivi aggiornamenti, è demandata alla contrattazione in sede Regionale (Unità Produttiva Regionale) di cui all’art. 3 (Sedi, fasi e materie delle relazioni industriali), comma 4.2, lett. c). La partecipazione alle assemblee è attestata dalla firma leggibile apposta dall’interessato, nell’apposito elenco, a fianco del proprio nome. Il personale viaggiante nonché quello che per motivi connessi con la tipologia del servizio espletato non consente di conciliare tale diritto con la continuità e la regolarità del servizio, può partecipare alle assemblee sindacali, regolarmente indette, soltanto fuori dal proprio orario di lavoro. A fronte di ciò fruisce, a parità del restante personale, del trattamento retributivo previsto, con paga ordinaria, per la durata ed il numero delle assemblee regolarmente indette, fermo restando il limite individuale annuo di dieci ore. Il trattamento economico di cui al capoverso precedente è riconosciuto al personale ivi indicato qualora in servizio o assente per riposo settimanale/periodico, assenza compensativa, ferie, ex festività soppresse, permesso sindacale per l’intera giornata o per orario coincidente, in tutto o in parte, con l’orario di assemblea. Il predetto trattamento non è riconosciuto a detto personale quando assente per malattia, infortunio sul lavoro, aspettativa per motivi di salute o privati, permesso non retribuito, sospensione dal servizio, astensione obbligatoria pre e post partum, congedo parentale e cure termali. La presente disciplina dà attuazione, per quanto di competenza della contrattazione collettiva aziendale, a quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl) / 14 gennaio 2014 (Confindustria-Cisal), Parte Seconda.
Assemblea. 1.L'Assemblea è formata da 10 rappresentanti (di seguito denominati «rappresentanti») dei quali, in attuazione del principio di pariteticità stabilito dall'accordo stipulato in data 3 ottobre 1989, 5 nominati, in rappresentanza delle imprese e degli altri soggetti di cui al primo comma dell'articolo 4, dalle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie degli Accordi di cui all’articolo 1, attualmente Confindustria, e 5 nominati, in rappresentanza dei dirigenti, dalla FNDAI, attualmente Federmanager. 2. I rappresentanti rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. Qualora un rappresentante nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, mediante nomina da parte della Organizzazione di appartenenza. 4. Ogni rappresentante ha diritto ad un voto. 5. Ogni rappresentante può, mediante delega comunicata tramite l'organizzazione di appartenenza, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente di questa, ovvero da altro soggetto. Ciascuno dei soggetti partecipanti all'Assemblea può portare non più di due deleghe. 6. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. 7. L'Assemblea ordinaria delibera in materia di: a) approvazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di amministrazione; b) nomina e revoca dei Consiglieri di amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori tenendo conto dei previsti requisiti di onorabilità e professionalità con indicazione, per il Collegio medesimo, del Presidente; c) scelta della società di revisione su proposta del Consiglio di amministrazione; d) sollecitazione al Consiglio di amministrazione per la elaborazione, da parte di quest’ultimo, di proposte in materia di indirizzi generali sull’attività del Fondo; e) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di amministrazione in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo, salvo quanto di competenza dell'Assemblea straordinaria. 8. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, su convocazione del Consiglio di amministrazione per l'adempimento di cui alla lettera a) del precedente comma. 9. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni liberi prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazio...
Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.
Assemblea. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
Assemblea. (1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni. (2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. (3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite. (4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. (5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. (6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Assemblea. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle ▇▇.▇▇. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle ▇▇.▇▇. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola o in altra sede. Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione. Nel termine di 48 ore le altre ▇▇.▇▇. della scuola possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. La richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalle ▇▇.▇▇. della scuola dovrà contenere: - luogo, data, ora e durata dell'assemblea; - ordine del giorno; - eventuali nominativi di dirigenti esterni delle ▇▇.▇▇. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto. Le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL, possono indire, congiuntamente o singolarmente, assemblee sindacali territoriali che interessano lavoratori di più istituti aderenti all'ANINSEI. In tal caso le ▇▇.▇▇. della scuola firmatarie del presente CCNL indicheranno il luogo, l'ora, la sede, e la durata delle assemblee. Al personale viene garantita la partecipazione e il tempo di spostamento è considerato a tutti gli effetti permesso retribuito ai sen della L. 300/70 a carico dell'orario massimo di cui al comma 2.
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.