Assemblea. Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti. Nelle unità in cui siano costituite R.S.U. ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 26. La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, entro il limite massimo di dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'art. 195. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Assemblea. 1. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e le RSU possono chiedere di indire per le unità produttive, in locali di cui l’azienda abbia disponibilità, assemblee del personale dipendente ai fini dell’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n.300/1970 ed agli accordi interconfederali.
2. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 35 della legge n.300/1970. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di seguito indicate, per quanto compatibili.
3. La convocazione sarà comunicata alla direzione aziendale con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno e con un preavviso minimo di 48 ore, tenendo comunque conto delle correlate esigenze organizzative e logistiche. Contestualmente dovranno essere comunicati all’azienda i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
4. Le assemblee indette durante l’orario di lavoro, nei limiti complessivi stabiliti dalla legge e dagli accordi interconfederali, dovranno svolgersi, di norma, all’inizio o al termine di ciascun periodo lavorativo giornaliero. Nei casi in cui l’attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l’assemblea sarà scaglionata in almeno due riunioni, di norma nell’arco della stessa giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà comunque avere luogo con modalità che tengano conto dell’esigenza di garantire la continuità del servizio, la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
5. Sono fatte salve ulteriori e/o diverse modalità di svolgimento delle assemblee definite a livello aziendale.
Assemblea. I dipendenti degli Istituti potranno riunirsi all'interno dell'Istituto di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione o in altre sedi esterne su indicazione delle XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. L'assemblea viene convocata dalle RSA e/o dalle XX.XX. della scuola territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell'anno scolastico. Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora nei locali della scuola o in altra sede. Le richieste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzione che le affigge nella stessa giornata all'albo della Scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori per consentirne la partecipazione. Nel termine di 48 ore le altre XX.XX. della scuola possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso agli Istituti, dirigenti esterni delle XX.XX. La richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalle XX.XX. della scuola dovrà contenere: - luogo, data, ora e durata dell'assemblea; - ordine del giorno; - eventuali nominativi di dirigenti esterni delle XX.XX. Il diritto di partecipazione è per ciascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno scolastico con corresponsione della normale retribuzione. Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell'Istituto. Le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL, possono indire, congiuntamente o singolarmente, assemblee sindacali territoriali che interessano lavoratori di più istituti aderenti all'ANINSEI. In tal caso le XX.XX. della scuola firmatarie del presente CCNL indicheranno il luogo, l'ora, la sede, e la durata delle assemblee. Al personale viene garantita la partecipazione e il tempo di spostamento è considerato a tutti gli effetti permesso retribuito ai sen della L. 300/70 a carico dell'orario massimo di cui al comma 2.
Assemblea. 1. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Assemblea. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa: La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa. Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
Assemblea del L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’articolo 20 della legge n. 300 20 maggio 1970 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità e
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni con l’indicazione specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria convocheranno l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto previsto alla lettera a), punto 4, Parte seconda, Sezione seconda del T.U. 10 gennaio 2014;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale uni- taria nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in più riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attua- zione in relazione ai punti 4) e 5). Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’as- semblea. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 mag- gio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesi- me, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili.
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmen- te o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a dispo- sizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono par- tecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in con- siderazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Assemblea. La Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993, così come le Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di propri dirigenti esterni, in ambienti messi a disposizione dall'azienda, fuori dell'orario di lavoro. E' ammesso lo svolgimento delle riunioni stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 10 ore complessive nell'anno solare, per le quali sarà corrisposta la normale retribuzione. In tale ambito, in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 così come delle Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo, è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970. Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o del turno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei nominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno dieci dipendenti nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per ...
Assemblea. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati. La nomina è effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni Nazionali. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
a) nomina su designazione dei Soci, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, i Presidenti e i Vice Presidenti ed i componenti dei Comitati di Settore, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di comunicazione da parte dei soci;
c) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il budget previsionale nonché le relative relazioni annuali, provvedendo all’invio degli stessi alle Organizzazioni socie ed alla Commissione paritetica per la bilateralità del Terziario, predisposti con le modalità che saranno previste nel Regolamento di funzionamento dell’Ente;
d) delibera i compensi per i componenti di tutti gli Organi, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
e) approva all’unanimità le eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento di funzionamento proposte dal Consiglio Direttivo, anche in esecuzione di accordi espressamente pattuiti a livello nazionale dalle parti stipulanti i CCNL di cui all’art. 1 del presente Statuto;
f) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, gli altri Regolamenti e le eventuali modifiche agli stessi;
g) fissa le linee guida strategiche e programmatiche dell'Ente;
h) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il piano triennale dell'attività dell'Ente;
i) delibera all’unanimità lo scioglimento dell’Ente e la nomina dei liquidatori. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il budget previsionale. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente, a mezzo lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza con e-mail o telegramma, da inviarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell’urgenza. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda uno dei Soci od il Collegio dei Revisori dei Conti. Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti. Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di tutti i Soci e le relative deliber...
Assemblea. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite. Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti, delle attrezzature e del patrimonio aziendale. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.