Common use of INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Clause in Contracts

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività dell' impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui é esposto in relazione all' attività svolta, le normative di sicurezza e le disposi- zioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all' uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma primo, lettere a), b), c), anche ai lavorato- ri di cui all' art. 1, comma terzo.

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Samples: Contratto Metalmeccanici

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata un’adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività dell' impresa all’attività dell’impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui é è esposto in relazione all' attività all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposi- zioni disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all' uso all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione l’evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. articoli 12 e 15. 2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma primo1, lettere a), b), c), anche ai lavorato- ri lavoratori di cui all' artall’art. 1, comma terzo3.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata un’adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività all’attività dell' impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui é esposto in relazione all' attività all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposi- zioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all' uso all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione l’evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma primo, lettere a), b), c), anche ai lavorato- ri di cui all' artall’art. 1, comma terzo.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Grafico Ed Editoria

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività dell' impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui é esposto in relazione all' attività svolta, le normative di sicurezza e le disposi- zioni aziendali disposizioni azien- dali in materia; d) i pericoli connessi all' uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dei lavoratori; f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma primo, lettere a), b), c), anche ai lavorato- ri lavoratori di cui all' art. 1, comma terzo.

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Samples: Contratto Per Le Imprese E I Lavoratori Del Settore Acconciatura Ed Estetica E Tricologia Non Curativa