Informazioni Riservate Clausole campione

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Informazioni Riservate. 10.1 Salvo quanto previsto nel presente Accordo, nessuna delle Parti potrà utilizzare e/o divulgare e/o autorizzare che siano divulgate Informazioni Riservate dell’altra Parte. 10.2 L’Albergo prende atto ed accetta che l’utilizzo, la comunicazione e/o divulgazione di alcune Informazioni Riservate, tra cui quelle relative alle tariffe applicate dall’Albergo per i servizi offerti tramite la Piattaforma Xenia, sono connaturate o comunque necessarie per adempiere alle obbligazioni dell’Accordo. L’Albergo, pertanto, non avrà alcunché da pretendere dalla Società per siffatto utilizzo, comunicazione e/o divulgazione delle Informazioni Riservate e per qualsivoglia conseguenza degli stessi. 10.3 La divulgazione di Informazioni Riservate a opera di una Parte non è vietata dal presente Accordo se: i.tale divulgazione è richiesta da un obbligo giuridico, a condizione che la Parte soggetta a tale obbligo preavverta per iscritto l’altra Parte, offrendo ragionevole collaborazione per limitare le conseguenze dannose e attenda le eventuali proposte di quest’ultima, salvo che ciò pregiudichi l’adempimento dell’obbligo stesso; ii.tali informazioni riservate sono diventate di dominio pubblico (non per una violazione di un qualsivoglia obbligo di riservatezza a opera di una delle Parti). 10.4 Le Parti convengono di adottare tutte le misure necessarie al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni delle quali verranno a conoscenza, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, e ciò per i successivi tre anni dalla cessazione dello stesso. La violazione del predetto obbligo comporterà il diritto della Parte lesa a chiedere e/o ottenere il risarcimento del danno, così come commisurato dall’organismo giudicante competente. 10.5 La Società conserverà le informazioni dell’Albergo e dell’Ospite per tutta la durata dell’Accordo solamente per finalità contrattuali, nel rispetto di obblighi giuridici e per l’esercizio di diritti.
Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.
Informazioni Riservate. Per "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni divulgate da una parte o dalle sue consociate all'altra in virtù del presente Contratto che sono contrassegnate come riservate o la cui natura riservata è evidente a una persona ragionevole. Le Informazioni Riservate di SISW includono i termini del presente Contratto, i Prodotti, Servizi, la Proprietà Intellettuale SISW e qualsiasi informazione che il Cliente derivi dal benchmarking dei Prodotti o Servizi. La parte ricevente (i) non divulgherà le Informazioni riservate, se non in base alle esigenze, ai propri dipendenti, consulenti, appaltatori e consulenti finanziari, fiscali e legali; e per quanto riguarda l'uso dei Prodotti o dei Servizi esclusivamente come autorizzato dai Termini di licenza concordati, o come altrimenti autorizzato dalla parte divulgatrice o dal presente Contratto; (ii) utilizzerà e copierà le Informazioni riservate solo nella misura richiesta per esercitare o far valere i diritti o -adempiere agli obblighi previsti dal presente Contratto, e (iii) proteggerà le Informazioni riservate dall'uso o dalla divulgazione non autorizzati utilizzando gli stessi mezzi che utilizza per proteggere le proprie informazioni riservate di natura simile, ma in ogni caso non meno di mezzi ragionevoli. La parte ricevente (i) farà sì che tutti i destinatari di Informazioni Riservate siano vincolati da obblighi di riservatezza e imporrà limitazioni almeno tanto rigorose quanto quelle ivi previste, e (ii) sarà responsabile per il rispetto della presente sezione da parte di ciascun destinatario. SISW e le relative consociate possono menzionare il Cliente, in quanto Cliente, nei siti Web, negli elenchi dei clienti e altri materiali di marketing di SISW.
Informazioni Riservate. I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell’impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 73 e segg. Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno. Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 7 membri (3 designati da SMI e 3 dalle organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso. La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni. La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991, dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.
Informazioni Riservate. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni industriali di cui al presente CCNL, convengono di istituire una Commissione per la conciliazione delle contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dall’Azienda, nonché alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive utili alla classificazione delle informazioni non soggette agli obblighi di informazione di cui al D.Lgs citato. La Commissione sarà composta da 6 componenti di parte aziendale e da un componente per ciascuna delle ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL e si insedierà entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso. Le modalità di funzionamento della Commissione saranno definite dalle Parti nell’ambito di una specifica sessione di incontro.
Informazioni Riservate. 21.1. Sono considerate riservate le informazioni relative ai contenuti del Contratto o di singole sue parti, inclusi a fini puramente esemplificativi e non esaustivi i dati del Cliente, del Mobility Manager e degli Contratto n. 3 Ottobre 2023 Servizi di Pagamento Telepass Business Utilizzatori, la documentazione contrattuale, i dati identificativi delle Carte (“Informazioni Riservate”). 21.2. Costituisce un obbligo del Mobility Manager e dell’Utilizzatore non divulgare le Informazioni Riservate riguardanti Telepass né trasmetterle a terzi o comunque non utilizzare le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle strettamente necessarie per l’utilizzo delle Carta in conformità con il Contratto. 21.3. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione per le informazioni: (i) di dominio pubblico al tempo in cui sono state acquisite dal Cliente; (ii) divulgate o divenute di dominio pubblico per fatti non imputabili al Cliente; (iii) la cui divulgazione sia imposta dall’osservanza di disposizioni di legge o di regolamento o dall’attuazione di provvedimenti della pubblica Autorità. 21.4. L’obbligo di riservatezza previsto dovrà essere osservato dal Cliente, dal Mobility Manager e dall’Utilizzatore per tutta la durata del Contratto, come pure successivamente alla cessazione dello stesso.
Informazioni Riservate. Per "Informazioni riservate" si intendono le informazioni fornite da una parte all'altra parte che sono designate per iscritto come riservate o proprietarie, nonché le informazioni che, in ragione della loro natura e contenuto, debbano ragionevolmente essere considerate riservate. Una parte non divulgherà le Informazioni riservate dell'altra parte a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte, né utilizzerà alcuna delle Informazioni riservate dell'altra parte se non ai fini dell’esecuzione del presente EULA. Ciascuna parte accetta la responsabilità per le azioni dei propri agenti, consulenti o dipendenti e deve proteggere le Informazioni riservate dell'altra parte nello stesso modo in cui protegge le proprie Informazioni riservate, ma in nessun caso con meno di ragionevole cura. Le parti concordano espressamente che i termini e i prezzi del presente EULA sono Informazioni riservate. Una parte ricevente informerà tempestivamente la parte divulgante non appena verrà a conoscenza di una violazione o di una minaccia di violazione ai sensi del presente documento e collaborerà con qualsiasi ragionevole richiesta della parte divulgante nel far valere i propri diritti.
Informazioni Riservate. 8.1 Tutte le "Informazioni Riservate" (qualsiasi informazione tecnica, commerciale, aziendale o di altra natura riguardante la ricerca, lo sviluppo e le attività del Venditore o l'oggetto del presente Contratto, incluse quelle relative a Macchine, Ricambi e Specifiche Tecniche, comunicate oralmente, elettronicamente o per mezzo di altri supporti tangibili, inclusi documenti, disegni, specifiche, formule, processi, campioni, prototipi, materiali e qualsiasi altro dato o informazione) dovranno essere utilizzate dall'Acquirente solo per l'esecuzione del presente Contratto, mantenute riservate dall'Acquirente e rivelate ad amministratori, dirigenti e dipendenti solo nella misura necessaria a consentire all'Acquirente di adempiere agli obblighi derivanti dal presente Contratto. Le Informazioni Riservate non includono alcuna informazione che: (i) sia generalmente disponibile e conosciuta dal pubblico al momento della divulgazione; (ii) diventi successivamente nota al pubblico senza colpa dell'Acquirente; (iii) sia stata ricevuta dall'Acquirente in assenza di obblighi di riservatezza da una terza parte che non l'abbia ottenuta direttamente o indirettamente dal Venditore; o (iv) sia stata ottenuta o sviluppata in modo indipendente dall'Acquirente senza violazione di qualsiasi obbligo nei confronti del Venditore. 8.2 L'Acquirente dovrà notificare tempestivamente al Venditore qualsiasi violazione degli obblighi di confidenzialità relativi alle Informazioni Riservate. 8.3 Gli obblighi di confidenzialità dell'Acquirente rimarranno efficaci per 5 anni decorrenti dal completamento dell'ultima attività derivante dal presente Contratto.
Informazioni Riservate l'Utilizzatore non può utilizzare o divulgare alcuna Informazione riservata, salvo quanto espressamente consentito ai sensi del presente Contratto di licenza e deve tutelare tali Informazioni riservate con lo stesso livello di cautela applicato alle rispettive informazioni di proprietà e, in nessun caso, inferiore al livello che un'azienda ragionevolmente prudente applicherebbe in circostanze simili. L'Utilizzatore deve adottare misure adeguate per prevenire la divulgazione o l'uso non autorizzato delle Informazioni riservate.
Informazioni Riservate indica (i) il Software e la Documentazione; (ii) la tecnologia, le idee, il know- how, la documentazione, i processi, gli algoritmi e i segreti commerciali integrati nel Software;