CONTRATTO METALMECCANICI
ente bilaterale artigianato trentino
Contratto Per le imprese
e i lavoratori del settore acconciatura ed estetica e tricologia non curativa
a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
CONTRATTO METALMECCANICI
L’EBAT – Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino
con la stampa dei contratti integrativi provinciali di settore, con ampi stralci dei contratti nazionali e delle principali norme
e legislazioni sul lavoro e sulla sicurezza, intende offrire ai dipendenti e ai titolari delle aziende artigiane trentine uno strumento agile, efficace e indispensabile per una migliore conoscenza
delle norme che regolano i rapporti di lavoro.
Il tutto avviene cogliendo le indicazioni delle parti sociali, che sono i soci fondatori di EBAT.
2 Contratto acconciatura ed estetica
La diffusione è gratuita e sarà curata non solo da EBAT, ma anche dalle parti.
INDICE
C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica
e delle imprese di tricologia non curativa 5
Fondo sostegno al reddito - EBAT - Stralcio dal Regolamento -
Prestazioni a favore dei dipendenti 43
Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità 51
Igiene e sicurezza sul lavoro 53
Disposizioni generali 54
Servizio di prevenzione e protezione 58
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso 58
Informazione e formazione dei lavoratori 60
CONTRATTO METALMECCANICI
4 Contratto acconciatura ed estetica
Contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti delle imprese di acconciatura ed estetica
e delle imprese di tricologia non curativa
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
per i dipendenti dalle imprese di acconciatura ed estetica e dalle imprese di tricologia non curativa
Oggi 31 luglio 2000 tra
Confartigianato acconciatori Confartigianato estetica Federacconciatori (CNA) Federestetica (CNA)
Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA) Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
e
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL) Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
è stato stipulato il presente contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese di acconciatura ed estetica e dalle imprese di tricologia non curativa.
Art. 1 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2000, fatte salve le diverse decorrenze particolari previste per i sin- goli istituti, ed avrà validità fino al 31 dicembre 2003.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata
Art. 2 - Sistema di informazione
Premesso che non sono in alcun modo poste in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale artigiana e le rispettive e distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori artigiani, delle loro Organizzazioni e del Sindacato dei lavoratori, le parti, avuto riguardo all'attuale situazione dei comparti, concordano di attivare ad ogni livello, nel rispetto della reciproca autonomia, un sistema di relazioni sindacali che consentano una più appro- fondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato finalizzata al raggiungimento di più consisten- ti ed elevati livelli occupazionali attraverso lo sviluppo delle imprese artigiane, il consolidamento delle loro strut- ture e della loro autonomia.
La funzione dei settori dell'acconciatura e dell'estetica anche nelle dimensioni aziendali minime, è tale che abbi- sogna di una politica globale che colga gli elementi di peculiarità presenti nelle imprese.
Le Associazioni artigiane e le Organizzazioni sindacali di settore concordano sulla istituzione di un sistema orga- nico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'o- biettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive Organizzazioni e lo sviluppo di una puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento professionale di svi- luppo dell'artigianato.
Livello nazionale
Annualmente, su richiesta di una delle parti, entro il primo quadrimestre, le Organizzazioni nazionali di categoria degli artigiani forniranno alle Organizzazioni nazionali dei lavoratori le informazioni in loro possesso per comparto e per territorio in ordine allo stato e alle prospettive produttive e occupazionali delle imprese artigiane dei settori, in relazione alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione ed alle linee di programmazione settoriali e generali. Le parti concordano inoltre per un particolare reciproco impegno, ciascuno nella propria sfera di competenze, a favorire i processi di sviluppo delle aziende artigiane e alla ricerca nei settori all'interno di un progetto complessivo.
Livello decentrato
Al fine di concretizzare gli obiettivi in premessa vengono altresì individuati a livello decentrato, regionale e terri- toriale, momenti di confronto sistematico tra le parti.
Tali momenti, di natura ricorrente, in rapporto con le risultanze del lavoro degli Osservatori e del sistema di rela- zioni articolato sul territorio, verificheranno la possibile attivazione di iniziative congiunte anche nei confronti della pubblica amministrazione, nonchè le possibili soluzioni ai problemi che vengono via via posti allo sviluppo del settore e delle relazioni sindacali.
Saranno in particolare oggetto di confronto:
- l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti di Enti pubblici su materie afferenti le politiche di sviluppo del settore (forme di sostegno, incentivi all'occupazione, sviluppo di servizi alle imprese, innovazione tecnologica);
- iniziative di carattere politico nei confronti di terzi atte a correggere situazioni distorsive o penalizzanti nei con- fronti del settore e dell'occupazione;
- l'attivazione di iniziative congiunte sulla politica del mercato del lavoro;
- esame dei regolamenti comunali attuativi delle leggi che disciplinano le attività di acconciatura ed estetica;
- possibile esame preventivo di situazioni temporanee di crisi correlate alla presenza nelle aree urbane e nei cen- tri storici, in rapporto con le Amministrazioni comunali;
- il calendario degli incontri sarà stabilito di comune accordo. In alcune regioni, al fine di avviare positivamente il confronto, potrà essere utile la presenza delle strutture nazionali.
Art. 3 - Osservatori
Le parti concordano di approfondire e sviluppare i reciproci rapporti individuando nel livello nazionale e regio- nale la sede più idonea allo svolgimento e allo sviluppo del sistema di informazione individuato nel c.c.n.l.
Le parti individuano nella costituzione di "Osservatori nazionali e regionali" di settore uno strumento idoneo al perseguimento delle finalità sopraindicate. Gli Osservatori possono essere costituiti anche a livello territoriale quando ciò è giustificato da particolari situazioni produttive ed occupazionali e quando le parti a livello regiona- le ne ravvedano l'esigenza.
Compiti dell'Osservatorio sono:
- l'acquisizione delle informazioni relative ai progetti ed alle scelte di politica dell'artigianato dei servizi alla per- sona nel territorio con particolare riferimento ai grandi centri urbani. Coordinamento ed indirizzo nell'attuazio- ne delle leggi n. 1142/1970 e n. 1/1990 in particolare per quanto riguarda la collocazione delle imprese sul ter- ritorio in relazione anche alle dimissioni delle stesse. Raccolta dei dati disaggregati per mestiere e per alloca- zione territoriale;
- l'acquisizione di informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, sui flussi occupazionali, apprendistato C.f.l., occupazionale femminile, evoluzione figure professionali;
- l'acquisizione di informazioni relative ai regolamenti comunali. L'incontro per questa materia avverrà di norma una volta all'anno a richiesta di una delle parti e dovrà tendere a promuovere iniziative idonee alla costituzione delle Commissioni comunali ove a tutt'oggi non si è provveduto, alla loro operatività e alla realizzazione dei regolamenti
previsti dalle L. n. 1142/1970 e L. n. 1/1990, nonchè ad eliminare situazioni anomale che oltre a danneggiare la categoria, peggiorano le condizioni del servizio e non creano possibilità di sviluppo occupazionale attraverso una corretta interpretazione delle suddette leggi;
- l'attivazione di iniziative, autonome o congiunte, per ampliare il flusso di informazione sopra descritto, nei con- fronti Enti pubblici, Istituti di ricerca pubblici o privati, ecc.;
- lo studio di migliori possibilità di utilizzo degli incentivi volti a qualificare il settore e sviluppare l'occupazione;
- la valutazione e lo studio di progetti volti a migliorare la qualificazione e la formazione professionale;
- l'esame delle prospettive e dei problemi relativi ai processi di innovazione e formazione delle strutture di servi- zio alla persona;
- ambiente e nocività.
L'Osservatorio, sulla base dei compiti stabiliti, potrà valutare la possibilità di promuovere studi o indagini su temi di comune interesse definendo modalità e criteri di realizzazione, nonchè le risorse necessarie per lo svolgimento delle stesse.
L'Osservatorio nazionale verrà costituito entro 6 mesi dalla stipula del presente c.c.n.l. e nel frattempo le parti fir- matarie daranno luogo ad incontri per la definizione del regolamento relativo al funzionamento.
All'atto della prima riunione i componenti dell'Osservatorio definiranno la programmazione dell'attività.
Art. 4 - Sistema contrattuale
Livello nazionale di categoria
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore e defini- re i contratti collettivi dei diversi settori artigiani.
A questo scopo il livello contrattuale nazionale di categoria tratta per ognuno dei settori artigiani in particolare i seguenti argomenti:
- relazioni sindacali di settore;
- materie da rinviare o rimettere alle strutture regionali di categoria;
- sistema di classificazione;
- retribuzione;
- durata del lavoro;
- normative sulle condizioni di lavoro;
- azioni positive per le pari opportunità;
- altre materie tipiche dei c.c.n.l.;
- costituzione di eventuali fondi di categoria.
Livello decentrato di categoria
La titolarità unica contrattuale a livello decentrato di categoria spetta alle Organizzazioni regionali di categoria.
Tale livello contrattuale ha il compito di applicare i c.c.n.l. alle realtà regionali di settore e di comparto e definire un livello salariale regionale che tenga conto della situazione del sistema artigiano regionale, rilevata attraverso alcuni indicatori convenuti tra le parti.
In presenza di aree caratterizzate da elevata, concentrazione di imprese di settore, su esplicita delega delle strut- ture regionali, l'esercizio della titolarità contrattuale può essere affidato alle corrispondenti strutture territoriali, ferma restando la validità regionale degli accordi raggiunti.
Ove a livello di territorio emergano particolari problemi di carattere locale non previsti dal contratto regionale integrativo vigente, la relativa trattativa anche su istanza delle strutture territoriali, sarà assunta dalle strutture regionali o delegata alle strutture territoriali interessate.
Qualora i tempi di avvio dei c.c.r.i.l. territoriali non siano definiti dai c.c.n.l. di riferimento, le parti convengono
che le trattative per la realizzazione dei c.c.r.i.l. siano comunque avviate in ogni regione entro 2 anni dalla decor- renza dei c.c.n.l.
Indennità di vacanza contrattuale
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del c.c.n.l., ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovve- ro dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decor- renza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.
Contrattazione regionale in vigenza del presente c.c.n.l.
L'incremento retributivo mensile di cui all'ultimo comma delle procedure per la contrattazione regionale è stabi- lito nella misura del 25% della media degli incrementi retributivi pattuiti nei contratti regionali sottoscritti, duran- te la vigenza del presente c.c.n.l., sino a quel momento.
Le parti, in ogni caso, si incontreranno entro il 31 dicembre 2002 per verificare l'andamento della contrattazione regionale.
Art. 5 - Accordo interconfederale
Le parti convengono l'integrale recepimento della disciplina contenuta nell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 per gli istituti previsti, anche a modifica e superamento delle precedenti intese categoriali, che si intendono da esso sostituite. Le parti convengono altresì che gli adempimenti previsti dall'accordo decorrono, per le imprese rien- tranti nella sfera di applicazione del presente c.c.n.l., dal 1992.
Relazioni sindacali
Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI, CGIL, CISL e UIL al fine di realizzare gli impegni congiuntamente assun- ti nell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987 nei termini di cui alla premessa dello stesso accordo, con- cordano sulla individuazione di specifici strumenti e metodologie di confronto tra Confederazione artigiane e Organizzazioni sindacali per una gestione congiunta e responsabile dei problemi derivanti dalle innovazioni e dai mutamenti economici e sociali. Le parti ritengono che la concreta realizzazione di confronti a livello nazionale, sugli argomenti già delineati nell'accordo del 27 febbraio 1987 (previdenza, assistenza sanitaria, politica fiscale, credito, finanziamenti pubblici) costituiscano una parte fondamentale e qualificante di un sistema di relazioni sin- dacali che si articola su vari livelli, e ripropongono l'impegno all'attuazione di quanto sopra indicato.
Nell'ambito del raccordo tra i momenti di confronto e di auspicabili convergenze a livello nazionale, ed i momen- ti della articolazione del rapporto sul territorio, di cui agli articoli seguenti, le parti convengono su un sistema com- plessivo di confronto articolato a livello nazionale e regionale, con suscettibilità di ulteriore articolazione subre- gionale definita con l'intesa delle parti. Ciò premesso, le parti concordano di concretizzare il momento delle rela- zioni a livello nazionale attraverso:
a) la valutazione congiunta dei dati conoscitivi sul ruolo produttivo ed occupazionale dell'artigianato, nonchè sulle sue possibilità di sviluppo, raccolti dagli Osservatori previsti dalla legge e dai c.c.n.l.;
b) la promozione di sedi bilaterali di confronto che svolgano un ruolo propositivo verso le istituzioni e il legisla- tore in materia di occupazione e mercato del lavoro, per coniugare flessibilità e dinamismo del sistema arti- giano con la valorizzazione del ruolo delle parti nelle sedi di Governo locale del mercato del lavoro;
c) l'intervento congiunto a sostegno della politica nazionale e comunitaria di sviluppo dell'artigianato per la valo-
rizzazione della rappresentanza dell'associazionismo dell'imprenditoria artigiana e del lavoro dipendente nelle varie sedi istituzionali;
d) la ricerca di modifiche del sistema fiscale e parafiscale, con particolare riferimento ai problemi delle imprese minori, necessitate più delle altre ad adeguare sempre più velocemente gli andamenti produttivi alle frequenti fluttuazioni dei cicli economici anche al fine di ricercare, da parte delle imprese le condizioni per il rispetto delle norme fiscali, previdenziali, contrattuali;
e) la definizione di piani di sviluppo di alcune aree del Mezzogiorno, congiuntamente definite, utilizzando in maniera dinamica risorse, commesse, appalti pubblici e privati, politica contrattuale;
f) la promozione di iniziative congiunte atte a sostenere quanto comunemente concordato qualora sui temi sopra indicati le parti realizzino le auspicate convergenze.
Al fine di verificare l'attuazione di quanto previsto al presente capitolo, le parti si incontreranno sistematicamen- te ogni 3 mesi. A livello regionale le parti instaureranno relazioni finalizzate ad iniziative analoghe a quanto pre- cedentemente previsto sub a), b), c), e), f), alla realizzazione delle politiche per l'artigianato di competenza dell'Ente regionale e dagli altri Enti pubblici territoriali anche attivando le Commissioni bilaterali regionali previ- ste nell'accordo del 27 febbraio 1987. Le Organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, e UIL concordano sullo sviluppo di un sistema articolato di relazioni sindacali, assumono come imprescindibile punto di partenza il riconoscimento delle rispettive strutture di rappre- sentanza ed organizzative. In attuazione di quanto sopra si conviene:
1) vengono istituiti Rappresentanti sindacali, riconosciuti dalle XX.XX. stipulanti, del presente accordo, intenden- dosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, su indi- cazione dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di un determinato bacino. In corrispondenza dei baci- ni di cui al comma precedente si istituiscono sedi permanenti di incontro e confronto fra le rispettive rappre- sentanze delle parti.
2) Nelle sedi incantate al punto 1), verranno esaminate e possibilmente risolte fra le Rappresentanze sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni artigiane firmatarie in rappresentanza delle imprese, eventuali controversie indi- viduali o collettive, che non abbiano trovato in precedenza composizione.
3) Le procedure di cui ai commi precedenti si armonizzeranno con l'articolazione dei livelli di contrattazione pre- visti dai c.c.n.l. dei settori artigiani, per cui le parti concordano che esse non comportano l'istituzione di un ulte- riore livello di contrattazione territoriale.
4) I Rappresentanti di cui al punto 1) anche qualora dipendenti di imprese artigiane, verranno messi in condizio- ne di espletare il loro mandato utilizzando quanto accantonato nel Fondo di cui al punto 5). Detti Rappresentanti non potranno essere scelti in imprese con meno di 5 dipendenti.
5) In relazione ai punti precedenti e a modifica dell'accordo del 21 dicembre 1983 tutte le imprese che rientrano nella sfera di applicazione dei c.c.n.l. dei settori artigiani che hanno recepito il suddetto accordo, a partire dalla data del presente accordo accantoneranno in un Fondo per le attività di cui al 1° comma del punto 1) e per quel- le di cui al 2° comma dello stesso punto, delle quantità retributive orarie per ogni dipendente in forza al momento del versamento.
Convenzionalmente ed ai soli fini contabili dette quantità saranno ragguagliate rispettivamente:
- a lire 7.500 annue per dipendente per l'attività della rappresentanza (1° comma punto 1);
- a lire 1.500 annue per dipendente per le attività congiunte programmate nelle sedi bilaterali (2° comma punto 1). Detti valori varranno per l'attuale vigenza contrattuale.
6) I bacini di cui al punto 1), saranno determinati in sede di confronto a livello regionale tra le parti. In via tran- sitoria si concorda che i bacini potranno essere individuati dalla firma del presente accordo facendo riferimen- to agli ambiti provinciali, ferma restando la successiva verifica ed armonizzazione a livello regionale al mas- simo entro un anno.
7) Entro il periodo massimo di un anno dalla armonizzazione di cui al punto precedente, sulla base delle presenti
intese, si procederà, sempre a livello regionale ad una verifica per garantire l'unicità della Rappresentanza dei lavoratori.
A partire dall'entrata in vigore del presente accordo e fino all'armonizzazione suddetta non si procederà all'elezio- ne di delegati in aziende diverse da quelle dove attualmente esistono; per quelle dove esistono restano in vigo- re i contratti e gli accordi esistenti.
8) Le parti riconfermano l'impegno al pieno e permanente rispetto dello spirito e della lettera delle norme di tute- la individuale per i lavoratori dipendenti previste dai c.c.n.l. artigiani. Il tentativo di conciliazione dovrà avve- nire entro 5 giorni dal ricevimento dell'avviso scritto.
Qualora ciò non avvenga per assenza delle XX.XX. il provvedimento diverrà esecutivo; analogamente in assen- za delle OO.AA. comporterà la revoca del provvedimento.
9) I Rappresentanti di CGIL, CISL e UIL comunque espressi, durano in carica almeno un anno e sono reintegra- bili dalle XX.XX. che li hanno riconosciuti.
10) Con il presente accordo non si è inteso apportare modifiche alla normativa vigente in materia - legge n. 300/1970 - legge n. 604/1966 - legge n. 533/1973 e agli articoli 2118 e 2119 del codice civile.
Dichiarazione a verbale del Ministro - Il Ministro dichiara che l'accordo prevede che le XX.XX. definiscano auto- nomamente il proprio modello di espressione della rappresentanza.
Dichiarazione a verbale di CISL e UIL - CISL e UIL dichiarano che, per loro autonoma scelta, i Rappresentanti sindacali di cui al punto 1), qualora fossero dipendenti di aziende artigiane associate alle OO.AA. firmatarie del presente accordo, data la peculiarità e la dimensione dell'attività produttiva artigiana eserciteranno il loro mandato in via continuativa. In questo caso, le strutture CISL e UIL presenteranno alle aziende interessate e per conoscenza alle OO.AA. richiesta di aspettativa per tutta la durata del mandato ricevuto dalle rispettive Organizzazioni sindacali. Durante tale periodo di aspettativa al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavo- ro ed i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell'art. 31 della legge n. 300/1970 - Statuto di diritti dei lavoratori.
La CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto di tale dichiarazione.
Dichiarazione a verbale della CGIL - La CGIL dichiara che procederà a designare ai livelli previsti e congiunta- mente alle altre XX.XX. i propri Rappresentanti. Dato che l'accordo prevede che Rappresentanti possono essere lavoratori dipendenti, la CGIL dichiara che gli eletti saranno scelti tra questi e che i loro elettori saranno i lavora- tori delle aziende artigiane del bacino elettorale interessato. La CGIL definirà autonomamente i criteri e le moda- lità di scelte e le entità della Rappresentanza tenendo anche conto delle realtà locali.
Le OO.AA. ne prendono atto per gli ambiti contrattuali e di legge competenti.
Protocollo per il regolamento del Fondo
1) Ai fini della gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse di cui al punto 5) del presente accor- do interconfederale viene costituito un Fondo regionale gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.
2) Le imprese verseranno le quote al Fondo di cui al punto precedente attraverso l'INPS e secondo le modalità pre- viste nella specifica convenzione.
3) In carenza di attivazione della specifica convenzione INPS entro il 31 luglio 1989, il versamento sarà effettua- to direttamente dalle imprese artigiane al Fondo regionale.
4) Le parti in sede regionale, in caso di mancato funzionamento del meccanismo di prelievo INPS e in caso di costituzione e funzionamento dell'Ente bilaterale, possono definire modalità equivalenti e sostitutive di quan- to stabilito ai punti precedenti.
5) Le parti firmatarie a livello nazionale verranno messe a conoscenza dei dati relativi ai versamenti di cui sopra.
6) Il Fondo regionale provvederà alla ripartizione degli accantonamenti tra i bacini, individuati congiuntamente ai sensi del punto 6) del presente accordo interconfederale entro 30 giorni dalla data dell'effettivo versamento.
7) Il Fondo regionale contabilizza le quote per bacino di appartenenza e per settore merceologico.
8) Il Fondo regionale comunque invia alle Organizzazioni nazionali stipulanti i dati di rendiconto ogni 3 mesi.
9) Le parti in sede regionale si incontreranno periodicamente e comunque la prima volta in data utile al decollo della ripartizione iniziale delle risorse accantonate per valutare la congruità della distribuzione delle risorse stesse ai bacini individuati e ai soggetti interessati designati dalla XX.XX. e previsti al punto 1), ai fini del fun- zionamento degli stessi. A livello regionale, per particolari motivi congiuntamente definiti, le stesse parti pos- sono decidere modalità di ripartizione delle risorse che adeguino il criterio della provenienza territoriale.
10) La erogazione sarà effettuata ai soggetti interessati, in base alle designazioni che saranno comunicate dalle XX.XX. firmatarie alle OO.AA. firmatarie.
11) A livello regionale le parti esamineranno i programmi congiuntamente elaborati nelle sedi bilaterali di con- fronto di cui al punto 1), 2° comma, del presente accordo interconfederale al fine di rendere disponibili le risorse necessarie.
12) Per l'attuazione dei programmi di attività di cui sopra, definiti nello spirito degli impegni assunti nella prima parte dell'accordo, saranno utilizzate le risorse come specificatamente indicato al punto 5) dello stesso.
13) Nella fase intermedia prevista dal comma 1 del punto 7), resta inteso che le imprese artigiane nelle quali già esiste il delegato di impresa non concorreranno alla costituzione del Fondo. Pertanto le imprese in questione recupereranno, a carico del Fondo stesso, quanto versato.
Nota a verbale - CGIL, CISL e UIL confermano che con il presente accordo, non si è voluto innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali.
La CONFARTIGIANATO, la CNA, la CASA e la CLAAI prendono atto della nota a verbale.
Sono tenute all'applicazione della normativa sulle Rappresentanze sindacali di bacino, prevista dal presente accor- do, tutte le imprese non rientranti nella sfera di applicazione del Titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300. Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per quest'ultime le Organizzazioni confederali uni- tamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svolto dal comparto artigiano, ed al fine di salvaguardare il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprendito- riale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività date le specificità che connotano le imprese artigia- ne, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavo- ratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
A tal fine si conviene quanto segue:
1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno al livello regionale un Fondo intercategoriale.
2) Il Fondo di cui al punto 1) sarà gestito in maniera paritetica dalle articolazioni regionali delle OO.AA. e dalle XX.XX. firmatarie, le quali entro il 30 ottobre 1989 in un apposito incontro definiranno le norme di funziona- mento e gli organi di gestione del Fondo medesimo.
3) Il Fondo regionale provvederà ad erogare provvidenze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese inte- ressate da sospensioni temporanee delle attività causate da eventi di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, secondo i criteri e le modalità indicate ai punti 7), 9), 11), 12).
4) Il Fondo regionale provvederà inoltre ad erogare prestazioni per gli imprenditori artigiani e per il sostegno alla impresa, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 16) comma 2.
5) Fermo restando agli scopi solidaristici generali, le parti stipulanti, a livello regionale, laddove ne ravvedano l'esi- genza e le condizioni, potranno concordare eventuali articolazioni subregionali del Fondo.
6) La presente normativa si applica ai settori coperti da c.c.n.l. artigiani stipulanti, ai sensi dell'accordo intercon- federale del 21 dicembre 1983, dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo, ad esclusione dell'edili- zia, dell'autotrasporto e della panificazione.
7) Ferma restando l'esclusione di crisi congiunturali anche temporanee, a titolo esemplificativo gli eventi che potranno dare luogo alle prestazioni del Fondo di cui al punto 2) andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa;
- difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico produttivo e di mercato.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
8) In caso di articolazione sub-regionale del Fondo per aree di produzione omogenea, ad eccezione di quanto pre- visto al punto 7), le parti potranno individuare eventi diversi da quelli sopra indicati, compatibilmente con dis- ponibilità economiche.
9) In ogni caso, per tutti gli eventi considerati, la durata degli interventi del Fondo sarà limitata. Tale durata, non- chè l'entità degli interventi saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento.
10) Il Fondo si darà le articolazioni operative al fine di garantire rapidità e funzionalità degli interventi.
11) Per ogni Fondo verrà istituita una Commissione permanente paritetica, che esaminerà in tempi rapidi le domande di intervento delle imprese interessate, valutando la conformità degli eventi denunciati e dei loro effetti, alle finalità per cui il Fondo è costituito.
12) Le provvidenze verranno erogate dal Fondo all'impresa, e tramite quest'ultima ai lavoratori interessati.
13) La gestione del Fondo predisporrà gli opportuni strumenti di rendicontazione per controllare l'avvenuta ero- gazione ai soggetti interessati.
14) Entro il 30 settembre 1989 sarà istituita una Commissione nazionale paritetica che, entro il 15 novembre 1989, valuterà i problemi di carattere contributivo, relativi alle attività di sostegno del Fondo e diramerà alle parti regionali le indicazioni necessarie.
Tale Commissione sarà inoltre investita dei compiti di cui ai punti 19), 20) e fornirà indicazioni per il supera- mento di eventuali controversie interpretative che si manifestassero a livello territoriale.
15) Le imprese dei settori interessati dovranno contribuire al Fondo con una quantità pari a 10 ore annue di retri- buzione contrattuale (paga base e contingenza per dipendente, di cui rispettivamente 8 e 2 saranno iscritte in capitoli di bilancio separati già richiamati al punto 3) e al punto 4).
La retribuzione di riferimento ai fini della contribuzione al Fondo è quella prevista dal c.c.n.l. di appartenen- za per l'operaio specializzato.
16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori. Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese che, a titolo esemplifi- cativo, saranno:
- il ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei processi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali dell'impresa, quali attività formative, di diffusione delle tecnologie, ecc.
17) Il Fondo potrà essere accantonato presso gli Enti bilaterali regionali.
18) Le provvidenze del Fondo saranno riservate alle imprese che abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal pre- sente contratto ed alle norme previste dai regolamenti localmente definiti.
19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale di compensazione suddiviso nei due capitoli separati (lavoratori dipendenti,
artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione e il funzionamento del predetto Fondo naziona- le saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
20) A carico del Fondo regionale potranno essere stipulate forme di assicurazione volte a garantire la continuità degli interventi, secondo gli orientamenti espressi dalla Commissione di cui al punto 14).
21) A livello regionale, le parti valuteranno la consistenza di eventuali residui di gestione al fine di concordare uti- lizzi aggiuntivi.
22) In sede regionale, le parti potranno altresì attivarsi congiuntamente nei confronti degli Enti pubblici, per inter- venti a sostegno delle finalità per cui il Fondo è costituito, fermo restando quanto previsto in termini di gestio- ne al punto 2).
23) I versamenti annuali di cui al punto 15) avverranno entro il 15 luglio di ciascun anno e saranno calcolati mol- tiplicando il numero dei lavoratori dipendenti occupati al 30 giugno dello stesso anno nell'impresa artigiana per le 10 ore previste, calcolate secondo quanto previsto al punto 15) ultimo comma. Il primo di tali versamenti che si riferirà al 1989, sarà effettuato entro il 31 dicembre 1989 e sarà riferito, con criteri di cui sopra, al numero dei lavoratori dipendenti in forza al 30 ottobre 1989.
24) Il Fondo regionale provvederà a fornire alla Commissione di cui al punto 14) del presente accordo i dati rela- tivi ai rendiconti annuali di bilancio. A tal fine provvederà ad una contabilizzazione per categorie contrattua- li e per aree territoriali.
25) Nel caso di Fondi bilaterali esistenti, per finalità affini a quelle previste dal presente accordo, le parti regio- nali si incontreranno per stabilire - ove vi siano rilevanti differenze negli oneri, e nella qualità delle provvi- denze, e tenendo conto delle esperienze acquisite - le eventuali modalità di armonizzazione con il Fondo di cui al punto 1).
26) Nel caso di provvedimenti legislativi, intervenuti dopo la stipula del presente accordo e che modifichino le materie ad esso trattate, le parti firmatarie a livello nazionale si incontreranno per gli opportuni adeguamenti.
27) Le erogazioni del Fondo regionale di cui al punto 3) hanno carattere di provvidenze. Esse impegnano il solo Fondo ad intervenire per i casi indicati e nelle modalità concordate, nel limite delle sue disponibilità econo- miche ed escludono pertanto qualsiasi diritto del singolo lavoratore, nei confronti dell'impresa, salvo quanto disposto ai punti 12) e 13).
Non si intende inoltre modificare direttamente o indirettamente, col presente accordo, le normative contrat- tuali e di legge relative alla disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi.
Occupazione femminile
Le parti si incontreranno a livello regionale e/o territoriale al fine di sperimentare azioni positive.
A tale scopo saranno costituiti Comitati paritetici regionali e/o territoriali tra XX.XX. ed XX.XX. per la progettazio- ne e realizzazione delle suddette iniziative anche utilizzando le risorse dei vari Enti pubblici.
Tutela dei tossicodipendenti
1. Le parti si incontreranno almeno annualmente a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costi- tuire Comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tos- sicodipendenza, in materia di accesso ai servizi socio-sanitari e inserimento/mantenimento nella realtà produttiva.
1.1. Tali Comitati territoriali si avvarranno del contributo delle strutture pubbliche e delle comunità terapeutiche di provata e condivisa esperienza.
1.2. Le parti a livello regionale e/o territoriale esamineranno la possibilità di interventi in materia di tossicodipenden- za adatti alla realtà delle imprese artigiane da sottoporre congiuntamente agli Enti locali.
2. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscano in progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispondano ai requisiti di cui al punto 1.1 qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retri-
xxxxx comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture, in aggiunta al periodo di comporto.
2.1. L'aspettativa di cui sopra è concessa su certificazione periodica delle strutture terapeutiche tenendo conto delle esigenze aziendali in ragione della loro specificità.
2.2. Ai lavoratori tossicodipendenti, in forza ad imprese artigiane, che siano nella fase conclusiva del loro pro- gramma di recupero, gestito dalle strutture terapeutiche di cui al punto 2.1 che ne certificheranno la necessi- tà, potranno essere concessi orari flessibili o a tempo parziale.
3. Ai lavoratori, qualora genitori o tutori di tossicodipendenti in comprovata terapia presso i centri pubblici e privati di cui al punto 1.1, per il periodo di sostegno, espressamente richiesto dalla terapia stessa, potranno essere accordati, tenendo conto delle esigenze produttive, permessi non retribuiti o orari particolari.
4. I Comitati bilaterali di cui al punto 1), su segnalazione delle strutture terapeutiche si adopereranno per portare a conoscenza delle imprese artigiane le esigenze di reinserimento lavorativo di tossicodipendenti per consentire alle imprese stesse di corrispondere volontaristicamente nel senso auspicato.
5. Nell'ipotesi di aspettativa non retribuita di cui al punto 2) i lavoratori interessati potranno essere sostituiti per il periodo di assenza dall'impresa utilizzando contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/1987.
Lavoratori inabili
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili nelle imprese artigiane, e per esamina- re i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere la consulenza e gli interventi di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi. Per i lavoratori portatori di handicap si fa riferimento alla legge n. 104/1992.
Mercato del lavoro
Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva.
In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operan- ti nel settore.
In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la legge n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reci- proche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane.
Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali:
- la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo;
- la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative;
- la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro.
Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi spe-
rimentali.
Il presente accordo interconfederale ha durata triennale.
Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo.
Roma, 21 luglio 1988
Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL.
Allegato
Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interver- ranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'accordo interconfederale 21 luglio 1988
Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla defi- nizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri rego- lamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattuite sottoscritte.
Modifiche all'accordo interconfederale 21 luglio 1988
nella parte relativa al Fondo regionale intercategoriale per la salvaguardia del patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale
Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il funzionamento del Fondo" (di Rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa Nota a verbale". Primo capoverso
Le Confederazioni artigiane e le XX.XX. stipulanti, intendendosi per queste ultime le Organizzazioni confederali unitamente alle rispettive federazioni di categoria, nel ribadire il riconoscimento dovuto al ruolo economico svol- to dal comparto artigiano ed al fine di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di professionalità di lavoro dipendente ed imprenditoriale, indispensabile per la continuità e lo sviluppo delle attività, date le specificità che connotano le imprese artigiane, convengono sull'individuazione di soluzioni che, a sostegno del sistema impresa, comportano benefici per i lavoratori dipendenti e gli imprenditori artigiani.
Punto 1) Allo scopo di contribuire alla salvaguardia dell'occupazione e del patrimonio di professionalità di lavo- ro dipendente ed imprenditoriale delle imprese artigiane, le parti istituiranno a livello regionale un Fondo interca- tegoriale.
Punto 3) Il Fondo regionale, anche al fine di evitare la riduzione del personale, provvederà ad erogare provviden- ze per il sostegno al reddito dei lavoratori delle imprese interessate da riduzione di orario e/o da sospensione tem- poranea delle attività, secondo i criteri e le modalità indicati ai punti 7), 9), 11), 12).
Punto 7) Il Fondo regionale di cui al punto 1) potrà erogare le provvidenze di cui al punto 3) nei casi di crisi con- giunturale e per gli eventi che andranno individuati tra i seguenti:
- eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
- calamità naturali;
- interruzione dell'erogazione delle fonti energetiche causata da fattori e soggetti esterni all'impresa; difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema economico pro- duttivo e di mercato;
- incendio.
In via analogica, la Commissione di cui al punto 11) potrà individuare ulteriori eventi assimilabili per natura ed entità a quelli sopra elencati.
Punto 8) da cassare.
Punto 9) Per tutti gli eventi considerati, la durata nonchè l'entità degli interventi del Fondo saranno stabilite dalle parti regionali in apposito regolamento, al fine di rispondere in modo ottimale alle richieste di intervento.
Punto 15) cassare l'ultimo comma ed aggiungere:
Fatti salvi gli accordi già intervenuti a livello regionale relativamente alla contribuzione al Fondo per l'anno 1993 e l'impegno delle parti a costituire il Fondo in tutte le regioni entro la stessa data, convenzionalmente la quantità di cui sopra dal 1° gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994 è fissata in 80.000 lire per ciascun anno per ogni dipendente. A partire dal 1° gennaio 1995 e fino al 31 dicembre 1996 tale importo è elevato a 84.000 lire per ciascun anno per ogni dipendente.
Su proposta dei Fondi regionali, le parti, a livello regionale, potranno stabilire per i casi di crisi congiunturale ver- samenti aggiuntivi sui quali non opera l'accantonamento del 7% di cui al punto 19).
Punto 16) Le 8 ore di cui al punto precedente saranno quindi destinate agli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori.
Le 2 ore saranno destinate ad interventi per gli artigiani e per il sostegno alle imprese, che andranno individuati tra i seguenti:
- il primo ripristino del ciclo produttivo;
- riallocazione o riorganizzazione dell'attività produttiva dovute a fattori e soggetti esterni per la modifica dei pro- cessi sia tecnologici che di prodotto;
- servizi reali all'impresa, quali attività formative di diffusione delle tecnologie, ecc.
Punto 17) Il Fondo sarà collocato all'interno dell'Ente bilaterale regionale.
Punto 19) Una quantità pari al 7% degli accantonamenti regionali, relativi alle prestazioni di cui ai punti 3) e 4) verrà destinata ad un Fondo nazionale collocato all'interno dell'Ente bilaterale nazionale, suddiviso nei due capi- toli separati (lavoratori dipendenti, artigiani) gestito pariteticamente dalle parti. La costituzione ed il funziona- mento del predetto Fondo nazionale saranno assicurati dalla Commissione di cui al punto 14).
Punto 25) cassare la frase contenuta nell'inciso (dalla parola "ove" fino alla parola "acquisite") e cassare la suc- cessiva parola "eventuali".
Roma, 22 giugno 1993
ACCORDO APPLICATIVO DEL PUNTO 19, COLLEGATI E SUCCESSIVE MODIFICHE
DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 21 LUGLIO 1988
tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
Roma, 13 febbraio 1997
Premessa:
Ferma restando la validità degli altri aspetti normativi dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche, ed al fine di rendere applicabile il disposto del punto 19 e collegati, in una logica di promozione dell'intero sistema degli Enti e Fondi bilaterali regionali e di interventi di sostegno e di sviluppo dei sistemi territoriali di imprese artigia- ne in termini di occupazione, nuova imprenditoria, professionalità, innovazione tecnologica ed organizzativa, anche tenendo conto delle condizioni europee di compatibilità e di cumulabilità delle risorse, le parti concordano:
Finalità
1. Di demandare al Fondo di cui al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche il compito economico di attivare le funzioni dell'Ente bilaterale nazionale secondo attività e programmi definiti periodicamente tra le parti;
2. di qualificare gli interventi del predetto Fondo e di precisarne le modalità operative, come definito ai seguenti punti.
Compiti economici del Fondo
2.1. Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di promozione dell'occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.
In questi compiti si potrà ricorrere ai vari capitoli di finanziamento della UE e dello Stato.
Modalità operative
2.2. Le attività del Fondo si atterranno ad una logica di programmazione pluriennale, che nell'individuazione delle prio- xxxx, da sottoporre alle parti firmatarie, dovrà coinvolgere il sistema di Enti e Fondi bilaterali regionali.
2.3. L'attuazione concreta degli interventi del Fondo in questi campi dovrà essere realizzata attraverso gli Enti e Fondi bilaterali regionali in una logica di collaborazione sia gestionale che economica.
Contribuzione al Fondo
3. Tenendo presente l'attuale fase di avvio della concreta sperimentazione e fermo restando la possibilità di rimodulazio- ne degli oneri rispetto a nuovi cicli di programmazione pluriennale, per le finalità di cui ai punti 1 e 2, viene destinata la quota del 2% della contribuzione prevista al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche che dovrà essere versato entro il 31 marzo di ogni anno e conteggiato sulla base della contribuzione relativa all'anno precedente. Il primo versamento verrà effettuato entro il 31 marzo 1997.
3.1. Tale contributo sostituisce quanto previsto dal punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche per tutto il periodo di sperimentazione.
Compiti economici del Fondo
3.2. Il Fondo opererà per mettere a disposizione risorse economiche in tema di promozione dell'occupazione, di nuova imprenditoria, della professionalità, dell'innovazione tecnologica ed organizzativa, nei riguardi del lavoro dipendente e dello sviluppo imprenditoriale, anche attraverso progetti di scambio tra aree territoriali, nazionali e transnazionali.
Destinazione della contribuzione
3.3. La contribuzione di cui al punto 3 viene destinata per l'1% alle finalità del punto 1 e per il restante 1% la desti- nazione verrà individuata, di anno in anno, previo accordo tra le parti a livello nazionale e regionale, per esse- re utilizzata, sulla base di specifici progetti, anche pluriennali, concordati tra le medesime parti per le finali- tà di cui al punto 2.1.
3.4. Le quote già versate dagli Enti e dai Fondi regionali ai sensi del punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e suc- cessive modifiche saranno considerate come anticipazioni relative al versamento dei nuovi oneri limitata- mente al periodo di vigenza del presente accordo e commisurate in regime di forfetizzazione.
A tale riguardo saranno stipulate apposite intese tra Fondo nazionale ed Enti e Fondi regionali interessati.
3.5. I regolari adempimenti da parte degli Enti e di Fondi regionali per il periodo di sperimentazione configure- ranno atti liberatori di quanto dovuto in base al punto 19 dell'accordo 21 luglio 1988 e successive modifiche.
3.6. Il presente accordo avrà validità dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 2000.
Art. 6 - Fondi di categoria
In occasione della contrattazione regionale, le parti possono esaminare la possibilità di istituzione di appositi Fondi regionali di categoria collocati all'interno degli Enti bilaterali, compatibilmente con le norme istitutive degli stessi, per la realizzazione delle esigenze e degli obiettivi dei lavoratori e delle imprese del settore della accon- ciatura, estetica e tricologia non curativa.
Art. 7 - Protocollo sulle modalità di effettuazione della ritenuta della quota di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
Omissis
Art. 8 - Formazione professionale
Le parti potranno incontrarsi ai vari livelli qualora una delle stesse ne faccia richiesta. Il confronto su tale materia farà rife- rimento alla programmazione regionale derivante dalla legge quadro sulla istruzione professionale, e si dovrà tendere soprattutto alla realizzazione di corsi e programmi più idonei e funzionali, allo scopo di creare una migliore qualificata professionalità corrispondente alle esigenze che il servizio svolto dalle imprese artigiane deve soddisfare.
Le risoluzioni prese nella reciprocità delle autonomie, devono tendere a promuovere corsi ed iniziative riguardanti la for- mazione professionale.
I predetti corsi formativi, nell'ambito della citata programmazione regionale, dovranno essere concordati con le Organizzazioni sindacali interessate per soddisfare le esigenze di aggiornamento professionale per i lavoratori dipenden- ti, nonchè la formazione dei giovani apprendisti.
Non sono escluse iniziative concordate tra le parti che prevedano impegni diretti della categoria, anche con il coinvolgi- mento delle accademie artistiche per la realizzazione di strumenti finalizzati all'aggiornamento professionale e alla for- mazione dei giovani. Le iniziative di cui sopra devono però intendersi aggiuntive rispetto a quanto per legge è demanda- to alle regioni in materia di formazione professionale e di apprendistato.
Al fine di un'applicazione coerente delle leggi n. 845/1978 e n. 196/1997 con le peculiarità settoriali, le parti convengo- no di attivare un confronto a livello nazionale, teso ad attuare iniziative congiunte in materia di formazione professiona- le per creare corrispondenza fra attestati o diplomi di qualifica per lo sviluppo di una occupazione giovanile sulla base di livelli di professionalità reali.
Le parti, a livello regionale, si impegnano altresì a predisporre proposte ed iniziative nei confronti dell'Ente regione per l'erogazione di incentivi a sostegno dell'occupazione dei giovani e per la ridefinizione di percorsi formativi integrati con forme di lavoro dipendente prima di raggiungere la qualificazione professionale.
Art. 9 - Tutela dei dirigenti sindacali
Sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori eletti a far parte dei Comitati direttivi nazionali, regionali o provin- ciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
La elezione dei lavoratori a dirigente sindacale deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro ed alle competenti Associazioni artigiane di categoria, entro 15 giorni dall'avvenuta nomina, a cura dell'Organizzazione sindacale del lavo- ratore interessato.
I dirigenti sindacali di cui sopra hanno diritto a permessi per l'adempimento dei propri compiti di natura sindacale e su pre- ventiva richiesta scritta del Sindacato cui gli stessi appartengono. Tali permessi saranno retribuiti nella misura di due ore per ogni dipendente dell'azienda di cui il dirigente sindacale fa parte con un minimo garantito di 8 ore annue.
La somma suddetta, relativa alla concessione di permessi sindacali, non trova applicazione nelle aziende che occupino un solo dipendente qualificato.
Il licenziamento o il trasferimento del dirigente sindacale deve essere giustificato e non può comunque avvenire per ragio- ni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
Eventuale ricorso al provvedimento di licenziamento o trasferimento del dirigente sindacale sarà presentato entro 15 gior- ni dalla data di comunicazione del provvedimento dall'interessato, tramite la propria Organizzazione sindacale alla Commissione paritetica di cui all'art. (35) del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Qualora trattasi di un dirigente sindacale che ricopra soltanto cariche nazionali, competenti alla procedura conciliativa di cui sopra sono le stesse Commissioni paritetiche territoriali di cui al comma precedente, con facoltà per le stesse di xxxxxx- xxxx l'intervento delle rispettive Associazioni nazionali sindacali.
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto in materia di diritti sindacali si fa riferimento alla legislazione vigen- te e, in particolare, in quanto applicabile alla legge 20 maggio 1970, n. 300, sullo Statuto dei diritti dei lavoratori
Art. 10 - Tutela dei licenziamenti individuali
Le parti, in attuazione della legge n. 108 dell'11 maggio 1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali), esprimono la comune volontà di applicare le norme in essa contenute nell'intento di favorire la soluzione di eventuali vertenze nelle sedi stragiudiziali secondo lo spirito della legge stessa, utilizzando le sedi permanenti istituite dall'accordo interconfede- rale-intercategoriale del 21 luglio 1988 o, nella fase di realizzazione di queste, attraverso la costituzione di specifiche Commissioni di conciliazione per le quali le parti si impegnano a designare i rispettivi componenti a livello territoriale.
Art. 11 - Ambiente
Le parti si impegnano ad operare per eliminare le cause che determinano condizioni ambientali nocive. Il Rappresentante di bacino può richiedere, nelle sedi previste dall'accordo interconfederale facente parte integrale del presente contratto, di partecipare alla ricerca delle cause che rendono nocività all'ambiente di lavoro.
In tale ricerca le parti possono utilizzare l'assistenza dei rispettivi patronati.
Tra OO.AA. e Rappresentante di bacino, nelle sedi preposte, può essere concordata un'azione particolare per avviare ini- ziative atte a migliorare le condizioni ambientali nocive particolarmente gravose.
Le parti concordano di costituire Commissioni sanitarie territoriali paritetiche. Tali Commissioni potranno promuovere indagini sia di carattere tecnico che ambientali, per individuare i fattori di nocività e di conseguenza proporre soluzioni, tenendo conto degli adeguati tempi tecnici per la loro realizzazione e dei costi che esse comporteranno.
Per l'effettuazione delle indagini di cui sopra potrà essere richiesto l'intervento delle strutture pubbliche (USL, medicina del lavoro, patronati). Qualora esistessero oneri per svolgere tali indagini, in quanto non coperte da strutture pubbliche, si procederà ad esaminare nelle Commissioni di cui sopra, il merito dell'indagine e degli oneri conseguenti.
Su richiesta dei Rappresentanti di bacino le imprese, tramite le OO.AA. informeranno circa eventuali rischi connessi con le sostanze impiegate noti sulla base di acquisizione medico-scientifica sia a livello nazionale che internazionale.
Verranno istituiti libretti sanitari di rischio e schede di maternità, in quanto previste dalle disposizioni legislative.
Le parti si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale e regionale, su richiesta di una delle parti stesse, ogni qualvolta, sorge la necessità in rapporto all'applicazione di leggi regionali o nazionali, in materia o su espressa richiesta delle Commissioni di cui al punto 4, o su esplicita richiesta fatta dall'Osservatorio previsto dal presente contratto.
Le parti firmatarie convengono il recepimento del "Protocollo di intesa di attuazione del decreto legislativo n. 626/1994" sottoscritto tra le Confederazioni artigiane e CGIL, CISL, UIL in data 3 settembre 1996.
Art. 12 - Assunzione
L'assunzione del lavoratore è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge. L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei giovani sono regolati dalle disposizioni di legge.
All'atto dell'assunzione l'impresa comunicherà al lavoratore:
- la località alla quale è destinato;
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica e la categoria alla quale è assegnato;
- il trattamento economico;
- l'eventuale periodo di prova.
Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- carta d'identità o documento equipollente;
- libretto di lavoro-modello O1/M;
- stato di famiglia per il capofamiglia;
- documenti necessari per fruire degli assegni familiari (per gli aventi diritto);
- numero codice fiscale.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere certificato penale in data non anteriore ai tre mesi. Il lavoratore dovrà dichiarare all'azienda la sua residenza e dimora e notificare i successivi mutamenti.
Se si tratta di lavoratore apprendista all'atto dell'assunzione egli dovrà produrre il titolo di studio e dichiarare gli even- tuali corsi professionali frequentati, nonchè i periodi di lavoro già svolti.
Ferme restando le disposizioni di legge circa l'obbligo della visita medica preventiva e delle visite periodiche obbli- gatorie per i lavoratori per i quali ciò è prescritto, il lavoratore prima dell'assunzione potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'impresa.
Art. 13 - Periodo di prova
L'assunzione del lavoratore non può essere fatta nell'ambito della qualificazione per la quale è stato richiesto, per un periodo di prova - che dovrà risultare da comunicazione scritta - la cui durata non può essere superiore a:
Livello 1° 3 mesi
Livello 2° 2 mesi
Livello 3° 45 giorni
Livello 4° 40 giorni
Apprendisti 45 giorni
Nei casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali intervenuti durante il periodo di prova è dovuta a carico del datore di lavoro, l'integrazione economica.
Durante il periodo di prova è ammessa, da entrambe le parti la rescissione del rapporto senza alcun preavviso. In questo caso, al lavoratore, oltre alla retribuzione pattuita, spetteranno i diversi ratei (gratifica, ferie, t.f.r., ecc.) previsti.
I periodi di prova sono computati in caso di conferma come validi per l'anzianità dei lavoratori e per la durata del- l'apprendistato
Art. 14 - Classificazione del personale
Il personale al quale si applica il seguente accordo viene classificato come segue:
Per le imprese di acconciatura
1° Livello
Vi appartengono i lavoratori professionalmente in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e fun- zionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Tali lavoratori dovranno essere in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi con diversi sistemi in uso, applicazione di tinture nelle varie gamme di colore e decolorazioni la cui miscela da loro stessi preparata deve corri- spondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, meches, pettinature fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza, acconciatura da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a phon su capelli lunghi e corti, lavatura della testa, e trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, tutte le tecniche di taglio, preparazione di toupè e parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto, pettinatura sui manichini e che posseggono cognizioni di acconciature storiche.
Ovvero, i lavoratori che sanno eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme, il taglio dei capelli in qualunque foggia compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda nelle varie fogge, il mas- saggio drenante e con mezzi meccanici della cute, acconciatura a ferro, permanente, colorazioni e decolorazioni, pre- parazione di toupè e parrucche e loro applicazione previo adattamento al cuoio capelluto.
Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione amministra- tiva dell'azienda.
2° Livello
Vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire permanenti su capelli lunghi e corti, nei diversi sistemi di uso, applicazione di tinture e decolorazioni, meches, pettinature fantasia su capelli lunghi e corti, ondulazioni a ferro e ad acqua, acconciature a phon, piega fissa, messa in piega, ricci piatti, su capelli di diversa lunghezza, lavatura dei capel- li, massaggio normale della cute, taglio e frizione.
Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire correttamente il taglio dei capelli e della barba con rasa- tura ai lati e con le sole forbici sul mento, e con perfezione la rasatura della barba, taglio dei capelli a rasoio, cachet e massaggio normale della cute.
Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansioni amministrative, non inquadrati nel livello superiore, il cassiere e l'addetto alla vendita di prodotti cosmetici.
3° Livello
Vi appartengono quei lavoratori in grado di offrire completa assistenza ed eventualmente di eseguire permanenti, tin- ture e decolorazioni, ondulazioni a ferro e ad acqua, piega fissa, messa in piega e ricci piatti, su capelli lunghi e corti, taglio e sfumatura dei capelli lunghi e corti, lavatura dei capelli, frizione, che abbiano nozioni di carattere generale, prestazioni semplici di manicure e pedicure esclusivamente estetico.
Ovvero vi appartengono quei lavoratori che sappiano eseguire il taglio semplice dei capelli, le frizioni, la rasatura della barba, pettinatura ad aria calda.
4° Livello
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.
Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livel- lo retributivo.
Per le imprese di estetica
1° Livello
Vi appartengono quei lavoratori la cui capacità professionale permette lo svolgimento autonomo di tutti i trattamen- ti dell'estetica specializzata, ivi compreso l'uso delle apparecchiature elettromeccaniche per l'estetica o l'esercizio delle attività di trucco specializzato tipo teatrale, scenico, televisivo.
Tali lavoratori sono professionalmente in grado di proporre alla clientela i trattamenti più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto.
Detti lavoratori, oltre ad avere capacità di svolgimento delle mansioni previste ai livelli inferiori devono essere in grado di svolgere trattamenti di estetica specializzata al viso e al corpo di qualsiasi grado di difficoltà con l'utilizzo delle tecniche più avanzate.
Essi sono in grado di effettuare ogni prestazione di cui ai livelli seguenti, inoltre gestiscono i servizi di sauna e palestra. Vi appartengono inoltre i lavoratori con mansioni impiegatizie di concetto, responsabili della conduzione ammini- strativa dell'azienda.
2° Livello
Vi appartengono quei lavoratori che sotto la guida del titolare o di altro lavoratore inquadrato al 1° livello siano in grado di eseguire tutti i trattamenti dell'estetica compreso il trucco giorno-sera, in grado inoltre di avvalersi delle apparecchiature elettromeccaniche idonee ad ogni trattamento, cassiere, addetto alla vendita dei prodotti cosmetici. Vi appartengono inoltre gli impiegati con mansione amministrativa non inquadrabili al livello superiore.
3° Livello
Vi appartengono quei lavoratori che, anche utilizzando elementari attrezzature elettromeccaniche, siano in grado di eseguire le seguenti mansioni, manicure, pedicure estetico, depilazione, trattamenti al viso, massaggio al corpo, truc- co di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplici.
4° Livello
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori ed in ogni caso privi di attestato professionale.
Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espressa al 3° livello. La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livel- lo retributivo.
Per le imprese di tricologia
1° Livello
Vi appartengono i lavoratori che coordinano l'attività dei singoli centri, provvedono alle interviste per il trattamento dei capelli, determinando le relative formule e, in caso di necessità, assegnando i tipi di protesi o di parrucchini da applicare. Intervengono per il buon andamento del centro curando in particolare i rapporti con i clienti. Controllano i vari clienti in relazione all'andamento dei trattamenti e creazioni delle protesi, curano gli inventari dei prodotti e protesi.
2° Livello
Vi appartengono i lavoratori che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e eventualmen- te a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istru- zioni a loro impartite e, comunque, con specifica capacità le attività assegnate. Vi appartengono inoltre i lavoratori che su istruzioni del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rappor- ti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie.
3° Livello
Vi appartengono i lavoratori che eseguono massaggi ed applicazioni al cuoio capelluto, rimesse in tensione, confezio- namento protesi, approntamento delle trame, righe, shampooing, tinte su protesi, in base alle istruzioni ricevute dal responsabile del centro. Ovvero i lavoratori addetti alla produzione dei prodotti tricologici e lavorazione dei capelli. Vi appartengono inoltre i lavoratori che svolgono mansioni amministrative non inquadrate nel livello superiore.
4° Livello
Vi appartengono quei lavoratori che non hanno compiuto l'apprendistato nel settore o perchè hanno superato l'età o perchè provenienti da altri settori. Essi sono adibiti alle attività volte all'acquisizione della capacità lavorativa espres- sa al 3° livello.
La permanenza a detto livello non può superare i 24 mesi.
I lavoratori adibiti alle sole mansioni di pulizia dei locali e degli arredi, sono inquadrati permanentemente al 4° livel- lo retributivo.
Nota a verbale all'art. 14 - Per il personale dipendente da imprese svolgenti attività di tricologia non curativa, sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste da eventuali accordi collettivi preesistenti.
Le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2001 per verificare la congruità del nuovo sistema classificatorio ed i suoi effetti.
Art. 15 - Orario di lavoro
Fermo restando che nulla viene innovato rispetto alla disciplina legislativa della durata massima dell'orario di lavoro, la durata dello stesso è fissata in 40 ore settimanali a partire dal 1° giugno 1992 distribuite su 5 giorni.
Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale su sei giorni è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività di acconciatura ed estetica.
Resta confermato quanto previsto dall'art. 19 circa le competenze delle parti sociali.
L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconcia- tura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito.
Pertanto si darà luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario superate le 40 ore settimanali. L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori.
Per il ragguaglio orario della retribuzione, a partire dal periodo di paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribu- zione mensile per 173.
Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare.
Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore.
I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.
Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno diretta- mente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Art. 16 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 40 ore settimanali. Viene fissato un limite massimo annuale di 200 ore per ciascun lavoratore.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivi- tà di cui all'art. 23.
Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione oraria:
- lavoro straordinario 25%;
- lavoro notturno/festivo 35%;
- lavoro straordinario notturno e festivo 50%.
Le percentuali di maggiorazione di cui al precedente comma non sono cumulabili tra loro, intendendosi che la maggiorazione assorbe la minore.
In caso di lavoro domenicale con riposo compensativo stabilito, la prestazione avrà diritto ad una maggiorazione oraria del 10%.
Art. 17 - Flessibilità di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche dei settori ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straor- dinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrat- tuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà rea- lizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.
A far fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di sei mesi e comun- que entro un limite massimo di 12 mesi dall'inizio della flessibilità ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi.
Modalità applicative, relative alla distribuzione delle ore nel periodo di recupero e all'utilizzo delle riduzioni, saranno definite congiuntamente e per iscritto in tempo utile tra l'azienda e i lavoratori.
A titolo informativo e consuntivo le imprese, tramite le OO.AA., comunicheranno alle XX.XX. territoriali le inte- se raggiunte in materia di flessibilità.
L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati salvo deroghe individuali a fronte di comprovati impedimenti.
La presente normativa esclude prestazioni domenicali e festive.
Le parti convengono che fra le materie oggetto di trattative a livello regionale, possono essere previste la gestio- ne delle modalità applicative dei vari strumenti contrattuali riferiti agli orari di lavoro, fatto salvo quanto stabili- to dal presente c.c.n.l.
Art. 18 - Banca ore individuale
Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale tradu- zione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.
Tale recupero si realizzerà, entro un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'accumulo delle ore e della relativa mag- giorazione, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa.
Il suddetto recupero può avvenire sulla base delle esigenze del lavoratore interessato e compatibilmente con quel- le tecnico-produttive dell'impresa.
Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte-ore eventual- mente non ancora recuperato a quella data: tale importo va calcolato sulla base della paga oraria in atto al momen- to della liquidazione.
Nella busta paga mensile verranno evidenziate le ore supplementari e straordinarie accumulate.
Le parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali e definiranno specifiche modalità attuative e rego- lamentazioni
Per il lavoro a tempo parziale si fa riferimento a quanto disposto dalle vigenti norme di leggi in materia ed even- tuali successive integrazioni e si intende un rapporto di lavoro prestato con orario giornaliero, settimanale, men- sile o annuale ridotto a quello stabilito dall'art. 15 del presente contratto.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto e dovrà contenere:
a) le mansioni;
b) in riferimento a quanto disposto dalla legge n. 863/1984 e seguenti, la distribuzione precisa dell'orario di lavo- ro dovrà essere regolata nel rispetto delle disposizioni previste.
Il rapporto a tempo parziale è disciplinato secondo i seguenti criteri:
1) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classifi- cazione unica del presente accordo;
2) volontarietà di entrambe le parti;
3) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico- produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;
4) in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavo- ratori con contratto a tempo parziale con priorità per coloro che già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
5) in considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore è consenti- ta, con l'accordo degli interessati, la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della L. 19 dicembre 1984, n. 863.
Qualora ricorrano le condizioni suindicate viene previsto un tetto del lavoro supplementare pari al 10% annuo, fermi restando i limiti di legge previsti dalle normative vigenti. Per le ore di lavoro supplementare verrà corri- sposta una maggiorazione pari al 15%;
6) per quanto non previsto dal presente articolo si fa espressamente riferimento alla legge n. 863/1984 ed alle suc- cessive integrazioni.
Nota a verbale - Stante l'applicazione del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, all'esito della verifica in corso tra il Ministro del lavoro e le parti sociali prevista dall'art. 12 del decreto medesimo, le parti si incontreran- no per adeguare la normativa contrattuale in materia di lavoro a tempo parziale alle eventuali modifiche che inter- verranno. In ogni caso, le parti si incontreranno entro il 28 febbraio 2001 per un esame della materia.
Art. 19
Omissis
Art. 20 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è il contratto con il quale due o più lavoratori assumono in solido un'unica obbliga- zione lavorativa subordinata.
Il contratto, stipulato in forma scritta, deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si preveda venga svolto da ciascuno dei lavoratori interessati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro.
Conseguentemente, la retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato.
I lavoratori devono informare preventivamente il datore di lavoro sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore con cadenza almeno settimanale.
Gli accordi individuali dovranno prevedere la garanzia per il datore di lavoro dell'adempimento dell'intera presta- zione dovuta da ciascuno dei lavoratori solidalmente obbligati.
In considerazione del carattere sperimentale della normativa in questione, le parti si incontreranno entro il 30 giu- gno 2001 per una verifica in merito allo stato di applicazione della normativa medesima, anche al fine di concor- dare gli eventuali adattamenti e modifiche.
Art. 21 - Contratto a tempo determinato
In attuazione del rinvio disposto dall'art. 23 della L. n. 56/1987, vengono di seguito individuate le fattispecie per le quali, in aggiunta a quanto previsto dalla L. n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, è consen- tita la stipula di contratti a termine:
- punte di più intensa attività, derivanti da richieste della clientela che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- esigenza di offerta di diverse tipologie di servizi non presenti nella normale attività;
- assunzione per sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettativa, con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione;
- assunzione per affiancamento di lavoratori destinati ad assentarsi per astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o paternità, da instaurare in data non anteriore a tre mesi dal programmato inizio dell'assenza. Durante il periodo di affiancamento, il rapporto potrà essere anche a tempo parziale.
Nei casi aggiuntivi sopra indicati, possono essere effettuate assunzioni con contratto a termine nei limiti di un lavoratore ogni tre o frazione, compresi apprendisti e contrattisti.
Le aziende fino a tre dipendenti, come sopra computati, possono comunque effettuare due assunzioni a termine.
Art. 22 - Lavoro temporaneo
In relazione a quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 196/1997 e dall'art. 64, comma 1, della legge n. 488/1999, e dell'accordo interconfederale del 18 giugno 1998, il ricorso al lavoro temporaneo, in aggiunta alle ipotesi con- tenute nelle lettere b) e c) del comma 2 del predetto articolo, riguardanti i casi di temporanea utilizzazione in qua- lifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali ed i casi di sostituzione dei lavoratori assenti, è con- sentito nelle seguenti ulteriori ipotesi:
- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa esse- re attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
I prestatori di lavoro temporaneo impiegati per le fattispecie di cui sopra non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purchè non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell'impresa.
Art. 23 - Riposo settimanale, festività, riposi compensativi
1) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
2) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori nella giornata di riposo settimanale, godrà, oltre che della percentuale di maggiorazione salariale prevista dal presente contratto, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno da concordare nella settimana successiva.
3) Oltre ai giorni di cui sopra sono considerati festivi:
1) Capodanno 1° gennaio;
2) Epifania 6 gennaio;
3) Giorno dell'Angelo Lunedì di Pasqua;
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile;
5) Festa del Lavoro 1° maggio;
6) Assunzione di M.V. 15 agosto;
7) Ognissanti 1° novembre;
8) Immacolata Concezione 8 dicembre;
9) X. Xxxxxx 25 dicembre;
10) S. Stefano 26 dicembre;
11) Il giorno del S. Patrono del luogo dove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del S. Patrono coincida con altra festività le parti stabiliranno lo spostamento della festività ad altra data o il pagamento della stessa. La festività del S. Patrono potrà essere sostituita di comune accordo tra le Organizzazioni stipulanti a livello territoriale tenuto conto delle consuetudini locali.
4) A decorrere dal 1° gennaio 1991 i lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. Detti riposi compensativi o indivi- duali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l'anno solare in gruppi di 4 o 8 ore. Qualora le parti verifichino che per ragioni indipendenti da reciproche volontà le festività non venissero fruite, le stesse verranno retribuite nel periodo di paga immediatamente successivo alla fine dell'anno solare.
Le due festività civili (2 giugno e 4 novembre) spostate alla domenica (legge n. 54/1977), e quelle di cui al punto 3 cadenti di domenica, verranno retribuite con un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile.
Nota a verbale - Per la città di Roma, per la quale è stata ripristinata la festività dei SS. Xxxxxx e Xxxxx, i lavora- tori usufruiranno comunque di 4 giornate di riposo compensativo.
Art. 24 - Determinazione dei cicli di apertura e chiusura e del calendario delle festività
In conformità alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, le Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, si impegnano ad avanzare proposte alle Amministrazioni comunali per la determinazio- ne ai sensi di legge, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e per la fissazione del calendario delle festività. In relazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto ai sensi delle vigenti normative di legge in mate-
ria, le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori si incontreranno per valutare le ini- ziative congiunte da intraprendere per una migliore applicazione delle procedure nell'interesse dei settori dell'ac- conciatura e dell'estetica.
Art. 25 - Servizio militare
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva o servizi sostitutivi, disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo è considerato utile come anzianità di servizio presso l'impresa. Per il computo del t.f.r. detto perio- do sarà utile ai fini della sola rivalutazione dello stesso.
Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto, oltre che alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto del richiamo alle armi.
Tanto nel caso di chiamata di leva, quanto in quello di richiamo, e previo preavviso da darsi al datore di lavoro entro 10 giorni dalla data del congedo, il lavoratore è tenuto a presentarsi al datore di lavoro entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare, salvo che trattasi di richiami non superiori a 30 giorni nel qual caso si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
In caso contrario il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno dal- l'inizio dell'assenza. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico atte- stante la malattia, entro 3 giorni dall'inizio della stessa.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l'assenza sarà con- siderata ingiustificata.
Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300.
In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini:
- mesi 9 per anzianità fino a 5 anni;
- mesi 12 per anzianità oltre i 5 anni.
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.
Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti con- trattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativo a cari- co dell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente i seguenti importi:
- in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 9 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'inte- grazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;
- in caso di malattia di durata inferiore o pari a 9 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione econo- mica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano le disposizioni di legge che regolano la materia. Affinchè possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso.
In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizio- ni previste dal presente articolo.
Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'inden- nità per inabilità temporanea prevista dalla legge.
Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a gua- rigione clinica.
Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazio- ne di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavora- tore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute
Art. 27 - Gravidanza e puerperio
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Art. 28 - Ferie
Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 e dal 1° giorno di ferie dell'anno stesso, le medesime vengono fissate nella misura di n. 28 giorni di calendario. Agli effetti della presente norma le festività nazionali ed infrasettimanali, eventualmente incidenti nell'arco di tempo di ferie prescelte, non concorreranno al computo del periodo feriale. Le ferie non potranno avere inizio da giornata festiva nè in giornata precedente alla stessa.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non aver ancora com- piuto un anno di servizio, spetterà un dodicesimo delle ferie stesse per ogni mese di servizio compiuto.
La retribuzione delle ferie sarà fatta in base alla retribuzione complessiva goduta normalmente dal lavoratore. L'epoca delle ferie sarà stabilita dal datore di lavoro, tenendo presente le esigenze dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze di lavoro, in genere nel periodo da giugno a settembre.
Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spet- terà al lavoratore, che non abbia maturato il diritto all'intero periodo di ferie nell'anno di competenza, il compen- so delle ferie stesse per tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmen- te denunciata e riconosciuta.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto
Art. 29 - Minimi contrattuali
Ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale vigente in materia di riforma della struttura della retribu- zione, sottoscritto nelle date del 3 agosto e del 3 dicembre 1992, le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di inflazione programmata.
I nuovi incrementi di retribuzione, riportati di seguito, fanno parte integrante del presente contratto.
Le parti concordano, ai fini della definizione degli incrementi retributivi e del riallineamento, sui seguenti tassi di
inflazione programmata:
- 2000: 2,3%
- 2001: 1,7%
- 2002: 1,2%
- 2003: 1,2%
Gli aumenti verranno corrisposti secondo gli importi e le decorrenze indicati nella tabella allegata.
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La somma forfettaria di L. 20.000 (10,33 Euro) mensili, erogata, a partire dal mese di gennaio 1993, a titolo di E.d.r., sarà considerata utile ai fini dei vari istituti contrattuali alla stessa stregua della ex indennità di contingen- za di cui alla L. n. 38/1986.
Eventuali aumenti mensili corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali o in previsione del presente rinnovo saranno assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti dal presente c.c.n.l., mentre non sono assorbibili eventuali livelli retributivi derivanti da accordi integrativi pattuiti a livello regionale.
Tabella nuovi minimi contrattuali
Importi complessivi derivanti dalla somma della paga base al 1° agosto 2000 e degli incrementi retributivi di cui al presente contratto:
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Nota a verbale - Le parti dichiarano che gli incrementi retributivi derivanti dalla presente intesa sono stabiliti secondo le modalità previste dall'accordo interconfederale sottoscritto dalle parti in data 3 agosto-3 dicembre 1992, per cui rispondono, pur ricompresi nell'unico importo di cui ai nuovi minimi contrattuali, anche all'esigen- za di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni precedentemente svolto dalla ex indennità di contingenza.
In tal senso dovranno essere intesi, qualora norme di legge e/o accordi collettivi, prevedendo differenti regola- mentazioni, comportino effetti in ordine alla fiscalizzazione degli oneri sociali e/o interventi a favore delle imprese. In caso di scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale, le parti concordano di procedere ai rialli- neamenti retributivi calcolati sulla base della retribuzione media nazionale in vigore nell'anno precedente.
Le parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ciascun anno allo scopo di stabilire le modalità ed i criteri di erogazione degli ammontari previsti.
Tale riallineamento non avrà luogo in presenza di uno scostamento tra inflazione programmata ed inflazione reale pari o inferiore allo 0,50%; uno scostamento superiore darà luogo al riallineamento a partire dal tasso % di infla- zione programmata.
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle previste dal pre- sente c.c.n.l., le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente contratto con le soluzioni generali maturate per l'universo del mondo del lavoro dipendente.
Art. 30 - Indennità di contingenza
Al 1° novembre 1991:
1° livello = 967.570 lire - 499,71 Euro
2° livello = 960.580 lire - 496,10 Euro
3° livello = 955.640 lire - 493,55 Euro
4° livello = 952.220 lire - 491,78 Euro
Art. 31 - Aumenti periodici di anzianità
Ai lavoratori per anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito sarà corrisposto per ogni biennio e fino ad un massimo di 5 bienni, un aumento in cifra fissa differen- ziata per ciascun livello retributivo.
L'importo degli aumenti - rapportato a mese - è il seguente:
1° livello = 18.000 lire - 9,30 Euro
2° livello = 16.000 lire - 8,26 Euro
3° livello = 15.000 lire - 7,75 Euro
4° livello = 14.000 lire - 7,23 Euro
Detti aumenti biennali fanno parte della retribuzione e non sono considerati ai fini dei cottimi e delle altre forme di lavoro ad incentivo.
Gli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Tuttavia, per i lavoratori che, sulla base del presente c.c.n.l., seguono iter professionali predeterminati, l'anzianità utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore avrà completato il proprio iter professionale.
Poichè l'anzianità valida per la maturazione degli scatti è quella aziendale in caso di passaggio di livello, compresi i casi di passaggio da operaio ad impiegato, si farà luogo alla rivalutazione degli scatti maturati al valore corri- spondente al livello acquisito e la frazione del biennio in corso di maturazione sarà utile per l'attribuzione dello scatto al valore del nuovo livello.
Tale norma, in base a quanto sopra stabilito, non si applica per i passaggi di livello che avvengono nel corso del- l'iter professionale.
Norma transitoria - Per i lavoratori in forza, la maturazione del biennio utile all'erogazione del primo aumento periodico di anzianità decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.
Art. 32 - Indennità di cassa
Oltre alla normale retribuzione, al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
Art. 33 - Preavviso
Il licenziamento del dipendente non in prova o le sue dimissioni devono essere comunicate per iscritto all'altra parte con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.
Il preavviso potrà essere sostituito con la corresponsione della indennità relativa.
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
In caso di licenziamento o dimissioni al lavoratore sarà corrisposta una indennità pari a:
- per l'anzianità maturata precedentemente al 1° gennaio 1967:
- quattro giorni di retribuzione globale di fatto al momento della risoluzione del rapporto per il primo anno e due giorni per ogni anno successivo, come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 novembre 1947;
- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1971:
- quattro giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di servizio compiuto;
- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1974:
- sei giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di ser- vizio compiuto;
- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1975 fino al 31 maggio 1977:
- otto giorni di retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto per ogni anno di ser- vizio compiuto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1° febbraio 1977;
- per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1980:
- 15 giorni ogni anno di servizio compiuto calcolata sulla retribuzione globale di fatto in atto al momento della risoluzione del rapporto, con esclusione della indennità di contingenza maturata dal 1° luglio 1977.
Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese; sarà considerato mese intero la frazione superiore a 15 giorni. A partire dal 1° gennaio 1990 si corrispon- derà il t.f.r. nella misura di 30/30.
Art. 35 - Gratifica natalizia
Dal 1° gennaio 1980 la gratifica natalizia viene elevata ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all'o- rario di lavoro contrattuale.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavo- ro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonchè dovute a malattia, infortunio, nell'ambito dei pre- visti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad inte- grazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.
Art. 36 - Disciplina del personale
Il personale nei rapporti di lavoro dipende dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci. Esso deve comportarsi cor- rettamente verso i clienti, i superiori ed i colleghi.
E' vietato esercitare fuori orario e fuori dell'impresa l'attività attinente al servizio dell'azienda senza autorizzazio- ne del datore di lavoro.
Art. 37 - Norme e provvedimenti disciplinari
Le mancanze e infrazioni disciplinari del lavoratore potranno essere oggetto, a seconda della loro gravità, dei seguenti provvedimenti che potranno essere applicati, solo dove possibile, con criteri di gradualità:
a) richiamo verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni.
I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentano risarcimento di danno dovranno essere versati all'INPS. Ricade sotto il provvedimento del rimprovero scritto, della multa o sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo;
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso;
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza;
- arrechi danno per disattenzione alle apparecchiature dell'impresa;
- sia trovato addormentato;
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso;
- si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. In tal caso, inol- tre, il lavoratore verrà allontanato;
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro ed alle direttive dell'impre- sa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro.
Il licenziamento senza preavviso potrà venire intimato al lavoratore qualora si verifichi una causa che non con- senta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, quali ad esempio: grave nocumento morale o materiale arrecato all'azienda, compimento, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, di azioni delittuose a termini di legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) assenze ingiustificate prolungate oltre i tre giorni consecutivi o assenze ripetute per tre volte in un anno nel gior- no seguente ai festivi o le ferie; assenza per simulata malattia;
b) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo, o comunque abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature o compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
c) gravi guasti provocati per negligenza alle apparecchiature dell'impresa o danneggiamento volontario;
d) recidiva in qualunque delle mancanze che danno luogo ai provvedimenti disciplinari precedentemente elencati quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione nell'arco di un anno;
e) fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle apparecchiature;
f) elaborazione, lavorazione, costruzione e commercio senza l'autorizzazione della Direzione:
- di oggetti e opere per uso proprio o di terzi all'interno dell'azienda;
- di articoli analoghi a quelli prodotti dalla ditta per conto di terzi fuori dall'azienda;
g) introduzione di persone estranee nella azienda stessa senza regolare permesso;
h) furto nell'azienda;
i) trafugamento o riproduzione di modelli, schizzi, disegni od altri oggetti e documenti dell'azienda;
l) rifiuto ingiustificato di servire il cliente durante l'orario di lavoro;
m) esercizio dell'attività attinente il servizio dell'azienda fuori orario e al di fuori dell'impresa senza autorizzazio- ne del datore di lavoro;
n) insubordinazione verso i superiori;
o) rissa nell'interno dell'azienda.
In ogni caso i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla con- testazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Nota a verbale - Le trattenute per i risarcimenti dei danni saranno effettuate dal datore di lavoro in relazione ai danni stessi.
I danni importanti da risarcire a mezzo trattenuta dovranno essere contestati al lavoratore.
Art. 38 - Tentativo obbligatorio di conciliazione e arbitrato
Le parti, vista la necessità di determinare misure organizzative e processuali atte a prevenire le disfunzioni e le lungaggini dovute al sovraccarico del contenzioso giudiziario, intendendo dare attuazione alle previsioni legisla- tive che prevedono la predisposizione di efficienti procedure stragiudiziali di composizione delle controversie di lavoro, sostitutive degli interventi della giurisdizione statuale, concordano di incontrarsi entro il 30 aprile 2001 al fine di definire la normativa contrattuale attuativa delle vigenti disposizioni di legge (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387) in materia di conciliazione e arbitrato, fatti salvi i diver- si accordi collettivi in materia stipulati a livello territoriale.
In ogni caso vengono fatti salvi gli accordi in materia presenti o che saranno stipulati a livello territoriale.
Art. 39 - Lavoro accessorio
Il personale è tenuto a collaborare al mantenimento del normale stato di pulizia del negozio.
Art. 40 - Trapasso d'azienda
Il trapasso o qualsiasi trasformazione dell'azienda non risolvono il rapporto di lavoro ed il personale ad esso addet- to conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento dell'azienda seguito da licenziamento del personale, questo conserverà il diritto alla inden- nità di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 41 - Controversie individuali o collettive
Nelle controversie individuali o collettive di lavoro dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso una Commissione paritetica nominata da parte delle rispettive Associazioni di categoria.
Ove il tentativo di conciliazione non sia risolto, saranno osservate le norme di legge in vigore.
Le parti si incontreranno per la determinazione dei compiti e delle modalità di funzionamento delle Commissioni paritetiche di categoria.
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Il lavoratore, uomo o donna, che contrae matrimonio, e che abbia superato il periodo di prova, ha diritto ad un congedo straordinario di 15 giorni consecutivi. L'assegno relativo, nella misura della normale retribuzione, sarà corrisposto ai lavoratori interessati da parte delle rispettive aziende, per conto dell'Istituto nazionale della previ- denza sociale, che ne rimborserà l'importo secondo le vigenti disposizioni e con le modalità prescritte dall'Istituto medesimo.
Il lavoratore ha l'obbligo di esibire al datore di lavoro alla fine del congedo il regolare certificato dell'avvenuto matrimonio.
Art. 43 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il diritto alla cura ed alla formazione
Le parti si impegnano a dare attuazione alle disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità per il dirit- to alla cura e alla formazione, previste dalla legge marzo 2000, n. 53.
Con riferimento ai rinvii operati dalla predetta legge alla contrattazione collettiva, le parti, nel ravvisare l'oppor- tunità di una disciplina attuativa omogenea ed uniforme per tutto l'artigianato convengono di recepire nel presen- te c.c.n.l. le disposizioni attuative che potranno essere definite nel corso di uno specifico negoziato interconfede- rale sulla materia.
Art. 44 - Pari opportunità
Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femmini- le ed in armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni, regolamenti e direttive UE recepite dallo Stato ita- liano in tema di parità uomo-donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca fina- lizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva pari- tà di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonchè ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazionale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e 6 designati dalle XX.XX.), alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salva- guardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro, anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
f) verificare, con riferimento alla legge n. 125/1991, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative positive. Resta salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, in materia di occupazione femminile.
Art. 45 - Molestie sessuali
Le parti convengono che le molestie sessuali nei luoghi di lavoro sono un'offesa alla dignità della persona e insie- me una forma di discriminazione sul lavoro.
Per molestie sessuali si intende ogni comportamento verbale o fisico di natura sessuale non gradito ed offensivo per la persona.
I datori di lavoro hanno il dovere di adottare tutte le misure utili a preservare le lavoratrici ed i lavoratori dal rischio di molestie e ricatti sessuali e a garantire un contesto lavorativo improntato al rispetto della dignità di donne e uomini.
Art. 46 - Apprendistato
La disciplina dell'apprendistato nelle attività artigiane di acconciatura ed estetica è regolata dalle norme di legge (L. n. 25/1955 e relativo regolamento, D.P.R. n. 1668/1956, L. 8 agosto 1985, n. 443, L. n. 56/1987, L. n. 196/1997), degli accordi interconfederali 21 dicembre 1983, 21 luglio 1988, 28 settembre 1998 e dalle disposi- zioni di cui al presente articolo.
Per quanto non contemplato dalle normative sopra citate, valgono per gli apprendisti le norme del presente contratto. La durata dei periodi di apprendistato è definita in base a quanto stabilito ai commi successivi. I periodi di servi- zio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini del tirocinio previsto dal presente articolo, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e semprechè si riferiscano alle stes- se mansioni.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di tirocinio precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi di tirocinio già compiuti.
Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di tirocinio già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di tirocinio presso altre imprese è quel- la relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinenti all'attività da svolgere, assunti a partire dal 1° agosto 2000, le durate dell'apprendistato vengono ridotte di mesi sei per il 1° gruppo, da applicarsi al termine del periodo di apprendistato secondo la tabella delle progressioni retri- butive indicata nel presente contratto collettivo.
Le durate e le progressioni retributive degli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale si applicano agli apprendisti assunti dal 1° agosto 2000.
La durata normale del periodo di apprendistato viene determinata in relazione ai gruppi di appartenenza, come di seguito indicato.
1° gruppo: durata 5 anni
- Acconciatore maschile.
- Acconciatore femminile.
- Estetista.
- Operatore tricologico.
- Impiegato.
2° gruppo: durata 1 anno e 6 mesi
- Manicure e pedicure esclusivamente estetico.
I lavoratori al termine del periodo di apprendistato verranno inquadrati al 3° livello.
Nota a verbale - Il periodo di apprendistato relativo alla qualifica di impiegato e al 2° gruppo non deve comun- que considerarsi utile ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale di estetista ai sensi della L. n. 1/1990.
Al termine del periodo di apprendistato, il datore di lavoro attribuisce al dipendente apprendista la qualifica pro- fessionale per cui ha svolto il tirocinio.
Per le categorie acconciatori per uomo, per signora, ed estetica, all'apprendista verrà assegnata la qualifica pro- fessionale di lavorante di terzo livello di cui all'articolo 14 del presente contratto.
Per la categoria impiegati all'apprendista verrà assegnata la qualifica professionale relativa al 2° livello di cui all'art. 14 del presente contratto.
L'apprendista al quale non sia stata attribuita dal datore di lavoro la qualifica professionale può richiedere di esse- re ammesso a sostenere prove finali di idoneità, secondo le procedure previste dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668, sul regolamento della disciplina dell'apprendistato.
Analoga richiesta potrà fare l'apprendista ai sensi dell'art. 18 della L. n. 25, che abbia compiuto 18 anni di età e due anni di addestramento pratico.
Retribuzione apprendista
La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle percentuali sulla retribuzione glo- bale al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente contratto per il lavoratore inquadrato al livello 3. Le parti concordano che la retribuzione dell'apprendista non potrà superare la retribuzione del lavoratore in qua- lifica inquadrato nel livello 3 al netto delle ritenute previdenziali.
Progressioni percentuali
1° gruppo 55%
1° sem. 60%
2° sem. 65%
3° sem. 65%
4° sem. 70%
3° anno 75%
4° anno 85%
5° anno 90%
1° gruppo (apprendisti impiegati)
1° sem. 80%
2° sem. 85%
3° sem. e seguenti 90%
2° gruppo
1° sem. 55%
2° sem. 75%
3° sem. 90%
Progressione percentuali per apprendisti in possesso di titolo di stuio post-obbligo
1° sem. 80%
2° sem. 85%
ulteriori 3 anni e 6 mesi 90%
2° gruppo
1° sem. 55%
2° sem. 75%
3° sem. 90%
Xxxxxxxx e infortunio non sul lavoro
In caso di malattia e/o infortunio non sul lavoro, all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti per l'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti.
Norma transitoria - Xxxx apprendisti in forza alla data dell'11 maggio 1992 si applica il trattamento economico e normativo del presente accordo.
Ove la retribuzione di fatto dovuta contrattualmente per effetto della precedente normativa risulti più favorevole rispetto a quella derivante dall'applicazione della presente disciplina, si conviene di corrispondere la parte di retri- buzione eventualmente eccedente a titolo di assegno "ad personam". L'importo di detto assegno "ad personam" verrà assorbito gradualmente fino a concorrenza sui futuri miglioramenti retributivi.
Ai fini della durata e dell'inquadramento nei vari gruppi si applicano le norme previste dal presente c.c.n.l. per gli apprendisti che, alla data dell'11 maggio 1992, non abbiano superato il 50% del periodo precedentemente previ- sto dalle norme in vigore.
Per tali apprendisti, l'assorbimento di eventuali assegni "ad personam" avverrà attraverso l'applicazione delle per- centuali sulla retribuzione globale al lordo delle ritenute previdenziali del 3° livello considerate anticipatamente rispetto alle singole scadenze fino a concorrenza.
Dichiarazione delle parti
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia di Bolzano e nella regione Sicilia, si concorda di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Art. 47 - Apprendisti ultraventiquattrenni
Fermo restando quanto previsto all'art. 48, in applicazione del 5° comma dell'art. 21 della L. n. 56/1987 e dell'art. 16 della L. n. 196/1997, le parti concordano sulla necessità di realizzare, attraverso l'attuazione di tutti gli stru- menti previsti dalle leggi vigenti, una attenta gestione del mercato del lavoro, coerente con le specifiche esigenze delle imprese artigiane.
A tal fine le parti concordano di applicare il citato disposto, convenendo sui seguenti criteri attuativi:
A) elevazione dell'età di assunzione degli apprendisti fino a 29 anni compiuti;
B) individuazione delle figure professionali di cui al 1° gruppo (acconciatore maschile, acconciatore femminile, estetista), alle quali applicare quanto previsto al punto A;
C) ferma restando la durata del periodo di apprendistato di cui al 1° gruppo, a partire dal 1° agosto 2000, per gli apprendisti assunti dopo il 24° anno o il 26° anno se nelle aree di cui agli obiettivi n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, e fino al 29° anno di età, il calcolo delle retribuzioni verrà effettuato sulla retribuzione globale del 3° livello secondo le seguenti progressioni percentuali:
- 1° semestre 80%;
- 2° semestre 85%;
- 3° semestre e seguenti 90%. Apprendisti e impiegati
- 1° semestre 80%;
- 2° semestre 85%;
- 3° semestre e seguenti 90%;
D) inquadramento al 3° livello al termine del periodo di apprendistato.
Art. 48 - Tirocinio
I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento eco- nomico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel 3° livello.
Premesso:
Art. 49 - Previdenza complementare
- che la normativa sui Fondi pensione è entrata in vigore e sono stati emanati i relativi decreti di attuazione;
- che si è ritenuto di dare attuazione alle precedenti dichiarazioni contrattuali in materia di previdenza comple- mentare;
- che, infine, si intende contribuire di un più elevato livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previ- sto dal sistema previdenziale pubblico;
tutto ciò premesso:
- che è stato raggiunto un accordo nazionale interconfederale intercategoriale fra Confartigianato, CNA, CASA e CLAAI e CGIL, CISL e UIL per l'istituzione di ARTIFOND;
- che in attuazione del predetto accordo si è addivenuti alla costituzione di ARTIFOND; le parti firmatarie del presente c.c.n.l.
concordano:
1) di aderire come parti istitutive alla costituzione di ARTIFOND, Fondo pensione complementare nazionale per l'artigianato;
2) che la contribuzione al Fondo, con riferimento ai minimi tabellari, più contingenza, più E.d.r., è così determi- nata:
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa;
- 16% del t.f.r. maturando.
Inoltre, per i lavoratori di prima occupazione, così come definiti dalla normativa vigente, sarà dovuta l'integrale destinazione al Fondo del t.f.r. maturando.
Ferma restando la contribuzione così come definita, i lavoratori di prima occupazione possono optare per un ver- samento a loro carico pari al 2% della retribuzione, così come sopra definita;
3) che la quota di avviamento e la quota di iscrizione, per la parte a carico dell'impresa, rientra nei costi contrat- tuali stabiliti per la previdenza complementare;
4) che il versamento ad ARTIFOND avverrà con le modalità ed i tempi stabiliti dallo stesso ARTIFOND;
5) che, entro il 31 gennaio 2001, le parti nazionali si incontreranno per verificare lo stato di attuazione di ARTI- FOND, fermo restando il diritto alla previdenza complementare di tutti i lavoratori del settore.
Art. 50 - Adeguamento delle normative contrattuali
Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente c.c.n.l., intervengano norme di legge, accordi di concertazio- ne, ovvero accordi interconfederali che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa con- trattuale, ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore di tali disposi- zioni legislative o dalla firma di tali accordi interconfederali, per gli eventuali adeguamenti e/o modifiche.
All’interno degli accordi contrattuali, volutamente non sono state riportate le tabelle paga, ma solo gli importi degli aumenti derivanti dagli accordi contrat- tuali.
Quanti volessero verificare la corrispondenza della loro busta paga posso visi- tare il sito xxx.xxxx.xx.xx all’interno del quale nella sezione dedicata ai con- tratti e alle tabelle paga sono consultabili le tabelle paga aggiornate dei con- tratti artigianato di tutti i settori.
L’Osservatorio del mercato del lavoro dell’artigianato , istituito presso EBAT , conserva l’archiviazione e la storicizzazione di tutte le tabelle paga dell’arti- gianato.
Fondo sostegno al reddito - EBAT Stralcio del Regolamento Prestazioni a favore dei dipendenti
FONDO SOSTEGNO AL REDDITO - EBAT STRALCIO DAL REGOLAMENTO PRESTAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI
1 SCOPO E APPLICABILITÀ
Il Fondo ha lo scopo di erogare prestazioni a favore delle imprese artigiane e dei lavoratori dipendenti dalle stes- se, è istituito ai sensi degli Accordi interconfederali e sulla base dei contenuti dell’atto costitutivo dei Fondi Provinciali Accordo Interconfederale stipulato fra le parti costituenti l’Ente Bilaterale, in Trento il 30 giugno 1995.
2 FINANZIAMENTI
Il Fondo è alimentato dalle imprese artigiane con contributi annuali, così come previsto dagli Accordi Interconfederali del 1988 modificato in data 22 giugno 1993, e il suo intervento ha natura solidaristi- ca tra le imprese artigiane.
Sono tenute al versamento al Fondo le imprese artigiane con personale dipendente, così come previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro con esclusione dell’edilizia, dell’autotrasporto e i settori non coperti da contratti collettivi nazionali di lavoro.
Fermo restando che l’onere, dal punto di vista finanziario, è a carico del Fondo, lo stesso può avvaler- si delle imprese per l’erogazione delle provvidenze.
3 PRESTAZIONI DEL FONDO
3.1 Interventi a favore dei dipendenti
3.1.1 Riduzione - sospensione dell’attività lavorativa
Causata da:
• eventi atmosferici eccezionali che provochino danni documentati tali da richiedere la sospensione delle attività;
• calamità naturali;
• interruzione dell’erogazione delle fonti energetiche causate da fattori e soggetti esterni all’impresa.
• difficoltà di utilizzo delle materie prime già acquisite dovute a fattori e soggetti esterni non legati al sistema eco- nomico, produttivo e di mercato;
• incendio non imputabile a dolo
Le quote che il Fondo eroga come provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti, vengono indicate nelle seguen- ti misure per anno solare:
70 % per le prime 40 ore;
30% per le ulteriori ore fino a 640:
La percentuale del 70 % si applica ad ogni singolo lavoratore, esclusivamente per le prime 40 ore della somma dei periodi di sospensione effettuati nel corso dell’anno solare.
Ai dipendenti che non hanno i requisiti per accedere alla disoccupazione il Fondo interviene con la quota del 40% per un massimo di 640 ore per singolo lavoratore.
Il Fondo non interviene nei casi di sospensione che prevedono periodi iniziali inferiori alle 40 ore continuative per singolo lavoratore.
I lavoratori sono tenuti alla sottoscrizione di una apposita Autocertificazione attestante il ricorso alla disoccupa- zione ordinaria, specificando se si riferisce all’indennità con requisiti normali o indennità con requisiti ridotti, o atte- stante il mancato ricorso alla disoccupazione perché privo dei requisiti.
Gli apprendisti non sono tenuti ad alcuna dichiarazione.
Le autocertificazioni, sottoscritte dai lavoratori dovranno essere fornite all’Ufficio paga dell’Azienda o al consu- lente entro e non oltre 30 giorni dall’inizio della sospensione.
L’EBAT riterrà perfezionata la pratica con l’invio delle autocertificazioni di tutti i lavoratori interessati e solo suc- cessivamente provvederà all’erogazione del contributo.
L’EBAT potrà dare corso ad accertamenti presso Pubblici Uffici per verificare la rispondenza a verità di quanto dichiarato.
Documentazione richiesta:
• accordo sindacale di sospensione; stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l’EBAT
• copia del libro presenze;
• copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
• autocertificazione;
• copia busta paga mese precedente l’evento
3.1.2 Contratti di solidarietà
A fronte di accordi sindacali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la dichiarazione di esubero del personale dipendente l’EBAT – Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei lavoratori dipendenti a fronte di situazioni di difficoltà che comportino forme di riduzione dell’orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale attuate con le procedure di cui all’art. 5 L. 19/7/93 n° 236.
In considerazione del fatto che la stipula del contratto di solidarietà non è compatibile con la richiesta di disoccu- pazione ordinaria, le provvidenze riconosciute ai lavoratori interessati sono indicate nelle seguenti misure per anno solare:
40 % per un massimo di 340 ore per singolo lavoratore 25 % per le ulteriori ore.
Le percentuali sono riferite alla retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo del contributo di solidarietà (ammontare delle retribuzioni lorde dei 12 mesi precedenti, escluso straordinario, denunciate all’INPS).
La riduzione può essere richiesta per periodi continuativi superiori a 26 giorni lavorativi e per periodi superiori o uguali a 40 ore per dipendente, con un massimale di 700 ore aziendali per dipendente per anno solare e comun- que non superiore a 800 ore aziendali nel biennio.
Il calcolo delle ore di riduzione deve coincidere con l’aliquota di riduzione riportata sull’accordo, in caso contrario il Ministero ritiene valida quest’ultima e riproporziona a questa le ore di riduzione, in questo caso l’intervento di EBAT si adegua alla decisione Ministeriale.
Al momento della stipula dell’accordo sindacale per riduzione di orario ogni lavoratore interessato deve aver frui-
to di tutte le ferie maturate, con esclusione di quelle previste per fermate collettive.
I contratti di solidarietà vanno stipulati a fronte di effettiva possibilità di ripresa dell’attività, si ritengono escluse dalla riduzione di orario la stagionalità e la ciclicità dei prodotti.
Gli accordi aziendali sottoscritti di riduzione dell’attività vanno inviati in originale, entro 8 giorni dalla data della stipula all’Ente Bilaterale dell’Artigianato Trentino, il Comitato di Gestione provvederà, direttamente o tramite apposita Commissione opportunamente delegata, a verificare che i contenuti siano veritieri e ad esprimere il pare- re di conformità.
Gli accordi vistati verranno restituiti alle singole imprese in tempo utile per la presentazione delle domande agli uffi- ci competenti.
Documentazione richiesta:
• Accordo sindacale di riduzione di orario; stipulato a livello provinciale con le OOSS costituenti l’EBAT
• Scheda informativa aziendale- dettaglio dell’orario ordinario – dettaglio dell’orario concordato
• Scheda informativa per la determinazione del contributo ministeriale;
• Elenco nominativo dei lavoratori interessati;
• copia del libro presenze;
• copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
• copia busta paga mese precedente l’evento
3.1.3 Malattia di lunga durata
Nei casi che il lavoratore sia impossibilitato di recarsi al lavoro per un sopraggiunto stato morboso, non preesi- stente all’inizio del rapporto di lavoro, l’EBAT interviene con una provvidenza a favore dei dipendenti a cui si garantirà :
1. sino al 180 giorno di malattia l’integrazione del 100% del salario, con esclusione dei primi tre giorni, in dero- ga a quanto previsto al punto “Limitazioni”
2. dal 181 giorno fino allo scadere del 270 giorno di malattia integrazione del 34% per tutta la durata dell’in- tervento.
3. Per gli apprendisti l’intervento sarà pari al 34% a partire dal primo giorno di mancata copertura da parte del- l’azienda, fino allo scadere del 270 giorno.
L’intervento dell’Ente Bilaterale vale per singolo o su più interventi riconducibili ad un’originaria patologia.
EBAT non si sostituisce a obblighi contrattuali aziendali ed interviene in assenza di integrazioni aziendali o dell’INPS.
Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della prima assenza per malattia effettuata dal lavoratore nell’anno solare.
Documentazione richiesta:
• Generalità del dipendente;
• Data di assunzione;
• Fotocopia della documentazione presentata all’INPS;
• Copia del libro presenze;
• Copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
• Copia busta paga mese precedente l’evento;
• Fotocopia certificato medico indicante la prognosi della malattia.
3.1.4 Maternità
Per le lavoratrici assunte da almeno 12 mesi, l’EBAT prevede il riconoscimento, qualora il contratto applicato nel- l’azienda non contempli l’integrazione da parte dell’azienda, nei 5 mesi di assenza obbligatori, di una integrazione al trattamento INPS fino a garantire il 100% della retribuzione netta.
Le percentuali sono riferite alla retribuzione in vigore al momento della prima interruzione per maternità da parte della lavoratrice.
Documentazione richiesta:
• Generalità della dipendente;
• Data di assunzione;
• Data presunta del parto;
• Fotocopia della documentazione presentata all’INPS;
• Copia del libro presenze;
• Copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
• Copia busta paga mese precedente l’evento.
3.1.5 Aspettativa facoltativa per maternità
Per le dipendenti che, al termine del periodo obbligatorio di maternità, intendono usufruire della aspettativa non retribuita post parto ai sensi della Legge 1204, al momento del rientro definitivo sul lavoro l’EBAT riconoscerà una integrazione, a quanto corrisposto dall’INPS fino a garantire il reddito pari al 50% della retribuzione netta in vigore al momento della prima interruzione di attività per maternità da parte della lavoratrice stessa, per un tota- le di giorni 60 di assenza.
L’intervento sarà retroattivo e verrà erogato a favore di quelle dipendenti che hanno ripreso l’attività lavorativa da almeno 60 giorni.
Documentazione richiesta:
• Generalità della dipendente;
• Data di assunzione;
• Copia del libro presenze;
• Copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti;
• Copia busta paga mese della prima interruzione per maternità;
• Dichiarazione del datore di lavoro di ripresa dell’attività lavorativa da almeno 60 giorni.
3.2 Limitazioni
Potranno accedere ai benefici del Fondo esclusivamente i dipendenti delle aziende artigiane in regola con i versa- menti all’Ente Bilaterale come previsto al punto Modalità.
Per tutte le erogazioni del presente regolamento e in particolare ai punti 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, da sole, o cumulativa- mente con altri eventuali interventi, non potranno superare il tetto massimo riconosciuto dalla Cassa Integrazione.
Nel caso in cui le somme stanziate non fossero sufficienti a coprire l’intero ammontare delle richieste, queste saranno soddisfatte in misura proporzionale, o per minor periodo rispetto alla richiesta, o per una percentuale inferiore.
Questo verrà stabilito ad insindacabile giudizio dal Comitato di Gestione dell’Ente Bilaterale.
Le domande per avere accesso alle prestazioni dei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 7, dovranno essere presentate all’EBAT attraverso gli Uffici dei Soci Fondatori entro 60 giorni dall’evento e le prestazioni verranno liquidate entro 90 gior- ni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta.
Eventuali casi particolari saranno valutati dal Comitato di Gestione.
5 MODALITÀ
Il Fondo Sostegno al Reddito stanzierà ogni anno, gli importi per le specifiche voci di spesa sulla base della pro- grammazione di bilancio.
Il Comitato di Gestione, o una Commissione tecnica dallo stesso nominata, analizzerà entro 30 giorni le doman- de pervenute.
Il Comitato di Gestione delibererà sulle provvidenze da erogare alle singole imprese e autorizzerà alla liquida- zione effettiva e si dovrà preventivamente accertare della corretta destinazione dei fondi, in particolare che le somme vengano indirizzate verso i lavoratori interessati per la parte di loro competenza.
Hanno titolo alle prestazioni dell’EBAT le aziende e i dipendenti delle stesse che risultino in regola con i versa- menti all’EBAT per l’anno in corso e per i due precedenti da almeno sei mesi di calendario dalla data del soprag- giungere dell’evento.
Fanno fede le date di versamento sulle ricevute bancarie o postali.
Si da mandato alla struttura tecnica di predisporre la modulistica prevista per il corretto funzionamento degli interventi.
6 DIVULGAZIONE
Il presente Regolamento verrà inviato, tramite numero speciale, a tutte le aziende aderenti all’EBAT e a tutti Consulenti del Lavoro della provincia di Trento.
Inoltre un congruo numero di copie verrà fornita ai Soci Fondatori , affinché provvedano ad eventuali divulga- zioni mirate in via breve.
ASSEGNO DI STUDIO
7 BANDO 2002
Il Fondo mette a disposizione per i figli a carico dei dipendenti delle aziende artigiane un assegno di studio quale con- tributo per la prima iscrizione all’ultimo anno , anche se integrativo, della scuola superiore.
L’assegno di studio verrà liquidato ai figli dei dipendenti in forza nelle aziende artigiane alla data della liquida- zione.
Entrambi i genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio.
Documentazione richiesta:
• generalità del dipendente
• data di assunzione
• copia del libro presenze
• copia dei versamenti al FSR EBAT anno in corso e due precedenti
• copia del certificato di iscrizione al 4° o 5°all’ultimo anno presso la Scuola media Superiore
Approvato a voti unanimi nella seduta del 12 giugno 2001 Recepito con delibera del Comitato di Gestione nr. 67/2001
Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati
inseriti nelle liste provinciali di mobilità
INDENNITÀ REGIONALE
A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI INSERITI NELLE LISTE PROVINCIALI DI MOBILITÀ
È in vigore la legge regionale che in Trentino Alto Adige istituisce, unica in Italia, l'indennità di mobilità per i lavoratori che in caso di licenziamento dovuto a crisi dell'impresa, che non beneficiano degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione straordinaria e indennità di mobilità nazionale) previsti dalla normativa nazionale.
I punti principali della legge
ART. 1
I beneficiari dell'indennità regionale:
Lavoratori licenziati per riduzione del personale residenti nella regione Trentino Alto Adige inseriti nelle liste di mobilità della Provincia di Trento e di Bolzano, i quali non abbiano i requisiti per beneficiare dell'indennità di mobilità prevista dalla legge nazionale n. 223/1991.
Es. Lavoratori licenziati da aziende artigiane, lavoratori licenziati da aziende occupanti meno di 16 dipendenti
ART. 2
Misura dell'indennità regionale:
L'indennità regionale verrà corrisposta nella misura dell'80% della retribuzione entro la quantità massima di euro 645,57 – mensili.
N.B. Si tratta della stessa quantità mensile prevista per gli altri lavoratori dalla legge nazionale, al momento della approvazione della legge regionale n. 29/93.
ART. 3
Durata dell'indennità regionale:
- l'indennità regionale è corrisposta per una durata massima di 12 mesi;
- qualora, durante tale periodo, il lavoratore venga cancellato dalla lista di mobilità l'indennità regionale cessa con- temporaneamente;
- qualora il lavoratore venga sospeso dalla lista di mobilità sarà corrispondentemente sospesa anche l'indennità regionale. L'erogazione dell'indennità regionale riprenderà alla cessazione della sospensione.
ART. 4
Cumulabilità
Per i mesi nei quali al lavoratore spetta il trattamento ordinario di disoccupazione, l' indennità regionale è corri- sposta ad integrazione dello stesso e nella differenza tra disoccupazione ordinaria e misura massima (euro 645,57) dell'indennità regionale.
ART. 5
Domanda e decorrenza
La domanda di indennità regionale va presentata entro 30 giorni dal licenziamento, unitamente alla domanda di disoccupazione ordinaria.
N.B. Trascorso tale termine cessa il diritto alla indennità regionale.
Igiene e sicurezza sul lavoro
D. Lgs. n. 626 - 94
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626
TITOLO I - CAPO I
Disposizioni generali
Art. 3
MISURE GENERALI DI TUTELA
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non é pos- sibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell' azienda nonché l' influenza dei fattori dell' ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che é pericoloso con ciò che non lo é, o é meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella defi- nizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall' esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva e individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
Le misure relative alla sicurezza, all' igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comporta- re oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell' attività dell' azienda ovvero dell' unità produttiva, valuta, nella scel- ta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luo- ghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari.
All' esito della valutazione di cui al comma primo, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specifi- cati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l' individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conse- guente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il documento é custodito presso l' azienda ovvero unità produttiva.
Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all' azienda secondo le rego- le di cui all' art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all' azienda secondo le regole di cui all' art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall' art. 16, il medico competente.
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell' attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antin- cendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della pre- venzione e della protezione;
c) nell' affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servi- zio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l' osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuali messi a loro disposizio- ne;
g) richiede l' osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informan- dolo sui processi e sui rischi connessi all' attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavo- ratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolo- sa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l' applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informa- zioni ed alla documentazione aziendale di cui all' art. 19, comma primo, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salu- te della popolazione o deteriorare l' ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un' assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell' infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro é redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previ- denza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all' art. 393 del DPR 27-4-1955, n. 547, e successive modifiche, ed é conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell' organo di vigilanza. Fino all' emanazione di tale decreto il registro é redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall' art. 19, comma primo, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell' evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell' attività, alle dimensioni dell'azienda ovvero dell' unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma primo ed elabora il documento di cui al comma secon- do in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
La valutazione di cui al comma primo e il documento di cui al comma secondo sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il datore di lavoro custodisce, presso l' azienda ovvero l' unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavo- ratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavo- ratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.
Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31-3-1996 da parte dei Ministri del lavo- ro e della previdenza sociale, dell' industria, del commercio e dell' artigianato e della sanità, sentita la commis- sione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l' igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell' azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documenta- li di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all' art. 1 del DPR 17- 5-1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all' obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Per le medesime aziende di cui al comma nono, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell' industria, del commercio e dell' artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l' igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali é possibile lo svolgimento diretto dei compiti di preven- zione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell' allegato I;
b) i casi in cui é possibile la riduzione a una sola volta all' anno della visita di cui all' art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l' obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.
Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell' allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non é soggetto agli obblighi di cui ai commi secondo e terzo, ma é tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l' avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l' adempimento degli obblighi ad essa collegati. L' autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi secondo e terzo le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell' ambito di spe- cifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell' industria, del commercio e dell' artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell' interno, per quanto di rispettiva competenza.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell' amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativa- mente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all' amministrazione competente o al soggetto che ne ha l' obbligo giuridico.
Art. 5
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre perso- ne presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adope- randosi direttamente, in caso di urgenza, nell' ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridur- re tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazione o manovre che non sono di loro competenza ovvero che posso- no compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all' adempimento di tutti gli obblighi impo- sti dall' autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
TITOLO I - CAPO II
Servizio di prevenzione e protezione
Art. 9
COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all' individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all' individuazione delle misure per la sicu- rezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica cono- scenza dell' organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all' art. 4, comma secondo, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all' art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all' art. 21.
Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l' organizzazione del lavoro, la programmazione e l' attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenu- ti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell' esercizio delle funzioni di cui al pre- sente decreto.
Il servizio di prevenzione e protezione é utilizzato dal datore di lavoro.
TITOLO I - CAPO III
Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso
Art. 12 DISPOSIZIONI GENERALI
Ai fini degli adempimenti di cui all' art. 4, comma quinto, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell' emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all' art. 4, comma quinto, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave e immediato circa le misure predi- sposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di peri- colo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abban- donando immediatamente il luogo di lavoro;
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato per la pro- pria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell' impossibilità di contattare il competente superiore gerar- chico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Ai fini delle designazioni di cui al comma primo, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell' azienda ovvero dell' unità produttiva.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell' azienda ovvero dell' unità produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 15 PRONTO SOCCORSO
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell' attività e delle dimensioni dell' azienda ovvero dell' unità pro- duttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccor- so e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell' attuazione dei provvedimenti di cui al comma primo.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua forma- zione sono individuati in relazione alla natura dell' attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della Funzione pubblica e dell' indu- stria, del commercio e dell' artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.
Fino all' emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
TITOLO I - CAPO VI
Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 21 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un' adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all' attività dell' impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui é esposto in relazione all' attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni azien- dali in materia;
d) i pericoli connessi all' uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 12 e 15.
Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma primo, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all' art. 1, comma terzo.
Art. 22 FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all' art. 1, comma terzo, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell' assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell' introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all' evoluzione dei rischi ovvero all' insorgenza di nuovi rischi.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concer- nente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentan- za, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
I lavoratori incaricati dell' attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell' emergenza devo- no essere adeguatamente formati.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma quarto deve avvenire, in collabora- zione con gli organismi paritetici di cui all' art. 20, durante l' orario di lavoro e non può comportare oneri econo- mici a carico dei lavoratori.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, pos- sono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all' art. 10, comma terzo, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
INDIRIZZI UTILI
FILCAMS
Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 0 Tel 0461.303 938
Segretario Generale: Xxxx Xxxxxxxxxx
Fisascat-CISL
Xxxxxx - Xxx X. Xxxxx, 00 Tel 0461.215 205
Segretario Generale: Xxxxxxxx Xxxxxxxx
UIL tucs
Trento xxx Xxxxxxxxx 00/0
Tel. 0461.376 150 - fax. 0461376 155 - e-mail:xxxxxx@xxxxxxxx.xxx Internet : www: xxx.xx.xx
Segretario Generale: Xxxxxx Xxxxxx
ENTE BILATERALE ARTIGIANATO TRENTINO
Xxx Xxxxxxxxxxxxx, 0 0 - 00000 Xxxxxx
Tel. 0000.000000 - Fax 0000.000000 - e-mail: xxxx@xxxx-xxxxxxxx.xx xxx.xxxx-xxxxxxxx.xx
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx
CGIL DEL TRENTINO
Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
XXXX XXX XXXXXXXX
Xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
UIL DEL TRENTINO
Xxx Xxxxxxxxx, 00/0 - 00000 Xxxxxx
Supplemento a:
l’artigianato
rivista mensile dell’associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento Anno LIII - N. 9 settembre 2004
DIRETTORE RESPONSABILE: Xxxxxx Xxxxxxxxx IN REDAZIONE: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
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