Informazione Privilegiata. L’art. 7, par. 1, lett. a) del Regolamento MAR dispone che «per informazione privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati». Un'informazione si considera di carattere preciso se «fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati, si intende «un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento». Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli eventi che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate per ASPI (1): - scostamenti e/o oscillazioni significativi nei dati di traffico, non prevedibili e slegati da fattori contingenti o spiegabili; - atti conclusivi circa l’ingresso in, o ritiro da, un settore di business; - modifiche nella composizione degli organi di gestione, di controllo o del top management; - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda; - rinuncia all’incarico da parte della società di revisione; - operazioni sul capitale; - perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto; - operazioni di fusione o scissione; - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti; - operazioni su strumenti finanziari buy-back e accelerated book-building; - rapporti con il Concedente; - modifiche concernenti il rating creditizio; - le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari; - l’esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti finanziari; - il rapporto di indebitamento di ASPI; - l’emissione di nuovi strumenti finanziari. Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in generale e fatta salva una valutazione caso per caso, non costituiscono Informazioni Privilegiate: ▪ le informazioni con xxxxxxx meramente promozionale, quali: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;
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Informazione Privilegiata. L’art. 7, par. 1, lett. a) del Regolamento MAR dispone che «per informazione privilegiata si intende un’informazione Un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, concernente – direttamente o indirettamente, uno o più emittenti indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari e emessi dalla Società che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati». Un'informazione si considera Un’informazione è di carattere preciso se «fa riferimento se: - si riferisce a una serie un complesso di circostanze esistenti o che si può possa ragionevolmente ritenere prevedere che vengano a prodursi verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si è verificato o del quale si può possa ragionevolmente ritenere prevedere che si verificherà verificherà, e se tale informazione - è sufficientemente specifica da permettere consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto del suddetto complesso di circostanze o di detto del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]collegato. Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice. Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un’informazione come privilegiata. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati (informazione price sensitive), si intende «un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento». Di seguito si riportaIn relazione alle Società Controllate, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli eventi che – in funzione ai fini della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate per ASPI (1): - scostamenti e/o oscillazioni significativi nei dati di traffico, non prevedibili e slegati da fattori contingenti o spiegabili; - atti conclusivi circa l’ingresso in, o ritiro da, un settore di business; - modifiche nella composizione degli organi di gestione, di controllo o del top management; - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda; - rinuncia all’incarico da parte della società di revisione; - operazioni sul capitale; - perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto; - operazioni di fusione o scissione; - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti; - operazioni su strumenti finanziari buy-back e accelerated book-building; - rapporti con il Concedente; - modifiche concernenti il rating creditizio; - le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari; - l’esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti finanziari; - il rapporto di indebitamento di ASPI; - l’emissione di nuovi strumenti finanziari. Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in generale e fatta salva una valutazione caso per caso, non costituiscono Informazioni Privilegiate: ▪ Procedura rilevano tutte le informazioni con xxxxxxx meramente promozionale, quali: 1) che possano essere considerate di carattere privilegiato per la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;Società alla luce della significatività delle attività svolte dalle Società Controllate.
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Informazione Privilegiata. L’art. 7Ai sensi di Xxxxx, par. 1si tratta di un’informazione (i) avente Carattere Preciso, lett. a(ii) del Regolamento MAR dispone che «per informazione privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, (iii) concernente direttamente o indirettamente, uno indirettamente ERG e/o più emittenti le Società Controllate e/o uno o più strumenti finanziari le Joint Venture ovvero gli Strumenti Finanziari e (iv) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi Effetto Significativo. In relazione agli strumenti derivati su merci si intende, ai sensi di Xxxxx, un’informazione (i) avente un Carattere Preciso, (ii) che non è stata comunicata al pubblico, (iii) concernente, di- rettamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti finanziari derivati o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati». Un'informazione si considera di carattere preciso se «fa riferimento concernente direttamente il contratto a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà pronti su merci collegato, e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]. Per informazione (iv) che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente potrebbe avere un effetto significativo Effetto Significativo e (v) qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemen- te alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui prezzi pertinenti mercati degli strumenti finanziari e/derivati su merci o degli strumenti finanziari derivati, si intende «un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento»a pronti. Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli eventi che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – più frequentemente potrebbero configurarsi come Possono costituire Informazioni Privilegiate per ASPI (1): - scostamenti e/o oscillazioni significativi nei dati di traffico, non prevedibili e slegati da fattori contingenti o spiegabili; - atti conclusivi circa l’ingresso in, o ritiro da, un settore di business; - modifiche nella composizione degli organi di gestione, di controllo o del top management; - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda; - rinuncia all’incarico da parte della società di revisione; - operazioni sul capitale; - perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto; - operazioni di fusione o scissione; - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti; - operazioni su strumenti finanziari buy-back e accelerated book-building; - rapporti con il Concedente; - modifiche concernenti il rating creditizio; - le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari; - l’esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti finanziari; - il rapporto di indebitamento di ASPI; - l’emissione di nuovi strumenti finanziari. Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivoPrivilegiate, in generale via esemplificativa e fatta salva ferma restando l’esi- genza di considerare ogni prescrizione o raccomandazione di Legge al riguardo (ivi incluse le Linee Guida di Consob sulla gestione delle informazioni privilegiate) nonché la necessità di una valutazione caso per caso, non costituiscono Informazioni Privilegiatele seguenti informazioni o eventi: ▪ le informazioni – operazioni rilevanti relative ai vari settori di business (quali acquisizioni o dismissioni di asset); – operazioni societarie straordinarie (quali fusioni, scissioni, riorganizzazioni e ristrutturazioni); – operazioni sul capitale e su strumenti finanziari emessi da ERG o da Società Controllate; – modifiche degli organi sociali e della macro-struttura organizzativa; – contenziosi; – eventi di carattere accidentale con xxxxxxx meramente promozionale, quali: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;rilevante impatto sull’andamento gestionale.
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Informazione Privilegiata. L’art. 7, par. 1, lett. a) 7 del Regolamento MAR dispone che «per informazione privilegiata si intende un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati». Un'informazione si considera di carattere preciso se «fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]. Ciò in particolare si potrebbe verificare, tra l’altro, nel caso di firma di Term Sheets, Lettere di Intenti o simili impegni, che divengano vincolanti in presenza di avveramento di specifici eventi e/o condizioni, al di fuori del controllo della Società. Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e/o degli strumenti finanziari derivati, si intende «“un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento». Di seguito si riporta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di alcuni degli eventi che – in funzione della loro natura e dimensione quantitativa – - più frequentemente potrebbero configurarsi come Informazioni Privilegiate per ASPI (1): Privilegiate: - scostamenti e/o oscillazioni significativi nei dati di traffico, non prevedibili e slegati da fattori contingenti o spiegabili; - atti conclusivi circa l’ingresso in, o ritiro da, da un settore di business; - modifiche nella composizione degli organi dimissioni di gestione, di controllo Presidente o del top managementAmministratore Delegato; - acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d’azienda; - rinuncia all’incarico da parte della società di revisione; - operazioni sul capitale; - perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto; - operazioni di fusione o scissione; - conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti; - operazioni su strumenti finanziari buy-back e accelerated book-building; - rapporti con il Concedente; - modifiche concernenti il rating creditizio; - le modifiche delle caratteristiche e delle condizioni degli strumenti finanziari; - l’esercizio delle opzioni previste dalle condizioni degli strumenti finanziari; - il rapporto di indebitamento di ASPI; - l’emissione di nuovi strumenti finanziari. Al contrario, sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in generale e fatta salva una valutazione caso per caso, non costituiscono Informazioni Privilegiate: ▪ • le informazioni con xxxxxxx meramente promozionale, quali: 1) la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di possibili iniziative senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali; 2) l’annuncio di generici accordi di partnership o commerciali; 3) la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;; • gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno; • eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti; • azioni giudiziarie o contenziosi manifestamente infondati o comunque non significativi e che ad una prima valutazione dei legali esterni appaiano come tali. Inoltre, una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati dall’art. 7 del Regolamento MAR2. In particolare, il Regolamento MAR precisa che «se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione. Una fase intermedia dovrebbe essere considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri stabiliti nel presente regolamento riguardo alle informazioni privilegiate»3. In tal senso, il Regolamento MAR indica4 che le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio: - lo stato delle negoziazioni contrattuali; - le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; - la possibilità di collocare strumenti finanziari; - le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti; - le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari; o - la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la conclusione e sottoscrizione di accordi preliminari che (i) obbligano alla conclusione in buona fede di contratti definitivi ovvero che (ii) prevedono penali in caso di mancata conclusione dei contratti definitivi, potrebbe configurarsi come Informazione Privilegiata, in quanto informazione relativa a un evento costituente una fase intermedia in un processo prolungato.
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