INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3 Clausole campione

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE / SECTION 3. INFORMATION ON THE PROGRAMME FOR THE PURCHASE AND SALE OF TREASURY SHARES NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA / NUMBER AND DATE OF THE RESOLUTION AUTHORIZING THE PROGRAMME DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA / START DATE OF THE PROGRAMME DATA DI FINE DEL PROGRAMMA / END DATE OF THE PROGRAMME QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO / QUANTITY AUTHORIZED FOR PURCHASE CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO / MINIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO / MAXIMUM CONSIDERATION FOR PURCHASE QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA / QUANTITY AUTHORIZED FOR SALE CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA / MINIMUM CONSIDERATION FOR SALE CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA / MAXIMUM CONSIDERATION FOR SALE NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES THAT MAKE UP THE SHARE CAPITAL AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA / NUMBER OF SHARES HELD DIRECTLY OR INDIRECTLY AT THE BEGINNING OF THE PROGRAMME

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.