Common use of Inquadramento retributivo del personale trasferito Clause in Contracts

Inquadramento retributivo del personale trasferito. 1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente di destinazione. 2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento. 3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione. 4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448. 5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art.27, presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento. Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art.16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999.

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Inquadramento retributivo del personale trasferito. 1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente l'ente di destinazione. 2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità l'anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione l'amministrazione o l'ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento. 3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale per- sonale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compongonocompon- gono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare ta- bellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo l'importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione retribu- zione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione. 4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’artdall'art. 4 del DPCM 22.12.2000D.P.C.M. 22 dicembre 2000, n. 448. 5. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui l’importo l'importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione l'amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art.27dell'art. 27, presso l’ente l'ente di destinazione, l’eventuale l'eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo con- tinuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità. 7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito nell'àmbito della medesima me- desima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.27dall'applicazione dell'art. 27, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimentogo- dimento. Gli effetti economici di tale collocazione non sono considerati ai fini dell’applicazione dell'applicazione della disciplina dell’art.16dell'art. 16, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999dell'1.4.1999 (1). (1) Vedi, anche, l'Accordo 18 dicembre 2003.

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