Permessi retribuiti Clausole campione

Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente: - partecipazione a concorsi, procedure selettive o comparative, anche di mobilità, o esami, procedure selettive per i passaggi tra le aree, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni otto all'anno; - lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della L. n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso, ovvero in caso di motivate esigenze, entro il mese successivo a quello del decesso. 2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Nel caso di eventi imprevisti che rendano oggettivamente impossibile la fruizione del permesso entro tale termine, il dirigente, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concordare con il dipendente un ulteriore periodo per il godimento dello stesso. 3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. Durante i predetti permessi al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di EQ, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione di cui all’art. 80, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 31 del CCNL del 21.05.2018.
Permessi retribuiti. Fermo restando il computo per dodicesimi dei permessi retribuiti di cui all'art. 146, con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dal precedente art. 76.
Permessi retribuiti. Possono essere altresì concessi permessi retribuiti, oltre che nei casi stabiliti dalla normativa vigente (Legge 53/2000 sui congedi parentali, dal Decreto Legislativo n.151 del 26.3.2001, dalla Legge 104/1992 e dal DL 81/2015), quando la richiesta sia motivata da: a) visite mediche e/o analisi cliniche e/o diagnostiche e/o cure terapeutiche (ad esclusione del checkup aziendale) - quando queste non possano aver luogo in orario diverso da quello di lavoro – che dovranno essere successivamente giustificati da idonea documentazione rilasciata dal personale medico o paramedico che ha effettuato la prestazione o in alternativa quello amministrativo della struttura sanitaria. La suddetta certificazione dovrà riportare in dettaglio: orario di ingresso, orario di uscita e nome e indirizzo della struttura sanitaria presso la quale si è svolta la prestazione. Il permesso complessivo che si evince dalla certificazione prodotta non potrà in ogni caso eccedere le 5 ore considerando sia la durata della prestazione sia il tempo di viaggio rispetto alla sede di lavoro. Le ore eccedenti saranno considerate come debito di flessibilità e non saranno defalcate dal plafond annuo e dal plafond mensile di cui all’art.5. Potranno inoltre essere utilizzate, se disponibili, le varie tipologie di permesso a disposizione dei dipendenti (es.: permessi Banca Ore, art.39, ecc.). In via del tutto eccezionale per cause da motivare, sarà possibile produrre un’autocertificazione sostitutiva e/o integrativa della suddetta assenza, in mancanza della quale l’assenza verrà imputata come permesso non retribuito. Restano salvi casi particolari nei quali l’Azienda potrà comunque concedere permessi retribuiti di ampiezza maggiore. b) obbligo di rendere testimonianza davanti a pubbliche autorità, comprovato dalla relativa notifica. c) nr. 3 giorni di permesso retribuito per nascita figlia/o (compreso il giorno di nascita) con fruizione entro 15 giorni dalla nascita; stesso diritto per l’adozione; d) Malattia del Bambino i. 5 giorni di permessi retribuiti – complessivamente nei 3 anni - come congedi per la malattia del bambino e/o per l’inserimento al nido/materna fino a 3 anni; fruizione a giornate intere, mezze giornate o a ore. ii. 3 giorni di permessi retribuiti – complessivamente nei 5 anni - come congedi per la malattia del bambino dai 3 anni compiuti agli 8 anni compiuti; fruizione a giornate intere, mezze giornate o a ore.
Permessi retribuiti. 1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti: a) 8 giorni all’anno per partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; b) 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio all’interno dei quali cada la data della celebrazione; c) 3 giorni consecutivi in caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado o di un affine entro il primo grado, anche non conviventi, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso da utilizzarsi entro 7 giorni dalla data del decesso; d) 3 giorni all’anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli; e) 6 giorni all’anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati; f) 3 giorni l’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, di un soggetto componente della famiglia anagrafica del dipendente stesso; g) tutti i permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 2. Nei giorni di permesso di cui alle lettere “c” ed “f” del comma 1 non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 3. I permessi retribuiti di cui al comma 1 non sono applicabili ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccezion fatta per i casi di cui alle lettere “b”, “c”, “d” limitatamente alla nascita dei figli ed “f”. 4. In alternativa all’utilizzo dei giorni di cui alla lettera “f”, il dipendente può concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, comportanti una riduzione dell’orario di lavoro, anche per periodi superiori a 3 giorni. L’accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta del lavoratore. Nell’accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell’orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti e da intendersi a tali fini pari a 21,5 ore complessive; nell’accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità ai sensi del comma 9. La riduzione dell’orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro 7 giorni dall’accertamento dell’insorgenza della g...
Permessi retribuiti. I componenti dei consigli o comitati di cui alla lettera a) del precedente articolo hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi suddetti nella misura massima di settanta ore annue. Le Parti si danno atto della necessità, ai fini del corretto svolgersi del rapporto sindacale, che le nomine vengano effettuate sulla base di effettive esigenze. I dirigenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera b) e c) del precedente art. 16 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto riconosciuto spetta a: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale negli Istituti che occupano fino a 200 dipendenti; b) un dirigente ogni 300 e frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale negli istituti che occupano fino a 3000 dipendenti. I permessi di cui al presente articolo saranno pari a dodici ore mensili negli Istituti di cui alla lettera b); negli Istituti di cui alla lettera a), i permessi saranno di due ore all’anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al presente articolo, deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima tramite la Federazione territoriale di appartenenza (R.S.A.) o tramite l’organizzazione Sindacale nelle liste della quale è stato eletto (RSU).
Permessi retribuiti. I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 hanno dirit- to, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità pro- duttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipenden- ti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è orga- nizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggio- ri dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lett. b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un’o- ra all’anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappre- sentanze sindacali aziendali.
Permessi retribuiti. Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, permessi retribuiti annui pari a: − 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 gg. − 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 gg. − 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 gg. Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda. Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente. Le parti provinciali delle organizzazioni firmatarie il presente accordo potranno definire le modalità organizzative dei permessi spettanti ai rappresentanti alla sicurezza per le aziende previste alla lettera b del punto 1. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettera b), c), d), g), i), l), non viene utilizzato il monte ore definito nel presente punto. I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA (o alle RSU) ove esistenti.
Permessi retribuiti. Per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la Sicurezza spettano: - nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue; - nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue; - nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 50 , co. 1, lett. b), c), d), g), i), ed l), D.lgs. n. 81/2008 non viene utilizzato il predetto monte ore.
Permessi retribuiti. In attuazione ed a specificazione di quanto disposto ai commi 3 e 4 dell’art. 54 del c.c.n.l. 21.12.2007 vanno concessi i permessi ivi contemplati per le seguenti causali e nelle seguenti misure annue. - Tre giorni per decesso del coniuge, ovvero di quanti a norma di una legge dello Stato sono ai coniugi equiparati, i parenti e affini entro il secondo grado compreso; - Due giorni per assistenza ad operazioni chirurgiche del coniuge, ovvero di quanti a norma di una legge dello Stato sono ai coniugi equiparati, i parenti e affini entro il secondo grado compreso, nonché dei conviventi risultanti dallo stato anagrafico; i permessi di cui al presente alinea saranno pianificati dal lavoratore nel corso della settimana precedente e/o successiva a quella dell’operazione stessa; - Due giorni per nascita di figli; - Tempo strettamente necessario per comprovate visite specialistiche cui il lavoratore stesso debba sottoporsi; - Per donazione sangue, il giorno del prelievo. - n. 2 giorni complessivi per visite specialistiche o terapie riabilitative di genitori ultrasettantacinquenni, ovvero di figli d’età inferiore ai 14 anni; sono escluse dalle causali di concessione dei permessi di cui al presente alinea le visite pediatriche generali. Per le causali indicate occorrerà presentare idonea documentazione.
Permessi retribuiti. (Vedi accordo di rinnovo in nota)