INTENTI COMUNI Clausole campione

INTENTI COMUNI. 1. Le Parti confermano gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03.- Le Parti stesse si impegnano a ricercare, in sede contrattuale, in coerenza con lo sviluppo dei processi di valutazione complessiva del sistema nazionale d’istruzione e con risorse specificamente destinate, forme, modalità, procedure e strumenti d’incentivazione e valorizzazione professionale e di carriera degli insegnanti.
INTENTI COMUNI. 1. Le parti stabiliscono di costituire, entro 30 giorni dalla firma definitiva del presente CCNL, una commissione di studio tra ARAN, MIUR e ▇▇.▇▇. firmatarie del presente CCNL, che, entro il 31-12-2003 elabori le soluzioni possibili, definendone i costi tendenziali, per istituire già nel prossimo biennio contrattuale, qualora sussistano le relative risorse, meccanismi di carriera professionale per i docenti. 2. Le parti convengono che la commissione di cui al comma precedente finalizzi la propria attività alla realizzazione di meccanismi di carriera che contribuiscano alla costruzione di una scuola di alto e qualificato profilo, che assicuri agli alunni i migliori livelli di apprendimento, valorizzi i talenti e prevenga situazioni di difficoltà e disagio. Tra gli strumenti a tal fine necessari si conviene essere utile l’istituzione di un sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico.
INTENTI COMUNI. Le Parti convengono di unire i loro sforzi per combattere la corruzione e, in particolare, dichiarano che ogni regalo, offerta, pagamento, rimunerazione o vantaggio di qualsivoglia tipo e destinato a chiunque, direttamente o indirettamente, per ottenere un’autorizzazione o il riconoscimento di un trasferimento di cui al presente Accordo è considerato atto illegale o pratica di corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento dei trasferimenti conformemente all’articolo 19. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in caso di sospetto fondato di atto illegale o pratica di corruzione.
INTENTI COMUNI. Le Parti si impegnano, nel quadro del presente Accordo, a non concedere vantaggi indebiti di alcun tipo, e nemmeno ad accettarli in conformità all’articolo 15 segg. della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Qualsivoglia atto di questo tipo rappresenta un motivo sufficiente per sospendere il riconoscimento di trasferimenti conformemente all’articolo 16 e/o l’adozione di ogni altra misura in conformità al diritto applicabile. Le Parti si informano a vicenda senza indugio in merito a ogni atto che possa costituire una pratica di corruzione.
INTENTI COMUNI. Le Parti condividono intenti comuni in materia di lotta contro la corruzione, che compromette il buongoverno e il corretto impiego delle risorse necessarie allo svi- luppo e, inoltre, mette in pericolo la libera e leale concorrenza basata su prezzo e qualità. Esse affermano dunque la loro volontà di unire gli sforzi per combattere la corruzione e dichiarano in particolare che qualsiasi tipo di offerta, dono, pagamento, remunerazione o beneficio proposto direttamente o indirettamente a qualsivoglia persona per ottenere un mandato o un contratto correlato al presente Accordo quadro o durante la sua esecuzione sarà considerato un atto illecito o una pratica di corru- zione. Qualsiasi atto di tale natura costituirà ragione sufficiente a giustificare la cessazione del presente Accordo quadro e del rispettivo accordo di progetto nonché l’annullamento dell’assegnazione del conseguente aiuto, oppure ad adottare qualsiasi misura correttiva prevista dalla legge applicabile. In tale ambito, le Parti si informa- no tempestivamente a vicenda qualora sussista un fondato sospetto di atto illecito o pratica di corruzione.
INTENTI COMUNI. Alle ▇▇.▇▇. verrà fornita un’informativa corredata della relativa documentazione sullo svolgimento dei progetti elaborati ed attuati dalle singole istituzioni scolastiche.