INTESTAZIONE DEL FINANZIAMENTO. Il finanziamento deve essere intestato al dipendente/pensionato ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica. Qualora l’immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo in capo al solo dipendente/pensionato purché l’altro intestatario intervenga nell’atto notarile quale terzo datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.
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INTESTAZIONE DEL FINANZIAMENTO. Il finanziamento deve essere intestato al dipendente/pensionato dipendente ed eventualmente cointestato al coniuge non separato legalmente o al convivente in famiglia di fatto risultante da idonea certificazione anagrafica. Qualora l’immobile sia intestato ad entrambi i coniugi in regime di separazione dei beni, o ad entrambi i conviventi in famiglia di fatto, è possibile richiedere la concessione del mutuo in capo al solo dipendente/pensionato dipendente purché l’altro intestatario intervenga nell’atto notarile quale terzo datore di ipoteca per la quota di sua proprietà.
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