LA PROCEDURA. 1) L'Istituto comunica alle RSA, alle XX.XX. della scuola firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli arti. 4 e 24 della L. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni). 2) Le RSA/RSU e le XX.XX. della scuola comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa. 3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dall'associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle XX.XX. della scuola. a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (CTI, CTD, Part-Time, CFL). L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente. I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il XxX. b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso. c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso. d) Le classi che s'intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni, o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS. e) Il personale che s'intende licenziare a causa della chiusura di classi c/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta. 4) Le XX.XX. della scuola, le RSA e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei 49 documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il filando dell'Istituto. 5) Le XX.XX. della scuola consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale. 6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario concordata. 7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato alla direzione provinciale del lavoro. Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa). Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla Direzione provinciale del lavoro: - CCNL applicato - orario di lavoro ordinario e sua applicazione - apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi - motivi dell'esubero - decorrenza e durata del CdS - forma della riduzione dell'orario e sua articolazione - commisurazione dell'orario medio settimanale - eventuali deroghe all'orario concordato.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
LA PROCEDURA. 1) L'Istituto comunica alle RSA, alle XX.XX. della scuola firmatarie del CCNL e alla Direzione provinciale del lavoro le ragioni per cui intende aprire la procedura per il ricorso ai licenziamenti collettivi, prevista agli arti. 4 e 24 della L. 223/91 (almeno 5 lavoratori nell'arco di 120 giorni).
2) Le RSA/RSU e le XX.XX. della scuola comunicano, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, all'Istituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di individuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata dell'esame congiunto è di 45 giorni in sede sindacale e di 30 giorni in sede amministrativa.
3) In sede di esame congiunto, l'Istituto, che può farsi assistere dall'associazione datoriale cui aderisce, fornisce alle XX.XX. della scuola.
a) L'elenco del personale iscritto al libro matricola (CTI, CTD, Part-Time, CFL). L'elenco deve contenere l'orario settimanale, la qualifica, il livello, la data di assunzione di ciascun dipendente. I dati riportati in elenco devono riferirsi all'anno scolastico precedente a quello per il quale si chiede il XxX.
b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, ovvero il bilancio di previsione per l'anno scolastico in corso.
c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dati devono riguardare l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.
d) Le classi che s'intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni, o per cause diverse, nell'anno scolastico di applicazione del CdS.
e) Il personale che s'intende licenziare a causa della chiusura di classi c/o per penuria di iscrizioni e relativi criteri di scelta.
4) Le XX.XX. della scuola, le RSA e le organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei 49 documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il filando dell'Istituto.
5) Le XX.XX. della scuola consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a maggioranza degli aventi diritto. Il contratto di solidarietà, nei termini definiti in sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto il personale.
6) La percentuale di riduzione prende a parametro di riferimento vincolante, gli orari individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su questi è applicata la percentuale di riduzione di orario concordata.
7) Le parti definiscono e sottoscrivono l'accordo di solidarietà. Il verbale di accordo viene inviato alla direzione provinciale del lavoro. Il verbale di accordo può essere sottoscritto anche presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione (chiusura della fase amministrativa). Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla Direzione provinciale del lavoro: - CCNL applicato - orario di lavoro ordinario e sua applicazione - apertura della procedura di mobilità ed elenco degli esuberi - motivi dell'esubero - decorrenza e durata del CdS - forma della riduzione dell'orario e sua articolazione - commisurazione dell'orario medio settimanale - eventuali deroghe all'orario concordato.
Appears in 1 contract