Procedura Clausole campione

Procedura. IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo) Numero previsto di operatori: Numero minimo previsto: e (se del caso) numero massimo Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo) Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no
Procedura. IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
Procedura. 1. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato. 2. L’Organizzazione dei datori di lavoro ovvero l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessata deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione per mezzo di lettera raccomandata AR, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. 3. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni successivi alla convocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 40 (quaranta) giorni. 4. Il termine di 40 (quaranta) giorni di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento o di presentazione della richiesta da parte della Organizzazione dei datori di Lavoro o della Organizzazione Sindacale a cui il dipendente e/o il collaboratore conferisce mandato. 5. La Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione esperisce il tentativo di conciliazione nelle forme previste con proprio regolamento. 6. Se la conciliazione ha esito positivo si redige processo verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti, che acquista efficacia di titolo esecutivo e che sarà depositato a cura della “Commissione” presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio. 7. In caso di mancato accordo, si dovrà redigere apposito verbale che dovrà contenere: a. le questioni della controversia; b. le eventuali disposizioni rilevanti da applicarsi con riferimento sia al CCNL sia ad eventuali accordi di secondo livello; c. le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti; d. la proposta di definizione della controversia formulata dalla “Commissione” e i motivi del mancato accordo; e. la sottoscrizione dei componenti della Commissione paritetica che hanno esperito il tentativo di conciliazione; f. la sottoscrizione personale delle parti personalmente o dei loro rappresentanti. 8. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all’applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura; 9. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Provinciale di C...
Procedura. Anche nel caso di esecuzione di interventi di manutenzione non programmata l’esigenza di sicurezza nei cantieri edili è obbligatoria a fronte delle norme che recentemente hanno ulteriormente evoluto e chiarificato la disciplina del settore. In particolare, i ripetuti interventi dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. in materia hanno fornito agli operatori indicazioni interpretative della normativa per una sua corretta applicazione. Nell’individuazione di un corretto e logico percorso per l’applicazione di dette norme nell’attuale appalto, ci si è attenuti alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza LL.PP. 20 luglio 2004, n. 13 “Chiarimenti in merito ai lavori di manutenzione ed ai contratti aperti”. Si è definito pertanto il seguente percorso procedurale che deve essere considerato come standard minimo per l’ottemperanza al dovere di sicurezza nel presente appalto, pur non escludendo ulteriori possibili integrazioni ed evoluzioni in corso di esecuzione. Si ritiene pertanto che, nell’espletamento dell’appalto, la procedura che segue debba essere sempre scrupolosamente applicata da tutti i soggetti destinatari del dovere di sicurezza. Il Responsabile Unico del Procedimento acquisirà il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’Appaltatore, previsto dal comma 2 lettera c) dell’art. 131 del D.L.vo 163/2006, prima della consegna dei lavori, per verificarne l’idoneità. Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alle verifiche previste dal comma 9 dell’art. 90 del D.L.vo 81/2008; in particolare è tenuto ad acquisire dalle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi che interverranno nell’appalto: a) copia autenticata del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.); d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.L.vo 81/2008; In occasione dell’emanazione di ogni singolo ordinativo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, per il tramite dell’Ufficio di Direzione Lavori, predisporrà un D.U.V.R.I. ai sensi dell’art.29 del D.L.vo 81/2008 e s.m.i.; Xxx gli ordinativi contemplino lavorazioni non previste nel P.O.S. consegnato dalla Ditta Appaltatrice, la stessa provvederà ad integrare il P.O.S. con sch...
Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
Procedura. Descrizione
Procedura. Il richiedente deve indirizzare alla C.F.A.S., a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo all’uopo predisposto e disponibile sul sito internet ufficiale della F.I.G.C. (sezione Agenti Sportivi). Il modulo è inderogabilmente accompagnato da: a) la fotocopia di documento di identità del richiedente, attestante la sua nazionalità; b) la dichiarazione, che sarà anch’essa disponibile sul sito internet della F.I.G.C. (sezione Agenti Sportivi), nella quale il candidato attesta di aver preso conoscenza delle norme statutarie e regolamentari del CONI, della F.I.G.C., della F.I.F.A. e della U.E.F.A. e che si impegna a rispettare; c) la dichiarazione con la quale accetta di assoggettarsi volontariamente alla giurisdizione ed ai poteri disciplinari del CONI; d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2.2; e) marca da bollo di € 250,00 (duecentocinquanta); f) il versamento dei diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la copertura delle spese inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro; g) l’originale o copia conforme all’originale del titolo abilitativo conseguito presso la Federazione sportiva calcistica del paese di provenienza, nella quale l’attività di Agente sportivo è regolamentata. I documenti previsti dalle lettere b-c-d-g devono essere redatti in lingua italiana o in una delle lingue riconosciute dalla FIFA. In questo ultimo caso i predetti documenti, dovranno essere depositati anche in lingua italiana con la espressa dichiarazione che la lingua italiana è la prevalente. Nel caso in cui i documenti citati siano redatti in lingue diverse da quelle sopra richiamate, gli stessi dovranno essere depositati unitamente ad una traduzione in lingua italiana autocertificata da un interprete. La C.F.A.S. nel termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda: a) in caso di domande incomplete o di necessità di chiarimenti, invita a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento l’interessato a produrre ogni ulteriore documento; in tal caso, il termine di cui al precedente periodo, decorre nuovamente dal ricevimento da parte della C.F.A.S. dei documenti o chiarimenti richiesti; b) notifica a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’interessato il provvedimento di accoglimento o di diniego. In caso di accoglimento, accertato che il richiedente sia abilitato all’esercizio dell’attività di Age...