Latte e formaggi Clausole campione

Latte e formaggi. Latte, compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri, anche in cisterne o silos posti entro fabbricati aziendali e/o all’aperto entro aree di loro pertinenza, purché il perimetro dell’ubicazione risulti protetto da recinzioni in muratura o in metallo di altezza non inferiore a 150 cm con aperture protette da cancelli e/o porte di metallo o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura. Si intendono compresi formaggi, sia duri che molli, compresi i relativi imballaggi, posti entro fabbricati aziendali.
Latte e formaggi. Filiera Italiana Il latte richiesto deve essere del tipo parzialmente scremato/intero U.H.T. a lunga conservazione. I formaggi da fornire devono essere di tipo tecnicamente perfetto sia nella composizione che nello stato di presentazione e stagionatura. I formaggi debbono provenire da stabilimenti e trasformazioni nazionali e ottenuti da latte fresco di produzione italiana con chiara menzione della provenienza. Devono corrispondere alla prima qualità commerciale e devono avere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia e prodotti da stabilimenti autorizzati come previsto dal D.P.R. 17-01-97 n.54 e s.m.i. Si richiedono i seguenti tipi: - Caciotta di mucca fresca Si richiede il tipo da tavola con stagionatura di 6-10 settimane. Il sapore deve essere dolce, la pasta bianca giallognola con crosta sottile, integra priva di screpolature e muffe e non pastosa al taglio. Si accettano solo prodotti tecnicamente perfetti. Ogni forma deve avere etichetta con tutte le indicazioni regolamento CE 1169/2011. Si richiedono produzioni di data non antecedente alla prima metà della vita commerciale del prodotto. Le confezioni devono essere asciutte e non devono presentare tracce di sierosità. Le mozzarelle devono essere confezionate in contenitori chiusi con idoneo liquido di governo. Il burro deve risultare fresco, non deve essere in alcun modo alterato, non deve avere gusto rancido, né presentare alterazioni di colore sulla superficie. Zona di produzione secondo il D.P.R. del 15.11.73 e sue modifiche D.P.R. del 15.7.83. Stagionatura almeno 24 mesi. Le forme devono essere marchiate Parmigiano Reggiano con marchio della data di produzione. Il confezionamento deve essere sottovuoto.

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  • FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6 nonché alla norma UNI 4546.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Obblighi delle parti Per i soggetti promotori I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della struttura lavorativa e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative (art. 3, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). I soggetti promotori sono, inoltre, tenuti a garantire la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività (art. 4, comma 1, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Per i tirocinanti Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le nome di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la riservatezza sui dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo stage in merito a processi produttivi e prodotti; - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza organizzativa o per altre evenienze. Per il datore di lavoro ospitante Il datore di lavoro: - contestualmente all'instaurazione del rapporto di tirocinio, deve darne comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro; - in caso di trasformazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, deve darne comunicazione, entro 5 giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro (art. 4-bis, comma 5, ▇.▇▇▇, n. 181/2000); - deve indicare il responsabile della struttura lavorativa dell'inserimento dei tirocinanti e svolgere l'attività di formazione ed orientamento secondo gli obbiettivi e le modalità contenute nel progetto formativo; - può assumere a proprio carico l'onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL, nel caso in cui i soggetti promotori siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro (art. 3, comma 2, D.M. 25 marzo 1998, n. 142). Ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo è calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo della prestazione INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720 della tariffa dei premi approvata con D.M. 18 giugno 1998 (art. 3, comma 3, D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.