Obblighi delle parti. 1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività.
2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Responsabili e del Comitato Tecnico Scientifico, avrà cura di organizzare e programmare incontri con cadenza bisettimanale per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno.
3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo: ▪ il Commissario Straordinario avrà cura di fornire ogni eventuale studio in materia esistente e nella sua disponibilità, funzionali ad integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, nonché di rendere disponibili l’acquisendo patrimonio conoscitivo e i documenti di pianificazione utili alla realizzazione dell’aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); ▪ l’Autorità provvederà a fornire tutti i dati presenti nella propria banca dati e a mettere a disposizione la piattaforma WebGIS predisposta nell’ambito del progetto ReSTART; inoltre provvederà a recepire i risultati ottenuti aggiornando i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art.4, comma 2. L’Autorità, per le proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico, nonché di Università che hanno maturato specifica esperienza sul campo.
4. Nello svolgimento delle attività di competenza le parti si impegnano inoltre a:
a. rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo;
b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei processi decisionali;
Obblighi delle parti. 1. Le parti, al fine della corretta attuazione della presente Convenzione, si impegnano a:
a) operare nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e reciproca collaborazione;
b) rispettare i vigenti strumenti di pianificazione in materia di rifiuti urbani ed assimilati, e le decisioni assunte con le modalità di cui all'art. 4;
c) rispettare i vincoli dalla regolazione dei rifiuti agli impianti, adeguandosi a tutte le loro successive modificazioni;
d) rispettare gli atti di regolazione emanati da ARERA in tema di rifiuti urbani ed assimilati e dagli altri Enti/Organismi competenti;
e) adeguare e coordinare le reciproche norme disciplinari e regolamentari;
f) armonizzare le rispettive procedure negoziali e amministrative e le metodologie di svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio;
g) adeguare l'organizzazione della propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione;
h) contribuire in modo leale e in buona fede al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di svolgimento del servizio, proponendo ed adottando tempestivamente le soluzioni del caso;
i) coordinare e semplificare gli aspetti economici e finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento, ecc…) inerenti i servizi oggetto del segmento di ciclo integrato per la quota di pertinenza;
j) adeguare, in particolare, le previsioni disciplinari, negoziali e/o regolamentari ai principi di tendenziale pareggio di bilancio, di imparzialità, di semplificazione, di digitalizzazione dei documenti, di conseguimento della performance, di efficacia, efficienza e massima economicità delle procedure e della gestione del ciclo dei rifiuti;
k) rispettare la normativa comunitaria nazionale e regionale.
2. I Comuni convenzionati ricompresi nel SAD , tenendo conto delle modalità organizzative di cui all’art. 4, provvedono a:
a) predisporre e adottare i provvedimenti prodromici all’affidamento del servizio, inclusa la relazione ai sensi dell’art. 34 comma 20 del Decreto Legge 179/2012. Tale provvedimento è adottato sulla base delle valutazioni svolte in accordo con l’EdA, incluse, in caso di affidamento in house dei servizi quelle prescritte dall’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
b) gestire le procedure di affidamento del segmento di servizio cd. Labour intensive, curando, altresì, la sottoscrizione del relativo contratto di servizio;
c) armonizzare i contenuti del contratto di servizio con gli stan...
Obblighi delle parti. A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi. Il soggetto promotore si impegna a far rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante. Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni. Il soggetto promotore si impegna ad erogare ai/alle tirocinanti la formazione generale in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante. Il soggetto promotore si impegna ad informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza.
B) Il soggetto ospitante dichiara: - di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni Inoltre si impegna a: - rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità; - redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, da trasmettere al soggetto promotore; - segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore. - segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo; - predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore; - farsi carico della formazione specia...
Obblighi delle parti. L’Intermediario collocatore si impegna a:
Obblighi delle parti. 1. La C.U.C. della Regione Molise si impegna a:
a) validare e trasmettere a XX.XX.XX Spa, nelle modalità e nei tempi di seguito concordati, i fabbisogni quali-quantitativi richiesti per la valorizzazione tecnico-economica delle iniziative di interesse comune espletate dalla predetta società;
b) validare e trasmettere a XX.XX.XX Spa, nelle modalità e nei tempi di seguito concordati, gli schemi di Convenzione e/o di Accordo Quadro predisposti di volta in volta da XX.XX.XX Spa in conformità alle previsioni degli atti di gara e da utilizzare per ciascuna delle iniziative aggregate oggetto del presente Accordo collaborativo;
c) fornire eventuale supporto tecnico a XX.XX.XX Spa nella predisposizione degli atti di gara;
d) fornire, se disponibili, nominativi di esperti nei diversi settori merceologici oggetto di gara per la composizione delle Commissioni giudicatrici;
e) prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione da parte di XX.XX.XX Spa;
f) procedere alla stipulazione dei propri contratti e/o Convenzioni, nonché al monitoraggio ed esecuzione;
g) nominare di un proprio Responsabile del Procedimento nella fase dell’esecuzione e il Direttore dell’esecuzione quando previsto;
h) adempiere alle attività connesse alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento della fornitura.
2. XX.XX.XX Spa Regione Campania curerà l’intera gestione delle fasi procedimentali demandate, dalle fasi della progettazione della gara e affidamento in appalto e si impegna a: Atto: GIUNTA 2022/60 del 09-03-2022 Servizio proponente: PR.AA.03.PA.02 Copia Del Documento Firmato Digitalmente
a) espletare le preliminari attività di avvio della procedura previste ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di progettazione, di cui all’art. 23 del medesimo Decreto Legislativo, nonché alla conseguente elaborazione del Capitolato Tecnico- Prestazionale e di tutti gli eventuali allegati necessari all’indizione della procedura di gara;
b) curare tutte le fasi del processo di acquisto, dall’indizione della procedura fino all’aggiudicazione con la precisazione che gli Enti territoriali di Regione Molise e Regione Campania destinatari delle Convenzioni/Accordi Quadro nonché competenti per la fruizione della fornitura o del servizio in oggetto dovranno gestire la relativa esecuzione, espletando le relative attività di verifica e controllo e provvedendo alla liquidazione delle fatture alle previste scadenze contrattuali;
3. Ogni onere e responsabilità rela...
Obblighi delle parti. L'Intermediario Collocatore si impegna a:
Obblighi delle parti. 1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 25, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’amministrazione comunica comunque per iscritto l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art. 25 l’amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di recesso del dirigente, questi deve darne comunicazione scritta all’amministrazione rispettando i termini di preavviso.
Obblighi delle parti. Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità. Il personale ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa, secondo le direttive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto, e di osservare il segreto di ufficio. L’impresa deve porre il lavoratore/lavoratrice in condizione di conoscere le procedure di lavoro predisposte dall’impresa stessa con riferimento specifico alle mansioni che il lavoratore/lavoratrice medesimo è, di volta in volta, chiamato ad espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del presente contratto. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono. Le assenze debbono essere giustificate all’impresa senza ritardo. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’impresa ogni mutamento di residenza e domicilio. Al personale è vietato in particolare di: prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio; accettare nomine od incarichi che comportino funzioni non compatibili con la posizione di lavoratore/lavoratrice bancario, ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge; fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati; allontanarsi arbitrariamente dal servizio; entrare o trattenersi nei locali dell’impresa fuori dell’orario normale, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio. L’impresa può disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta di lavoro appropriata che l’impresa stessa fornisce all’interessato. Per l’assunzione l’impresa può chiedere all’interessato il certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il certificato dei carichi pendenti.
Obblighi delle parti. 4.1 Il Cliente è tenuto a non utilizzare il Servizio SICURNET per scopi illegali o in modo da violare direttamente o indirettamente diritti di altri utenti e/o di terzi. E’, pertanto, espressamente vietato l'inserimento di dati personali falsi e/o inventati necessari all'espletamento del Servizio SICURNET, è espressamente vietato inoltre inserire dati di terze persone, ad eccezione dei figli minori, o effettuare più registrazioni per un unico Cliente.
4.2 Il Cliente è tenuto a non divulgare le Credenziali di Accesso e/o a renderle disponibili a terze parti e a conservare le medesime diligentemente in modo da garantirne la riservatezza, nonché a conformarsi alle direttive che CRIF potrà fornire al Cliente per l’utilizzo e l’accesso riservato.
4.3 CRIF si impegna ad osservare e a conformarsi a qualunque legge, regolamento e normativa, ed in particolare alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003, ed alla normativa in materia di codice al consumo, D.Lgs 206/2005 che abbia riferimento all'attività oggetto del presente Contratto, restando a tal fine inteso che CRIF, nell’ottica del perseguimento e del costante mantenimento di tale conformità, potrà apportare le variazioni ritenute necessarie ed opportune alla struttura delle informazioni fornite, senza che alcun profilo possa essere opposto a CRIF medesima.
Obblighi delle parti. 1. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie il dipendente deve darne comunicazione per iscritto all'amministrazione.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'amministrazione, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) dell'art. 23, comma 1, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista, senza obbligo per l'amministrazione di dare il preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista salvo diversa volontà del dipendente. Nell'ipotesi di cui all' art. 23, comma 1, lettera c), l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'articolo 2122 c.c.