Common use of Lavoratori con qualifica operaia Clause in Contracts

Lavoratori con qualifica operaia. 2 mesi per la categoria B2; — 6 settimane per la categoria CS; — 1 mese per le categorie C2, D2, E2; — 2 settimane per la categoria F. Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e/o della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto — fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13ª mensilità — e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, semprechè la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell’azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini ed agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto verrà corrisposta all’impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori con qualifica operaia. 2 mesi per la categoria B2; — 6 settimane per la categoria CS; — 1 mese per le categorie C2, D2, E2; — 2 settimane per la categoria F. Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze dipen- denze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti il diritto di risoluzione riso- luzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e/o della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto — fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13ª mensilità — e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato pre- stato la sua opera, semprechè semprecché la retribuzione non sia già stata prestabilita pre- stabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell’azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini ter- mini ed agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione ri- soluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento licenzia- mento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati impie- gati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto verrà corrisposta all’impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento licenzia- mento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare comple- tare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio ser- vizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti i diritti e gli obblighi ob- blighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori con qualifica operaia. 2 mesi per la categoria B2; — 6 settimane per la categoria , CS; - 1 mese per le categorie C2, D2, E2; - 2 settimane per la categoria F. Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e/o l'obbligo della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto - fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13ª tredicesima mensilità - e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, semprechè la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell’aziendadell'azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a ai termini ed agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché nonchè per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, qualora invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto predetto, verrà corrisposta all’impiegato all'impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenzadall'inizio dell'assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoratori con qualifica operaia. 2 mesi per la categoria B2; — 6 settimane per la categoria CS; — 1 mese per le categorie C2, D2, E2; — 2 settimane per la categoria F. Nel caso di assunzione di lavoratori che siano già stati alle dipendenze della stessa azienda, non sarà richiesto il periodo di prova a quelli che siano adibiti alle medesime mansioni già in precedenza esplicate. Durante il periodo di prova è reciproco fra le Parti il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro senza l’obbligo del preavviso e/o della corresponsione delle indennità previste dagli articoli del presente contratto — fatta eccezione per il trattamento di fine rapporto, per le ferie e la 13ª mensilità — e con il pagamento della retribuzione per il tempo durante il quale il lavoro è stato effettivamente prestato ed in base alla retribuzione della categoria nella quale il lavoratore ha prestato la sua opera, semprechè semprecché la retribuzione non sia già stata prestabilita in misura superiore. Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta disdetta da parte dell’azienda, il lavoratore si intende confermato in servizio a termini ed agli effetti del presente contratto. Nel caso di conferma in servizio, il periodo di prova è considerato utile a tutti gli effetti contrattuali. Limitatamente ai lavoratori con qualifica impiegatizia qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante i primi tre mesi di prova per i quadri, nonché per gli impiegati di categoria AS e A e durante il primo mese per gli impiegati delle altre categorie, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato; qualora, invece, il licenziamento avvenga oltre il termine predetto verrà corrisposta all’impiegato la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso a seconda che il licenziamento avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio sul lavoro, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni dall’inizio dell’assenza. La ricaduta nella stessa malattia non dà diritto al completamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le Parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020