Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%. In caso di straordinario notturno detta percentuale si cumula con quella prevista per il lavoro straordinario.
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Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 73 maggiorata del 15%.
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Lavoro ordinario notturno. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.
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Lavoro ordinario notturno. È considerato lavoro notturno la prestazione effettuata tra le ore 23.00 e le 06.00. Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno prestate nell’orario notturno saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata mag- giorata del 1530%.
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