Variazioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 il Responsabile dell’esecuzione del contratto, in coordinamento con il DEC, provvede a disporre le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nei casi ivi previsti. In nessun caso potranno formare oggetto delle prestazioni forniture o servizi estranei all’oggetto dell’Accordo quadro stipulato da ESTAR.
Variazioni contrattuali. La Compagnia, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza, anche in ter- La Compagnia può modificare unilateralmente le presen- ti condizioni contrattuali e i regolamenti dei Fondi Interni nelle seguenti ipotesi:
1) Necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge ed a regolamenti delle Autorità di Controllo successivi alla stipulazione del presente contratto;
2) Necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenu- ta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione all’Investitore contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti, la Compagnia può ap- portare, previo preavviso di sessanta giorni all’Investi- mini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l’interesse degli Investitori, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fon- do/i Interno/i con caratteristiche simili e politiche di inve- stimento omogenee. La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o ec- cessiva l’incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comporta- no alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di rife- rimento. tore, variazioni unilaterali delle presenti condizioni e dei regolamenti dei Fondi Interni ogniqualvolta ricorra un giustificato motivo in tal senso, purché la variazione non
Variazioni contrattuali. 13.1. Qualsiasi modificazione del contratto potrà farsi esclusivamente su accordo delle parti in forma scritta, eccezion fatta per le modificazioni di cui ai successivi commi del presente articolo.
13.2. La Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto sia per conformarlo a sopravvenute disposizioni, ivi comprese le circolari ed i provvedimenti dell’Ivass, od a sopravvenuti mutamenti di indirizzi giurisprudenziali; sia per adeguarlo all’originario equilibrio contrattuale che fosse alterato da sopravvenuti mutamenti della disciplina fiscale applicabile al contratto o alla Compagnia. In tali casi, la Compagnia comunicherà al contraente le modifiche contrattuali.
13.3. Al di fuori dei casi contemplati dal comma 13.2, la Compagnia può modificare unilateralmente il regolamento contrattuale del contratto quando ricorra un motivo giustificativo, purché la modifica non comporti una variazione delle condizioni economiche in senso meno favorevole per il contraente. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà a dare comunicazione delle variazioni al contraente con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto al termine iniziale di decorrenza dei relativi effetti. Il contraente, entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della detta comunicazione, potrà spedire alla Compagnia dichiarazione contenente la manifestazione della propria volontà di sciogliersi dal contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento sotto pena di nullità. Nel caso di tempestiva manifestazione di tale volontà da parte del contraente non avranno effetto nei suoi confronti le variazioni comunicategli e la dichiarazione del contraente avrà le medesime conseguenze per le parti della dichiarazione di riscatto, anche relativamente alla determinazione della somma dovuta dalla Compagnia, nonché ai termini ed alle condizioni di pagamento di tale somma. Qualora non sia tempestivamente e validamente manifestata dal contraente la propria volontà di sciogliersi dal contratto, le variazioni comunicategli saranno senz’altro produttive di effetti al termine del periodo di preavviso.
Variazioni contrattuali. Poste Vita comunica per iscritto all’Investitore-Contraente se durante il Con- tratto ci sono variazioni a: ▪ queste Condizioni di Assicurazione per effetto di un cambiamento legislativo ▪ il Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, quando deve adeguarsi alla normativa primaria e secondaria oppure quando cambiano i criteri gestio- nali, tranne le variazioni meno favorevoli per l’Investitore-Contraente ▪ le spese per il Fondo Interno Assicurativo (► art. 9); infatti se le condizio- ni economiche di mercato variano sensibilmente, Poste Vita può rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione degli OICR previsto nel Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, purché lo comunichi pri- ma all’Investitore-Contraente e concedendogli il Diritto di Recesso senza penalità. Se l’Investitore-Contraente non accetta queste modifiche, entro 30 giorni da quando riceve la comunicazione della modifica può comunicare la propria volontà di recedere inviando a Poste Vita una raccomandata a/r. In questo caso Poste Vita gli liquida il Controvalore delle quote; per calcolare il Valore Unitario della Quota si considera il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla data in cui Poste Vita ha ricevuto la richiesta di annullamen- to del Contratto. Se entro i 30 giorni non riceve alcuna comunicazione dall’Investitore-Con- traente, Poste Vita considera accettate le modifiche: il Contratto rimane in vigore e le nuove condizioni valgono sia per l’Investitore-Contraente sia per Poste Vita.
Variazioni contrattuali. La Compagnia può modificare unilateralmente le pre- senti Condizioni di Assicurazione, quindi anche il Rego- lamento dei Fondi Interni, nelle seguenti ipotesi:
1) necessità di adeguamento a norme comunitarie, a norme di legge e a regolamenti delle Autorità di Con- trollo successivi alla stipulazione del presente Con- tratto;
2) necessità di ripristino dell’originario equilibrio contrat- tuale a seguito di alterazione causata da sopravvenu- ta normativa fiscale applicabile al presente Contratto o alla Compagnia. Di tali variazioni deve essere data tempestiva comunica- zione al Contraente. Al di fuori dei casi sopra previsti e, salve le previsioni nor- mative o regolamentari che prevedono diversamente, la Compagnia può apportare, previo preavviso di sessanta giorni al Contraente:
(i) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assi- curazione che siano oggettivamente migliorative o piú favorevoli per il Contraente (es. riduzione dei costi di riscatto);
(ii) variazioni unilaterali delle presenti Condizioni di Assi-
Variazioni contrattuali. Nel corso del rapporto contrattuale, le presenti Condizioni di Contratto e il Regolamento dei Fondi Interni possono subire una variazione: a) qualora vi sia un mutamento della legislazione primaria e/o secondaria applicabile al Contratto, ivi compresa la disciplina fiscale; b) a fronte di mutati criteri gestionali ovvero all’aumento dei costi gravanti sul Fondo Interno. La Società informerà tempestivamente i Contraenti delle modifiche intervenute al Contratto. Le modifiche apportate ai sensi della lettera b) diverranno efficaci trascorsi 40 giorni dall’informativa trasmessa dalla Società ai Contraenti. Il Contraente che non intendesse accettare le suddette modifiche, dovrà darne comunicazione scritta alla Società prima della loro entrata in vigore; in tal caso il Contratto si risolve di diritto e verrà liquidato il controvalore delle quote possedute senza oneri aggiuntivi. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Variazioni contrattuali. L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni, che il fornitore sarà tenuto ad eseguire agli originali patti e condizioni. Le prestazioni oggetto del servizio potranno essere aumentate o ridotte, per eventuali nuove esigenze, fino alla concorrenza di 1/5 del costo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazioni senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016. Non sono considerate varianti e possono essere disposte dal funzionario responsabile del servizio, senza la necessità di preventiva autorizzazione, modeste variazioni da apportare al contratto già stipulato, volte a dare perfetta esecuzione ai lavori senza mutare sostanzialmente le previsioni del servizio, purché l’importo complessivo di contratto non venga superato e non sussista la possibilità di eventuali richieste di equo compenso da parte dell’appaltatore.
Variazioni contrattuali. Nel periodo di validità del contratto, la Compagnia si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate dalla Compagnia per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell’entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.
Variazioni contrattuali. Il Valore unitario delle Quote utilizzato per la verifica del- le condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento della richiesta di riscatto.
Variazioni contrattuali. Nel corso dell’annualità, il Contraente deve comunicare tempestivamente, aggiornando lo stato di rischio, tutte le variazioni, inerenti a: • numero di Assicurati appartenenti alle categorie oggetto di copertura con modalità di indennizzo delle garanzie a capitali fissi • inserimento di intere categorie, assicurate con modalità di indennizzo delle garanzie a capitali fissi o a multipli di RAL. Se entro la ricorrenza annua il Contraente richiede l’eliminazione di intere categorie assicurate, questa variazione non comporta la sostituzione della polizza e avrà effetto dalla data di rinnovo. Se entro la ricorrenza annua il Contraente richiede le seguenti variazioni, al rinnovo la polizza verrà sostituita: • somme assicurate relative alle garanzie • tipologia di rischio (professionale/professionale ed extra-professionale) • modalità di indennizzo delle garanzie base (a multipli di RAL/a capitali fissi) • inserimento/eliminazione di garanzie aggiuntive.