MANUTENZIONE ORDINARIA Clausole campione

MANUTENZIONE ORDINARIA. La manutenzione ordinaria si intende a carico del Concessionario in quanto compresa nel prezzo di appalto. Il Concessionario dovrà predisporre un apposito registro, nel quale verranno riportate e aggiornate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in riferimento alla manutenzione programmata prevista nei manuali di manutenzione presenti in impianto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria, che comprende sia la manodopera che i materiali, si intende: ▪ pulizia delle aree di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dallo scarico e carico dei rifiuti in ingresso, dalla movimentazione dei biocontainer, dalla sezione di maturazione finale-vagliatura e stoccaggio; ▪ verniciatura con idonee vernici, secondo le necessità rilevate, delle parti metalliche ossidate; ▪ cambio olio motori e di trasmissione idraulica, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti; ▪ lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento; ▪ manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e manutenzione ai componenti; ▪ manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro; ▪ manutenzione ordinaria da eseguire sugli automezzi in uso per la gestione, sui macchinari e lle attrezzature secondo un programma suggerito dalle case costruttrici. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da centri autorizzati e dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata fatturazione, con descrizione degli interventi eseguiti e relativa garanzia sugli stessi; ▪ adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni, disinfestazioni o all’occorrenza demuscazioni; ▪ tutte le prestazioni, anche se non espressamente elencate, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti. La manutenzione ordinaria di manufatti, fabbricati, impianti e attrezzature, dovrà essere di tipo programmata. In particolare, per evitare danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelle derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione...
MANUTENZIONE ORDINARIA. Il Concessionario dovrà provvedere: • alla pulizia di tutti gli spazi concessionati; • a mantenere l’attrezzatura sportiva in efficienza ed idonea all’uso; • al rigoroso rispetto del Piano di Conduzione Tecnica allegato alla presente convenzione, garantendo la priorità degli interventi atti a migliorare la sicurezza dell’impianto, così come richiamato nel “Piano di Conduzione Tecnica” citato; Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, garantendo i livelli di confort sicurezza ed igiene necessari, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità. Sono a carico del Concessionario le eventuali modifiche o innovazioni dallo stesso richieste per attività non sportive, che dovessero richiedere nuove autorizzazioni per impiantistica, agibilità ed omologazione dell’impianto. Tali interventi dovranno essere espressamente autorizzati dal Settore competente, effettuati in ottemperanza a tutte le norme di legge e senza alcun costo a carico del Comune.
MANUTENZIONE ORDINARIA. Il Concessionario provvede a propria cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto. Nella manutenzione ordinaria rientrano: - manutenzione degli impianti e delle attrezzature indipendentemente da chi ne detiene la proprietà. - L’impianto di riscaldamento è autonomo. Il Concessionario ha l’obbligo di individuare e nominare a proprie spese il terzo responsabile degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii., a darne comunicazione all' Asp ed a richiedere le visite periodiche di legge all’Ente competente; - tinteggiatura di tutti i locali interni della struttura ogni due anni; - derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazioni da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e sulle aree esterne; - manutenzione delle aree pertinenziali alla struttura pulite e sgombre da ogni sorta di materiali; si dovrà provvedere al taglio periodico dell’erba. - La manutenzione dell’intera area è a carico del Concessionario. - effettuazione dei controlli e la manutenzione dei dispositivi antincendio; - raccolta dei rifiuti urbani, di quelli assimilabili agli urbani e loro conferimento negli appositi raccoglitori situati nelle vicinanze della casa di riposo; - raccolta e smaltimento, a norma di legge dei rifiuti speciali ospedalieri; - manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature ( ed eventuale sostituzione in caso di usura). Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza delle aree assegnate. Per garantire la corretta gestione della medesima il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare un piano focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Per tale compito può avvalersi della collaborazione di una persona appositamente incaricata. Al fine di assicurare le condizioni di comfort, il Concessionario dovrà garantire la temperatura di legge, ai sensi dell'art.4 del DPR 412/93.
MANUTENZIONE ORDINARIA. Preventivamente alla presentazione della proposta, il concorrente interessato ad assumere la concessione degli spazi è obbligato ad effettuare un sopralluogo, al fine di verificare le condizioni di funzionamento delle apparecchiature presenti nel locale bar. Il concessionario si obbliga a mantenere in buone condizioni la struttura ed i beni in essa presenti per tutta la durata della concessione. Il concessionario si farà carico, tempestivamente e a sue complete spese, della manutenzione ordinaria effettuando tutte le attività e le operazioni necessarie in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e della sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle strutture. Il concessionario dovrà eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti in uso esclusivo, dell'arredamento, delle attrezzature e delle apparecchiature necessarie per l'effettuazione del servizio di bar e provvedere alla costante messa a norma dei locali in uso, dei macchinari e delle apparecchiature elettriche in genere. La manutenzione straordinaria della struttura, salvo quanto indicato nel comma precedente, rimane a carico del Comune semprechè i relativi interventi non siano imputabili ad incuria o negligenza del concessionario. Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente all’Amministrazione comunale eventuali danni agli immobili e alle strutture, isolando eventuali pericoli per gli utenti. Il concessionario dovrà comunicare al Comune gli interventi di ordinaria manutenzione di sua competenza, che sono stati effettuati. In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione ordinaria a carico del concessionario, come indicata nel presente articolo, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto nell’art. 20.
MANUTENZIONE ORDINARIA. Per manutenzione ordinaria s’intendono gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza della struttura sportiva e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti. Rientrano nella manutenzione ordinaria anche l’adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità (in caso di effettuazione di partite di campionato con l’eventuale presenza di pubblico), le opere da realizzare su indicazione della C.C.V.L.P.S. e a quanto altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione dell’impianto. Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta xxxxxx.Xx concessionario assume l’obbligo e l’impegno a conservare la struttura sportiva ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Ferrara, al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del xxxxx.Xx custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura dell'Associazione concessionaria
MANUTENZIONE ORDINARIA. 7.1. Sono a carico del CONDUTTORE le spese inerenti la manutenzione ordinaria degli immobili, degli impianti e delle aree di pertinenza del presente contratto.
MANUTENZIONE ORDINARIA. La manutenzione ordinaria, a cura della Proprietà o del Gestore, garantisce che il materiale da intaso prestazionale si mantenga uniformemente distribuito ed aerato nel campo da giuoco. Difatti una distribuzione non perfettamente omogenea dell’intaso potrebbe compromettere le prestazioni del campo e la sicurezza degli atleti; pertanto il materiale di intaso presente sul terreno da giuoco dovrà sempre essere riassettato e/o ripristinato in alcune zone specifiche (come nelle aree di rigore, a centro campo ed in prossimità delle bandierine dei calci d’angolo in modo particolare). La manutenzione ordinaria, da eseguirsi settimanalmente, dovrà prevedere i seguenti interventi : - Controllo e rimozione della sporcizia presente; - Spazzolatura del terreno di giuoco, con apposita attrezzatura prevista al fine di mantenere sempre la superficie di giuoco omogenea su tutto il campo; - Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane; - Eventuale ricarico con materiali d’intaso nelle zone mancanti, anche utilizzando intaso recuperato nelle canalette, nei pozzetti e nel residuo della spalatura della neve. - Controllo della inesistenza di fonti e/o ostacoli di qualsivoglia natura nel perimetro comprendente la superficie di gioco ed il campo per destinazione e verifica di efficienza e funzionalità di eventuali protezioni e/o materiali assorbenti urti nel caso in cui i medesimi fossero stati posizionati nel perimetro qui sopra indicato quale unica ed esclusiva superficie assoggettata al presente Regolamento ,disponendo per il resto ogni ulteriore e diversa norma regolamentare della FIGC del CONI così come di Leggi e Decreti nazionali eventualmente applicabili o riferibili alle discipline sportive. A questo fine la Proprietà o il Gestore dovranno acquistare i necessari attrezzi, apparecchiature e mezzi e fare partecipare il personale addetto alla manutenzione al corso di formazione condotto da tecnici specializzati del fornitore delle attrezzature acquistate.
MANUTENZIONE ORDINARIA. Il concessionario deve provvedere alla effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria come intesa alla lettera “OO quater art. 3 del Codice” oltre che all’esecuzione del piano delle manutenzioni allegato al presente capitolato necessarie a mantenere o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura sportiva, dei beni delle attrezzature esistenti degli impianti anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonchè ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi e provvedendo alla loro sostituzione ove necessario. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari. In caso di inadempimento agli obblighi sopracitati il Comune ha la facoltà di provvedere direttamente incamerando la cauzione e/o fideiussione con avvio dell’azione di risoluzione contrattuale per inadempimento . Gli interventi di manutenzione agli impianti elettrici devono essere eseguiti da ditta abilitata che garantisca la certificazione ex DM 37 DEL 22.01.2008. Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti purchè preventivamente autorizzate dalla Amministrazione.
MANUTENZIONE ORDINARIA. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
MANUTENZIONE ORDINARIA. Si definiscono ordinarie tutte le tipologie di manutenzione previste nel Piano Operativo delle Attività, che rientrano nei compiti del Fornitore, come di seguito meglio descritte. Fermo quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico, gli interventi di manutenzione ordinaria di seguito indicati dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni tecniche dettate dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e di qualsiasi normativa tecnica applicabile agli impianti oggetto degli Appalti Specifici. Il personale che opererà sugli impianti dovrà, inoltre, essere munito di regolare patentino di abilitazione conseguito a norma dell’art. 15 del D.P.R. 162/99.