Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 187 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195187.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 22.00 alle ore 6 6.00 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995E’ considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00, le ore sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro. Il lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite notturno è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 56 applicando una maggiorazione pari al 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo precedente comma è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 19556.
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino mattino, verranno retribuite con aliquota l’aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 208, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195208.
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 115, Seconda Parte, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195115, Seconda Parte.
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 187 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195187.
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le Le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 all’art.13 maggiorata del 1520%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.13
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195 187 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’artall'art. 195187.
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995dall’1/1/1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte -intendendosi - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino verranno retribuite con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 195 maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all’art. 195.
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