Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le Le ore di lavoro ordinario prestato prestate di notte, notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 23:00 alle ore 6 6:00 del mattino, mattino - verranno retribuite con l'aliquota la quota oraria della di retribuzione di fatto di cui all'art. 195117, maggiorata del 1510%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195117.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° 1º gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195.
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Samples: Contratto Nazionale
Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le ore di lavoro ordinario prestato di notte, intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino, verranno retribuite con l'aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195208, maggiorata del 15%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195208.
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Lavoro ordinario notturno. A decorrere dal 1° gennaio 19951º luglio 1992, le ore di lavoro ordinario prestato prestate di notte, notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 23:00 alle ore 6 6:00 del mattino, mattino - verranno retribuite con l'aliquota la quota oraria della di retribuzione di fatto di cui all'art. 195117, Parte terza, maggiorata del 1510%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 195117, Parte terza.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale