Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 8.1. La maggiorazione di cui al precedente art. 7.2 per il caso morte non viene applicata, qualora il decesso dell’Assicurato: - dolo del Contraente o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza; - abuso d’alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - esiti di malattie o infortuni che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazione del Contratto; - l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere.
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