Common use of Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato Clause in Contracts

Limitazioni alla prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. 8.1. La maggiorazione di cui al precedente art. 7.2 per il caso morte non viene applicata, qualora il decesso dell’Assicurato: - dolo del Contraente o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - suicidio, se avvenuto nei primi due anni dalla data di decorrenza; - abuso d’alcol, stato di ubriachezza, uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; - esiti di malattie o infortuni che abbiano dato origine a sintomi, cure, esami, diagnosi anteriori alla stipulazione del Contratto; - l’esercizio delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai senza accompagnamento di persona esperta, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo e sport aerei in genere.

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