Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012 del 9/11/12. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo 17 Settembre 2014, Accordo Economico Collettivo Del 10 Dicembre 2014 Disciplina Dei Rapporti Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo
Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 trenta giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. Qualora l'agente o rappresentante non sollevi contestazioni entro trenta giorni dal ricevimento del conto, questo si intenderà definitivamente approvato. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 trenta giorni dalla definizione della controversia. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012 del 9/11/12sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, Qualora all'atto del conferimento del mandatomandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di richiedere anticipi provvigionali, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50% delle provvigioni, della provvigione per gli affari che si riferiscono ad affari con pagamento prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, per gli affari che si riferiscono ad affari con pagamento prevedono l'esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo
Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché nonchè il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di oltre quindici giorni giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012 del 9/11/12sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente l'agente o rappresentante rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.oltre
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Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre. Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente o rappresentante di commercio di oltre quindici giorni giorni, rispetto ai termini di cui al precedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato modificata dal decreto legislativo n. 192/2012 192 del 9/11/129 novembre 2012. Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente l'agente o rappresentante rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% 70 per cento del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, rappresentante all'atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50% 50 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% 35 per cento delle provvigioni, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Liquidazione delle provvigioni. Le ditte cureranno Per quanto riguarda la liquidazione delle provvigioni, le parti convengono che venga regolata secondo quanto previsto dall'art. 1749 c.c., nella parte che viene di seguito riportata: “Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni alla fine di ogni trimestredovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro 30 giorni dalla scadenza il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente. L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili. È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del trimestre considerato, le ditte invieranno all'agente o rappresentante il conto delle provvigioni, nonché il relativo importo, con l'adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia. presente articolo.” Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute all’agente all'agente o rappresentante rap- presentante di commercio di oltre quindici giorni rispetto ai termini al termine di cui al precedente pre- cedente comma, si applica la disciplina stabilita dal decreto legislativo n. 231/2002 così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2012 sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso determinato in applicazione del 9/11/12D. Lgs. 231/2002. Se per consuetudine la ditta il preponente non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante essa di commercio, esso deve almeno fornire all'agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese o trimestre, fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti, o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale. Sulle provvigioni maturate, l'agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70% del suo credito per tale titolo. Nel caso in cui sia pattuito il diritto alle provvigioni al buon fine dell'affare, è facoltà dell'agente o rappresentante, Qualora all'atto del conferimento del mandatomandato sia stata pattuita la possibilità per l'agente o rappresentante di commercio di richiedere anticipi provvigionali, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi gli stessi potranno essere pagati nella misura del 50% delle provvigioni, (cinquanta per cento) della provvigione per gli affari che si riferiscono ad affari con pagamento prevedono l'esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% delle provvigioni, (trentacinque per cento) per gli affari che si riferiscono ad affari con pagamento prevedono l'esecu- zione da parte del compratore oltre 90 giorni, ma non oltre 120. Resta fermo che l'agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
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