Livelli retributivi Clausole campione

Livelli retributivi. 1. Ai livelli funzionali, definiti dal successivo art. 31, corrispondenti ai relativi profili pro- fessionali, sono attribuiti i nuovi livelli retributivi di cui alla successiva tabella n. 1 con gli aumenti e le decorrenze ivi indicate: Tabella n. 1 livelli retributivi tabellare Novembre 2007 Ottobre 2008 Settembre 2009 Settembre 2010 LIV Vigente aumento tabellare aumento tabellare Aumento tabellare. aumento tabellare I 1.290,93 42,14 1.333,07 43,73 1.376,80 45,32 1.422,12 46,12 1.468,23 II 1.365,67 44,58 1.410,25 46,26 1.456,51 47,94 1.504,46 48,79 1.553,24 III 1.447,63 47,25 1.494,88 49,04 1.543,92 50,82 1.594,74 51,71 1.646,46 IV 1.558,56 50,88 1.609,44 52,80 1.662,23 54,72 1.716,95 55,68 1.772,62 V 1.623,63 53,00 1.676,63 55,00 1.731,63 57,00 1.788,63 58,00 1.846,63 VI 1.839,68 60,05 1.899,73 62,32 1.962,05 64,58 2.026,64 65,72 2.092,35 VII 1.925,81 62,86 1.988,67 65,24 2.053,91 67,61 2.121,52 68,79 2.190,31 VIII 2.073,47 67,68 2.141,15 70,24 2.211,39 72,79 2.284,18 74,07 2.358,25 IX 2.543,03 83,01 2.626,04 86,14 2.712,19 89,28 2.801,46 90,84 2.892,31 2. Al Formatore, al Formatore Tutor ed al Formatore orientatore neoassunto, con contrat- to a tempo indeterminato o determinato, per la prima volta in una delle istituzioni formati- ve di un medesimo ente, inquadrato al V livello funzionale, viene attribuito un salario d’ingresso pari a quello del IV livello. In ogni caso nessun dipendente può essere retri- buito con salario d’ingresso per più di 18 mesi. Per il personale che ha già prestato o presta attività lavorativa con contratto a tempo de- terminato alla data della firma del presente CCNL sono conteggiati, ai fini della durata massima del salario d’ingresso, tutti i periodi lavorativi precedenti nell’ultimo triennio ed in corso, con esclusione dei soli rapporti di lavoro a tempo determinato aventi il requisito della occasionalità di cui all’art. 1, c. 4 del D.Lgs 368/2001. Sono fatti salvi, per la durata del contratto individuale, gli inquadramenti al V livello, nor- mativo ed economico, del personale in servizio alla firma del presente CCNL.
Livelli retributivi. Le parti annunciano di essere giunti alla definizione dei livelli retributivi da applicare secondo le decorrenze previste dal ccnl 29 novembre 2011 per gli studi professionali. Entro il mese di maggio 2012 dunque provvederanno alla stesura di un nuovo protocollo aggiuntivo, ma in fase di prima applicazione forniscono gli importi della nuova paga conglobata contrattuale in vigore dal 1° aprile 2012.
Livelli retributivi. Le retribuzioni base sono le seguenti: 1/1/88 1/1/91 1° categoria A 3.615 4.015 1° categoria B 3.115 3.515 2° categoria 2.615 3.015 3° categoria (dall'01.01,1990: 2.555) 2.505 2.955 1° categoria A 1.570 1.970 1° categoria B Super (dall'01.01.1990: 1.560) 1.960 1° categoria B 1.545 1.945 2° categoria A (dall'01.01.1990: 1.500) 1.900 2° categoria B 1.460 1.860 3° categoria A 1.295 1.695 3° categoria B 1.270 1.670 3° categoria C 1.245 1.645 3° categoria allievi 1.220 1.620 3° categoria tirocinante 1.185 1.585 Categoria speciale 2.815 3.215 1° gruppo A 2.715 3.115 1° gruppo B 2.465 2.865 2° gruppo A 2.550 2.950 2° gruppo B 2.405 2.805 3° gruppo 2.475 2.875 4° gruppo A 2.550 2.950 4° gruppo B 2.300 2.700
Livelli retributivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto i lavoratori generici sono classificati su un unico livello retributivo. Il trattamento economico dei lavoratori generici è quello di cui alle tabelle allegate al presente contratto. Per le prestazioni extra ove saranno pronunziate battute di dialogo individuali (escluse frasi corali), competerà al lavoratore generico un'indennità extra di £. 15.000, che non giocherà ne' ai fini della forfetizzazione degli istituti normativi, ne' ai fini del calcolo del lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo. I minori, per il cui impiego la produzione dovrà attenersi alle norme previste dalla Legge 17 ottobre 1967, n. 977 e al decreto di autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro, saranno retribuiti in misura non inferiore al trattamento dei generici. All'accompagnatore del minore sarà riconosciuta una indennità pari alla retribuzione del generico di 2A.

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  • Permessi retribuiti (art.21 del CCNL 4-8-1995) 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado: gg. 3 per evento. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. A domanda del dipendente, inoltre, sono attribuiti nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di amministrazione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10412 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 32413, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

  • Livelli di servizio Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale Disponibilità in un mese contrattuale Rimborso (% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento) Meno del 99,9% 2% Inferiore al 99% 5% Inferiore al 95% 10% * Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto direttamente al Cliente. La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.

  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Corresponsione della retribuzione La retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20° giorno successivo alla fine di ciascun mese. Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente specificati la ragione sociale della società, il nome e la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o stipendio scatti di anzianità maturati, indennità di contingenza, ecc. ) e l'elencazione delle trattenute di legge e di contratto. Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del pagamento.

  • Permessi non retribuiti Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, i lavoratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro: a. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al servizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi; b. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi; c. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n.49; d. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4, commi 2 e 4, della legge n.53/2000 – dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n.278 pubblicato sulla G.U. 11/10/2000, Serie Generale n.238. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al punto b) se utilizzata allo stesso titolo; e. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali); f. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente; g. il lavoratore può richiedere i permessi ai sensi degli artt.5 e 6 della Legge n.53/2000

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Contributo di partecipazione I candidati sono tenuti a versare entro la scadenza della presentazione della domanda, pena esclusione dal concorso stesso, un contributo, senza il diritto al rimborso nel caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione, di 25,82 Euro mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione PagoPA, seguendo le indicazioni della procedura online di presentazione della domanda. In alternativa, solo per chi fosse impossibilitato ad utilizzare tale sistema di pagamento (in particolare per i pagamenti provenienti dall'estero da parte di candidati sprovvisti di Carta di Credito, o la cui carta di credito non venga accettata dal sistema) è possibile effettuare un bonifico bancario sul c.c. intestato al Politecnico di Milano - X.xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 32 - 20133 Milano, avente le seguenti coordinate bancarie: causale: "(. ) Codice Procedura 2020_ASSEGNI_DMEC_75".

  • LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio: Livello di Servizio / Indicatore Penale Competenza Rispetto della scadenza prevista per la consegna Consegna dei prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di acquisto In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’ 1‰ (un per mille) per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria XX.XX Consegna d’urgenza In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza definito direttamente col Responsabile del Servizio preposto, si applicherà una penale di 200 euro per ogni giorno (24 ore) di ritardo e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’ 1‰ (un per mille) per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna di urgenza. XX.XX Sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale dell’1‰ (un per mille) rispetto al valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, XX.XX CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 9 a 11 anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza definito direttamente col Responsabile del Servizio preposto, si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna. Livello di Servizio / Indicatore Penale Competenza Idoneità fornitura Scadenza oltre i due terzi della validità complessiva In caso di consegna di prodotto con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine. XX.XX Invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx per il monitoraggio della fornitura Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza •per un ritardo di 15 giorni una penale di € 200; •per un ritardo di un mese una penale di € 500; •per un ritardo oltre il mese una penale di € 1000; •per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 500. Xx.Xx.Xx. Comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall’evento modificativo/ integrativo Sarà applicata una penale pari a 500 euro. Xx.Xx.Xx. N.B: Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di competenza di ciascuna Amministrazione contraente) non potranno comunque superare la misura giornaliera dell’ 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis D.Lgs. 50/2016.

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Obblighi assicurativi A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione dello spazio assegnato, il soggetto assegnatario dovrà costituire e produrre una polizza assicurativa prima della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, per il periodo di assegnazione, a copertura di danni agli spazi, agli immobili, agli impianti, a cose, persone e personale dipendente derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte dall’assegnatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e disallestimento delle strutture). La polizza di RCT e RCO deve avere un massimale minimo unico di € 5.000.000,00 con sottolimite per ricorso terzi da incendio di € 500.000,00. Si precisa, altresì, che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’assegnatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al presente avviso che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Nel caso in cui l’assegnatario non procedesse a tali incombenze, sarà considerato rinunciatario ad ogni effetto e il Comune di Firenze si riserva eventualmente di assegnare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di mancanza di questi, di assegnarlo direttamente a soggetto idoneo, o di non assegnarlo. La responsabilità civile è a carico dell’assegnatario, intendendosi integralmente sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità. L’assegnatario esonera espressamente il Comune di Firenze da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi e le fasi di montaggio/smontaggio, da sanzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguato lo spazio concesso agli scopi di utilizzo dell’assegnatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura e spese e a ripristinare la condizione iniziale. I lavori o gli apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti.