Common use of Maggiorazione lavoro straordinario Clause in Contracts

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Maggiorazione lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 Ai sensi della presente vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario l’orario normale di lavoro previsto dall'artdall’art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª 41a alla 48ª 48a ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª 48a ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativaFermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 54 Parte terza seconda, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, Parte terza, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193116, Parte terza: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 14478, Parte terza, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, Parte terza, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193116, Parte terza. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 23:00 alle 6 6:00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, Parte terza, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195116, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesiParte terza. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativavigente normativa , le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193185: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª 41^ alla 48ª 48^ ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª 48^ ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193185. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193185. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195187, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativaFermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 64 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193: 116, con esclusione della lettera b): - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 14484, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193116, con esclusione della lettera b). Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 23:00 alle 6 6:00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria 116, con esclusione della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesilettera b). Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativaFermo restando quanto previsto dall'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 31, Seconda Parte, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 115, Seconda Parte, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193113, Seconda Parte: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª 41^ alla 48ª 48^ ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª 48^ ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 14466, Seconda Parte, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 115, Seconda Parte, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall' art. 193113, Seconda Parte. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 115, Seconda Parte, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193113, Seconda Parte. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195115, Seconda Parte, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativaFermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 64 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193: 116, con esclusione della lettera b): - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 14484, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193116, con esclusione della lettera b). Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 23:00 alle 6 6:00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria 116, con esclusione della retribuzione di fatto di cui all'art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesilettera b). Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativaFermo restando quanto previsto dall'art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 115 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 187 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193185: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª 41^ alla 48ª 48^ ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª 48^ ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144138, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 187 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193185. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 187 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193185. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195187, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Composizione Delle Parti Premessa Generale

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario l’orario normale di lavoro previsto dall'artdall’art. 118 130 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 208 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193206: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144156, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 208 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193206. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 208 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193206. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195208, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario l’orario normale di lavoro previsto dall'artdall’art. 118 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'artall’art. 193: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª 41a alla 48ª 48a ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª 48a ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo artcui all’art. 144, le ore straordinarie 193. cui all’art. 195 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di turni regolari di servizio - cui all’art. 193. verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195 e con la maggiorazione del 5030% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione Salvo quanto disposto dal successivo art. 144, le ore straordinarie di cui all'art. 193. lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'artall’art. 195, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. - Norma transitoria - Il sistema di computo di cui al presente articolo decorre dall’1/11/1984.

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Samples: www.sardegnait.it

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente vigente normativa, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 130 del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 208 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193206: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 144156, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 208 e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193206. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle 6 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 208 e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193206. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195208, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesi. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Maggiorazione lavoro straordinario. Ai sensi della presente normativaFermo restando quanto previsto dall'art. 5 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 118 54 Parte terza seconda, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, Parte terza, e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193116, Parte terza: - 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro dalla 41ª alla 48ª ora settimanale; - 20% (venti per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48ª ora settimanale. Salvo quanto disposto dal successivo art. 14478, Parte terza, le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi o la domenica verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, Parte terza, e con la maggiorazione del 30% (trenta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193116, Parte terza. Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 23:00 alle 6 6:00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195 117, Parte terza, e con la maggiorazione del 50% (cinquanta per cento) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all'art. 193. Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 195116, tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a sei mesiParte terza. Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro. A decorrere dal 1° luglio 1992, le ore di lavoro ordinario prestate di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 23:00 alle ore 6:00 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria di retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza, maggiorata del 10%. La maggiorazione di cui al presente articolo è assorbita, fino a concorrenza, da eventuali trattamenti aziendali in atto aventi la medesima funzione ed è comunque esclusa dalla retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza.

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Samples: www.certificazione.unimore.it