Campo d’applicazione. Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.
Campo d’applicazione. Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti dalle disposizioni legislative di cui all’appendice 1.
Campo d’applicazione. Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella ristorazione ("personale addetto alla ristorazione"), operando tuttavia una distinzione fra lavoratori formati e lavoratori non formati conformemente agli articoli 6a e 6b CCL.
Campo d’applicazione. Salvo altrimenti disposto dal presente capitolo, quest’ultimo si applica alle misure adottate o mantenute dalle Parti riguardanti questioni ambientali e questioni legate all’occupazione in relazione al commercio e agli investimenti67.
Campo d’applicazione. 1. Il presente Accordo si applica ai trasporti bilaterali su strada di merci e passegge- ri fra le parti contraenti, al transito attraverso il loro territorio fatto salvo l’Accordo del 1992 e fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, e alle operazioni di trasporto su strada di merci e passeggeri a carattere triangolare e al gran cabotaggio per la Sviz- zera.
2. Il presente Accordo si applica al trasporto ferroviario internazionale di merci e passeggeri, nonché al trasporto combinato internazionale. Esso non si applica alle imprese ferroviarie la cui attività è limitata all’esercizio dei soli servizi di trasporto urbani, extraurbani o regionali.
3. Il presente Accordo si applica alle operazioni di trasporto effettuate da imprese di trasporto su strada o da imprese ferroviarie con sede in una delle parti contraenti.
Campo d’applicazione. Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai progetti nazionali e transnazio- nali finanziati dalla Svizzera o da essa cofinanziati insieme ad altre istituzioni multi- laterali e ad altri donatori, approvati di comune accordo dalle Parti e realizzati da un organismo esecutore.
Campo d’applicazione. Commissario Capo con esclusione dei Dirigenti.
1. Il presente Accordo Nazionale Quadro disciplina i contenuti degli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, fino alla qualifica di
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le disposizioni contenute nel presente Accordo non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nelle norme contrattuali vigenti, né possono comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali di cui all’art. 14 del d.P.R. 164/2002
3. Il presente Accordo si riferisce al triennio contrattuale 2019 - 2021 e resta in vigore fino alla stipula del successivo Accordo e attiene alle seguenti materie:
a) individuazione delle fattispecie e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, cui destinare le risorse del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali; definizione delle modalità per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché delle necessarie modalità di verifica. L’accordo su tale materia avrà cadenza annuale;
b) principi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6 dell’art. 24 del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per la determinazione dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie per l’articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la possibilità di accordi decentrati con articolazioni dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’Accordo Quadro;
d) criteri per la valutazione dell’adeguatezza degli alloggi di servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla formazione ed all’aggiornamento professionale;
f) criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l’applicazione del riposo compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività di gestione dell’Ente di Assistenza del personale;
j) criteri per l’impiego del personale con oltre cinquanta anni di età o con ...
Campo d’applicazione. 1. Il presente Accordo trova applicazione nei territori dei Comuni capoluogo di provincia della Regione Xxxxxx-Romagna, in quelli con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed in quelli di area vasta.
Campo d’applicazione. La relazione d’affari fra Deutsche Bank (Svizzera) SA e i suoi clienti (qui di seguito il “Titolare del conto”) è disciplinata dalle presenti Condizioni generali, dai contratti individuali stipulati con la Banca e dalle usanze bancarie abituali. Le Condizioni generali rimangono valide indipendentemente da ogni altro formulario contrattuale standard o documento equivalente che il Titolare del conto potrebbe aver firmato. Ogni disposizione prevista in tali contratti individuali che potrebbe derogare alle Condizioni generali prevarrà, salvo indicazione contraria.