Manutenzione straordinaria. Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full risk dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo clinico delle apparecchiature e/o degli eventuali dispositivi opzionali forniti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore anche in orari serali o notturni e/o festivi, da concordarsi con il personale utilizzatore dall’Azienda Appaltante. In particolare, il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali, tanto sotto l’aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme, quanto sotto l’aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo. Gli interventi manutentivi dovranno essere garantiti, secondo le tempistiche indicate nel presente CT anche in caso di danni accidentali o furto, ecc.: con oneri e pezzi di ricambio a carico dell’XXXXX X. Xxxxxx. Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata della garanzia il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo o delle successive verifiche funzionali; in caso di mancato superamento delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera dall’Amministrazione sull’apparecchiatura o suoi componenti (hardware e software), non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire o aggiornare tali componenti con attrezzature nuove, identiche o migliori rispetto alla fornitura originale, pena l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta inteso che le eventuali modifiche migliorative, da apportare alla fornitura, devono ottemperare almeno a quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Resta inteso che, per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, ovvero software che presenti difetti o subisca malfunzionamenti, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e/o sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli ...
Manutenzione straordinaria. La manutenzione straordinaria (extra Convenzione, a pagamento) comprende gli interventi per il ripristino delle apparecchiature che hanno riportato malfunzionamenti imputabili a: ▪ Uso improprio dell’apparecchiatura da parte degli utenti; ▪ Sbalzi di tensione accertati e comprovati da idonee dichiarazioni della PA o dell’Ente erogante l’energia elettrica; ▪ Cause ambientali e/o eventi atmosferici quali fulmini, alluvioni, incendi, ecc.. Per ogni intervento, il Fornitore dovrà produrre una nota tecnica contenente la descrizione del malfunzionamento e le motivazioni per cui si ritiene che debba essere eseguito un intervento “straordinario” ed, eventualmente, un preventivo di spesa. L’intervento “straordinario” potrà essere eseguito solo previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. Analogamente agli interventi di manutenzione ordinaria, il ripristino della completa funzionalità dell’apparecchiatura tramite un intervento di manutenzione straordinaria, dovrà avvenire entro i termini di cui al paragrafo 2.4.2.3, a decorrere dal momento (data e ora) di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione. Qualora i tempi di ripristino delle apparecchiature superino i termini suindicati, saranno calcolate e applicate le relative penali definite nella Convenzione. Al termine di ogni intervento, il Fornitore dovrà redigere una apposita nota, sottoscritta da un incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: ▪ il numero dell’ordinativo di fornitura; ▪ il numero dell’installazione; ▪ il numero della richiesta; ▪ l’ora ed il giorno della richiesta; ▪ il numero dell’intervento; ▪ l’ora ed il giorno di intervento; ▪ l’ora ed il giorno dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento). ▪ il tipo di attività effettuata; ▪ la causa del guasto e attività svolta per il corretto ripristino dell’apparecchiatura; ▪ l’elenco degli elementi sostituiti; ▪ la firma del responsabile della PA. La documentazione idonea a comprovare la corretta ed effettiva esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria, debitamente segnalato e autorizzato, dovrà essere allegata alle eventuali fatture afferenti i suddetti interventi.
Manutenzione straordinaria. 1. Le spese per la manutenzione straordinaria sono, di regola, poste a carico del Comune di Ferrara. Per manutenzione straordinaria si intende, fra l’altro:
a) la ricostruzione di strutture portanti quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità;
b) riparazioni complete e/o rifacimento delle coperture dei fabbricati o del sistema di raccolta e/o smaltimento delle acque piovane;
c) riparazioni complete e/o rifacimenti totali delle recinzioni perimetrali degli impianti sportivi quando detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità, omologazione F.I.G.C. o per la sicurezza del patrimonio sportivo comunale;
d) rifacimento e/o riparazione di rilevante entità del sistema fognante;
e) rifacimento e/o sostituzione di impianti o apparecchiature tecnologiche perché non più adatti allo scopo cui erano destinati o che detti interventi risultino improrogabili per motivi di agibilità e di conformità;
f) la sostituzione degli apparecchi di illuminazione del terreno di gioco, qualora questi non corrispondano più al grado di efficienza iniziale (es.: perdita di capacità illuminante rispetto ai livelli previsti in fase di progetto dell'impianto).
g) la manutenzione straordinaria derivante dalla mancata effettuazione della manutenzione ordinaria è a carico del concessionario;
h) abbattimento delle essenze arboree previo nulla osta dell'Ufficio Verde. Si conviene altresì che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dall'Associazione aggiudicataria in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest’ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.
Manutenzione straordinaria. Sono a carico del conduttore tutti i lavori connessi e necessitati dal particolare tipo di attività svolta dallo stesso nei locali in locazione, sempre compatibilmente con i vincoli riguardanti l’immobile. Per eventuali lavori di straordinaria manutenzione (diversi da quelli di cui al precedente capoverso) di competenza dell’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 1577 del codice civile, il conduttore è tenuto a darne avviso al competente Servizio del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ferrara. Il conduttore potrà eseguire lavori di manutenzione straordinaria e miglioria solo a seguito di autorizzazione da parte del Comune, previa presentazione di progetto esecutivo al competente Servizio del Settore Lavori Pubblici del Comune di Ferrara per l’approvazione . Il conduttore è poi tenuto a presentare la certificazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente. Il costo relativo ai suddetti lavori, con espressa esclusione delle migliorie, addizioni o adattamenti necessari per lo svolgimento delle attività svolta dal conduttore, potrà essere rimborsato direttamente al medesimo, solo previa verifica sull’effettuazione dei lavori e la loro rispondenza alla documentazione presentata precedentemente e a seguito della consegna della certificazione eventualmente prescritta dalla normativa vigente. L’effettuazione di lavori non autorizzati dall’Amministrazione locante, comporta la decadenza della presente locazione e l’obbligo di restituzione dei locali, salvo il risarcimento del danno arrecato.
Manutenzione straordinaria. Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici e alle strutture. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti strutture, che l’Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora derivi dall’esecuzione dei lavori la necessità di una sospensione totale dell’attività del concessionario per un periodo superiore a 30 giorni potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività ovvero una riduzione proporzionale del canone annuo. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati con un anticipo di almeno tre mesi e concordati con il concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell’attività del medesimo, salvo i casi in cui sussistano evidenti ragioni d’urgenza che impongano l’intervento immediato. Il Concessionario è tenuto a segnalare gli interventi di natura straordinaria che ritiene debbano essere eseguiti. Qualora detti lavori si rendessero necessari per incompetenza o negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, il costo degli stessi sarà a carico dello stesso Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di straordinaria manutenzione finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’impianto sportivo. Il Comune previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da effettuare, che dovranno comunque essere strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario prescrivendo le condizioni di realizzazione che sinteticamente dovranno prevedere i seguenti punti:
a) che i lavori siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
b) che il progetto, previo parere favorevole dei competenti uffici, venga approvato dall’Amministrazione comunale, dopo che lo stesso, quando previsto, abbia riportato tutti i pareri e nulla osta di legge;
c) che siano realizzati nel rispetto della normativa vigente;
d) che dopo il loro completamento vengano collaudate e cedute all’Amministrazione comunale;
e) che i lavori siano svolti sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico LL.PP. con obbligo da parte del concessionario di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d’opera;
f) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario stesso che deve tenere indenne il Comune da ogni rischio di esecuzione, ...
Manutenzione straordinaria. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico- sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. La somma stabilita nella Polizza, fino alla concorrenza della quale, per ciascun sinistro e anno assicurativo, l’Assicuratore presta la garanzia.
Manutenzione straordinaria. Per manutenzione straordinaria s’intendono tutti quegli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi; ivi inclusi interventi di riparazione o sostituzione dei componenti dell’impianto non contemplati fra gli interventi di manutenzione ordinaria; tra i quali è possibile indicare, a titolo di esempio, la parziale sostituzione degli impianti esistenti, la modifica d’intere apparecchiature/dispositivi e di loro parti significative che si siano danneggiate irreparabilmente per usura, nonostante la corretta e completa esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli interventi necessari per adeguamenti alle normative.
Manutenzione straordinaria. La manutenzione straordinaria è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni delle apparecchiature, e comprende l’esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell’efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi: • su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato; • su chiamata dei Responsabili di sede o degli utenti; • su impulso del CS o del personale addetto alle attività operative, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni. Gli interventi devono essere eseguiti e completati, nel rispetto dei tempi indicati in Allegato D. Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto della apparecchiatura presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia (in grado di erogare gli stessi servizi). Gli interventi si intendono completati nei seguenti casi: • con la soluzione del guasto e il ripristino della funzionalità della macchina; • con l’avvio della procedura di sostituzione, nel caso sia constatata l’impossibilità di riparare il guasto in loco. Per i tempi massimi relativi alle sostituzioni delle apparecchiature e alla connessa sospensione del servizio si rinvia all’Allegato D. Il DEC può comunque richiedere, anche su segnalazione dei Responsabili di sede, la sostituzione delle apparecchiature che, nonostante gli interventi di manutenzione e riparazione, siano soggette a frequenti guasti, blocchi o disfunzioni. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati nell'arco dell'orario di apertura delle sedi. Se richiesto dal DEC, il CS deve fornire, entro i termini indicati in Allegato D, resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati, con informazioni sulle apparecchiature riparate, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.
Manutenzione straordinaria. L’Aggiudicatario dovrà rendere disponibile alla ditta esecutrice del servizio di manutenzione i DM/container per i quali è richiesta o verificata la necessità di manutenzione straordinaria. I DM dovranno essere sterilizzati prima del ritiro da parte della ditta manutentrice. Il DM inviato alla manutenzione dovrà essere sostituito da DM equivalente se presente in scorta. L’Aggiudicatario dovrà inoltre verificare al momento del rientro,prima di inviarlo al Centro di Utilizzo, l’avvenuta esecuzione dell’intervento manutentivo,in conformità all'art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’idoneità dello strumento. L’Aggiudicatario dovrà consegnare trimestralmente su supporto informatico ai centri di Utilizzo ed alle Direzioni competenti l'elenco delle attrezzature e materiali in manutenzione, specificando quantità, tipologia e stato. La richiesta di manutenzione straordinaria del singolo strumento potrà essere inoltrata direttamente dagli utilizzatori o evidenziata durante il ricondizionamento presso la Centrale di Sterilizzazione. Il percorso verrà ulteriormente dettagliato dopo aggiudicazione. Al fine di garantire il reintegro degli strumenti da inviare a manutenzione straordinaria, presso la Centrale verrà resa disponibile una scorta di strumentario di proprietà dell’Azienda, per la quale l’Aggiudicatario dovrà assicurare una gestione informatizzata.
Manutenzione straordinaria. 1. La manutenzione straordinaria dei locali è interamente a carico del Comune.
2. Prima di procedere con qualsiasi tipo di intervento, il Comune deve darne tempestiva comunicazione ad Azienda SO.LE, al fine di un’efficace organizzazione del servizio e per evitare che l’intervento interferisca con la regolare attività educativa.
3. Qualora l’intervento di manutenzione straordinaria comportasse, al termine del lavoro, il risanamento dei locali è necessario darne comunicazione preventiva ad Azienda SO.LE (con preavviso minimo di tre giorni lavorativi) in modo che possa al meglio organizzare la pulizia richiesta e il ripristino del buon funzionamento del servizio, il quale non subirà interruzioni.
4. Fatte salve le risorse di bilancio, Azienda So.Le. potrà eseguire in proprio i lavori di manutenzione straordinaria, il cui progetto dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta Comunale. In tal caso, le spese autorizzate ed anticipate dall’Azienda, saranno riconosciute dall’Amministrazione comunale, previa formalizzazione di preventivo e rendicontazione completa di tutta la documentazione fiscale, debitamente approvata con determinazione dirigenziale.