Lavoro straordinario Clausole campione

Lavoro straordinario. 1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustifica- to motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrat- tuale effettuato ai sensi degli articoli 70 e 76 a seconda che vengano adottati o meno riposi di con- guaglio. Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del x.xx. n. 66/2003, la durata media dell’orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di nego- ziazione di secondo livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative. I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i limiti fissati dal secondo comma del presente articolo. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavo- ro o da chi ne fa le veci. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate in apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria e nel quale cia- scun dipendente, che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad apporre il proprio visto e ad annotare gli eventuali reclami. La liquidazione del lavoro straordinario sarà effettuata di norma alla fine del periodo di paga in cui il lavoro è stato prestato e comunque non oltre il mese successivo. Il registro di cui sopra dovrà essere conservato per essere esibito occorrendo anche a richiesta delle Organizzazioni Sindacali ter- ritoriali e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario. Sono esentate dalla tenuta del registro di cui sopra le aziende presso le quali la registrazione delle ore di lavoro svolto è effettuata con mezzi meccanici.
Lavoro straordinario. E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo, stabilito dall'art. 51. Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente. Il lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e fino a 150 ore sarà utilizzato, d'intesa con le RSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi contrattuali conglobati:
Lavoro straordinario. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro di cui all’art. 4. Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l’occupazione procedendo alla definizione di organici lordi rispondenti alle effettive esigenze della lavorazione programmata, è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente. Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui ai commi seguenti e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l’adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati. Per l’applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l’esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l’intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo. Il lavoro straordinario compiuto immediatamente prima o dopo l’orario normale o durante l’interruzione per la colazione, nei limiti di due ore giornaliere, verrà retribuito con un aumento del 40%. Il lavoro straordinario collegato con l’orario normale che fosse prestato eccedenza alle due ore di cui al comma che precede, in relazione alle deroghe previste dalla legge, verrà retribuito con l’aumento del 60% per la terza e quarta ora e con l’aumento dell’80% per le ore successive . Quando il lavoro straordinario sia collegato con l’orario normale, la sua durata si computa di quarto d’ora in quarto d’ora, quando sia prestato per ultimare l’edizione in corso; di mezz’ora in mezz’ora negli altri casi. Il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale sarà calcolato di mezz’ora in mezz’ora con un minimo di tre ore e verrà retribuito con l’aumento dell’80%. Le suddette maggiorazioni si applicano sulle retribuzioni con riferimento alla fascia oraria di svolgimento del lavoro straordinario e non sono cumulabili con quelle del successivo art. 7 intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Lavoro straordinario. Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue. E’ data facoltà all’istituto o agenzia di istituire per il personale dipendente una Banca delle Ore che consente la gestione delle prestazioni lavorative. L’azienda ha facoltà di richiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario giornaliero normale del lavoratore/lavoratrice nel limite massimo di 4 ore giornaliere o di 20 ore settimanali, fino al tetto massimo di 200 ore annue. Il calcolo della durata media dell’orario di lavoro settimanale è fissato in 12 mesi (vedasi art. 4, comma 4 del D.Lgs 66/2003). Le prestazioni aggiuntive, fino a 200 ore nell’anno, rappresentano uno strumento di flessibilità e quindi costituiscono banca delle ore e danno diritto al recupero obbligatorio secondo il meccanismo di riduzione della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato. Della banca delle ore possono usufruirne tutti i lavoratori dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato. Nell’eventualità di inadempienza del recupero obbligatorio, entro il 31/12 di ogni anno, il lavoratore avrà diritto al pagamento delle ore non recuperate maggiorate del 15% a titolo di risarcimento del danno. Per le altre prestazioni aggiuntive superiori alle 200 ore annue, le ore lavorative svolte saranno retribuite come lavoro straordinario con la maggiorazione oraria del 15% oltre alla normale retribuzione oraria ordinaria.
Lavoro straordinario. 1. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Lavoro straordinario. Art. 65 (Lavoro straordinario) Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue. Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono: - per le prestazioni di lavoro fino alla 48a ora settimanale il 15%; - per le prestazioni di lavoro che eccedono la 48a ora settimanale il 20%; - per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione le maggiorazioni indicate in appresso: lavoro straordinario diurno e festivo 20%; lavoro straordinario notturno 30%; lavoro straordinario notturno festivo 40%. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro.
Lavoro straordinario. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 dell’A.N. 12 marzo 1980 di rinnovo del CCNL, si considera straordinaria la prestazione lavorativa che al termine del periodo plurisettimanale eccede il limite medio settimanale di cui all’art. 27, comma 1, primo capoverso, del presente accordo, fatti salvi gli accordi aziendali per i quali le ore di prestazione straordinaria sono conteggiate e retribuite relativamente al mese in cui sono svolte dal lavoratore.
Lavoro straordinario. 1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. In nessun caso il lavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposo giornaliero.