Common use of MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI Clause in Contracts

MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art. 42, è consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 10. Le scelte temporanee di cui all’articolo 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari o inferiori a 800 1.500 unità, fatte salve secondo quanto previsto per le deroghe previste ai commi successivisingole fattispecie definite dal presente articolo. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di eventuali deroghe al 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale nazionale, anche al fine di incentivare 1.500 scelte gradualmente mediante la pediatria sospensione dell’attribuzione di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarienuove scelte. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda dell'Azienda e sentito il Comitato comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’artdell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei. 4. Nei confronti del pediatra medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5. Tenuto conto del disposto dell’articolo 58 del presente Accordo in materia di libera professione, l’impegno orario libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore al rapporto ottimale. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 1.500 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende I medici possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura che non può essere inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 3233, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione9. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra medico interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra medico interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto Ai medici che fruiscono della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi norma di cui all'art. 1, comma 16, del comma 4 dell’art. 42D.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita l’attribuzione la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dall’articolo 33. 9. Ai medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993 n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296 che accettano l’incarico di cui al precedente art. 34, è consentito acquisire scelte riferite a neonati, anche in deroga al fino alla concorrenza di un massimale individuale, entro il di 500 scelte. 10% del massimale . La disposizione di cui al comma 19 non si applica ai medici che, soggetti alla norma relativa, rinunciano all’incarico compatibile entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 1011. Le scelte temporanee di cui all’articolo 3940, commi 7 5 e 11 12 non concorrono alla determinazione del massimale individuale. 1112. In ogni caso, tenuto conto Non concorrono alla determinazione del massimale individuale le scelte dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto minori tra 0 e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 6 anni. 1213. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatramedico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari o inferiori a 800 1.500 unità, fatte salve secondo quanto previsto per le deroghe previste ai commi successivisingole fattispecie definite dal presente articolo. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di eventuali deroghe al 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale nazionale, anche al fine di incentivare 1.500 scelte gradualmente mediante la pediatria sospensione dell’attribuzione di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarienuove scelte. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda dell'Azienda e sentito il Comitato comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’artdell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei. 4. Nei confronti del pediatra medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5.comma 5. Ai soli fini Tenuto conto del calcolo disposto dell’articolo 58 del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività presente Accordo in materia di libera professione strutturataprofessione, di cui all’art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno l’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non di scelte inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazioneottimale. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art. 42, è consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 10. Le scelte temporanee di cui all’articolo 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri medici di cure primarie iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 1.575 unità, fatte salve incluse le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità ricongiunzioni familiari di eventuali deroghe al massimale nazionalecui all’articolo 34, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie. 3comma 4. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. dell’articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art. 42, è consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 102. Le scelte temporanee di cui all’articolo 3934, commi 6 e 7 e 11 sono inserite in apposito separato elenco, non concorrono alla determinazione del massimale individualedi cui al comma 1 e sono acquisibili nel limite massimo di 225 unità. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 133. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 11 le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni. 4. I medici che, alla data di entrata in vigore dell’ACN, hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal comma 2 rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte. 5. Le Aziende, sentito il parere del referente di AFT, possono autorizzare i medici ad autolimitare la propria attività a ciclo di scelta in misura non inferiore al rapporto ottimale. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte di cui al comma 1 non è modificabile prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. A far data dall’autorizzazione alla autolimitazione, non possono essere assegnate al medico ulteriori scelte temporanee di cui al comma 2. 6. I compensi sono corrisposti fino al massimale cui al comma 1 o massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 5. Le scelte temporanee di cui al comma 2 sono retribuite nel limite indicato. 7. L'impegno settimanale del medico a ciclo di scelta equivale convenzionalmente a 38 ore settimanali, secondo il rapporto 41 assistiti/ora.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri medici di cure primarie iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 1.575 unità, fatte salve incluse le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità ricongiunzioni familiari di eventuali deroghe al massimale nazionalecui all’articolo 35, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie. 3comma 4. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. dell’articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art. 42, è consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 102. Le scelte temporanee di cui all’articolo 3935, commi 6 e 7 e 11 sono inserite in apposito separato elenco, non concorrono alla determinazione del massimale individualedi cui al comma 1 e sono acquisibili nel limite massimo di 225 unità. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 133. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 11 le scelte dei minori nella fascia di età 0-6 anni. 4. I medici che, alla data di entrata in vigore dell’ACN, hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal comma 2 rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di nuove scelte. 5. Le Aziende, sentito il parere del referente di AFT, possono autorizzare i medici ad autolimitare la propria attività a ciclo di scelta in misura non inferiore al rapporto ottimale. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte di cui al comma 1 non è modificabile prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. A far data dall’autorizzazione alla autolimitazione, non possono essere assegnate al medico ulteriori scelte. 6. I compensi sono corrisposti fino al massimale cui al comma 1 o massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 5. Le scelte temporanee di cui al comma 2 sono retribuite nel limite indicato. 7. L'impegno settimanale del medico a ciclo di scelta equivale convenzionalmente a 38 ore settimanali, secondo il rapporto 41 assistiti/ora.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri iscritti negli elenchi acquisiscono le scelte di assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno, fascia di età esclusiva, e possono acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di età. 2. I pediatri di libera scelta possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 880 unità, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie. 3. .. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23, 880 unità sono attivate dall’Azienda per necessità assistenziali in relazione a particolari situazioni localilocali o a particolari assetti organizzativi, ai sensi dell’art. dell'articolo 48, comma 3, punto 5, 5 della Legge n. 833/78, e 833/78 per un tempo determinato. Al raggiungimento di tali limiti, ciascun pediatra può acquisire nuovi assistiti con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 3. Le scelte di cui all'articolo 37, commi 3, 4 e 5, una volta raggiunti i massimali di cui al comma 2, sono acquisibili nel limite massimo di 120 unità. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale Le scelte di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art. 42, è consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti minori in età pediatrica, pediatrica appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al sono acquisibili oltre il massimale individuale di cui al comma 8ai commi 2 e 6 del presente articolo. 105. Le scelte temporanee I pediatri, che alla data di cui all’articolo 39entrata in vigore dell’ACN hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente articolo, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individualerientrano nel limite mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte. 116. In ogni casoL’Azienda, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatricasentito il parere del Comitato aziendale, il pediatra che abbia raggiunto e superato può autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale o quota in misura non inferiore al rapporto ottimale. Il massimale individuale derivante da autolimitazione del numero di scelte non è modificabile, su richiesta del pediatra, prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. Al raggiungimento di tale limite, ciascun pediatra può acquisire nuove scelte nuovi assistiti con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere individuare esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. Per necessità assistenziali l’autorizzazione alla limitazione del massimale può essere revocata dall’Azienda, sentito il Comitato aziendale. 127. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e I compensi sono corrisposti fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche massimale (e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale le eventuali deroghe) di cui al comma 12 o fino al massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 6 e per le scelte di cui al comma 4. Le scelte di cui al comma 3 sono retribuite nel limite indicato. Sono altresì corrisposti i compensi per i minori in condizione di prolungamento dell’assistenza fino al sedicesimo anno di età di cui all’articolo 39, comma 2. 8. Ai fini del calcolo del massimale individuale, in caso di svolgimento di attività compatibili, l'impegno settimanale del pediatra equivale convenzionalmente ad un rapporto di 23 assistiti/ora.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 1.500 unità, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di eventuali deroghe al 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale nazionale, anche al fine di incentivare 1.500 scelte gra- dualmente mediante la pediatria sospensione dell’attribuzione di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarienuove scelte. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda del- l'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 2311, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. 48del punto 5, comma 3, punto 5, dell'art. 48 della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comun- que a mesi sei. 4. Nei confronti del pediatra medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordoiscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base tenuto conto del disposto dell’articolo 44 del successivo comma 5presente Ac- cordo in materia di libera professione strutturata. Per quanto riguarda i medici della continuità assistenziale, della medicina dei servizi e dell’emergenza sanitaria territoriale si applicano le limitazioni previste dai ri- spettivi Capi. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili con quelle di cui al precedente comma 4 presente Accordo e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, strutturata si ritiene ritie- ne convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 1.500 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende I medici possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura che non può essere inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionalia 1.000 scelte, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la fatte salve autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di presentazione pubblicazione del presente Accordo e l’inizio dell’autolimitazionefino a che le singole posizioni soggettive restino immutate. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, Ai medici che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini fruiscono della applicazione delle norme sulle incompatibilità norma di cui all’articolo 17 all'art. 1, comma 16, del presente AccordoD.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla orga- nizzazione sanitaria, così come disposto dal precedente articolo 19. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi Ai medici di cui all’art. 6, comma 1, del comma 4 dell’artD.L. 14.6.93 n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.93, n. 296 che accettano l’incarico di cui al precedente art. 4220, è consentita l’attribuzione consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte. 9. Ai medici di cui al comma 8, che alla data di pubblicazione del presente Accordo detenevano un numero di scelte riferite superiore a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro 500 è fatto divieto di acquisire ulteriori scelte. Per tali medici l’Azienda dispone il 10% rien- tro nei limiti del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale 8 mediante la sospensione dell’attribuzione di cui al comma 8nuove scelte. 10. Le scelte temporanee disposizioni di cui all’articolo 39ai commi 8 e 9 non si applicano ai medici che, commi 7 e 11 non concorrono soggetti alla determinazione norma relativa, rinun- ciano all’incarico compatibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del massimale individualepresente Accordo. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatramedico, a livello ambulatoriale ambula- toriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.

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MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri iscritti negli elenchi medici di medicina generale possono acquisire un numero massimo di scelte di norma pari o inferiori a 800 1.575 unità, fatte salve incluse le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità ricongiunzioni familiari di eventuali deroghe cui all’articolo 34 comma 4, o 38 ore settimanali di attività oraria o dalla combinazione di entrambi come normato al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarie. 3successivo comma xx secondo quanto previsto per le singole fattispecie definite dal presente articolo. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. dell’articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi. 2. I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale di 1.575 scelte gradualmente mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte. 3. Le scelte temporanee di cui all’articolo 34, commi 6 e 7 sono inserite in apposito separato elenco, non concorrono alla determinazione del massimale di cui al comma 1 e sono acquisibili nel limite massimo di 225 unità. 4. Nei confronti del pediatra I medici che, oltre ad essere inserito negli elenchialla data di entrata in vigore dell’ACN, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate hanno un numero di assistiti in carico superiore a quanto stabilito dal presente Accordo, il massimale comma 2 rientrano nel limite mediante la sospensione dell'attribuzione di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5nuove scelte. 5. Ai soli fini del calcolo Non concorrono alla determinazione del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività 1 le scelte dei minori nella fascia di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelteetà 0-­‐6 anni. 6. Le Aziende Aziende, sentito il parere del referente di AFT, possono autorizzare i pediatri medici ad autolimitare il proprio massimale, la propria attività a ciclo di scelta in misura non inferiore al rapporto ottimale e di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazione24 h settimanali per il rapporto orario. Il massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 1 non è modificabile, modificabile prima di 3 (tre) anni dalla data di decorrenza della stessa. A far data dall’autorizzazione alla autolimitazione, non possono essere assegnate al medico ulteriori scelte temporanee di cui al comma 2. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’art. 42, è consentita l’attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga I compensi sono corrisposti fino al massimale individuale, entro il 10% del cui al comma 1 o massimale individuale derivante da autolimitazione di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 106. Le scelte temporanee di cui all’articolo 39al comma 2 sono retribuite nel limite indicato. 8. I massimali di scelte come indicati ai commi 1 e 3 possono essere aumentati in sede di accordi regionali con le XX.XX. rappresentative, commi 7 anche per i medici di singole AFT in relazione a progetti di assistenza che lo richiedano, nel rispetto di standard organizzativi e 11 non concorrono alla determinazione di assistenza condivisi, nonché in relazione a particolari situazioni locali. 9. L'impegno settimanale del medico con massimale di scelte equivale convenzionalmente a 38 ore settimanali, secondo il rapporto 41 assistiti/ora. 10. L’incarico di 38 ore settimanali comporta l’esclusività del rapporto orario. La progressiva acquisizione di scelte determinerà la riduzione del massimale individualeorario di 4 ore per ogni 164 assistiti che esercitano la scelta per quel medico. Allo stesso modo la perdita di scelte determinerà l’incremento di 4 ore ogni 164 assistiti. 11. In L’incremento o il decremento di ore è determinato ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale tre mesi ed ha effetto dal primo mese successivo a quello in cui si determina la diminuzione o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari l’aumento del numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anniscelte. 12. Lo svolgimento L’Azienda sanitaria deve comunicare trimestralmente al coordinatore di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno AFT le eventuali variazioni di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto scelte/orario di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1componenti della AFT.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale

MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione l'attivazione dei gruppi di cure primarie. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda dell'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’artall'art. 23, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’artdell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato. 4. Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base del disposto del successivo comma 5. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili di cui al precedente comma 4 e per attività di libera professione strutturata, di cui all’artall'art. 57, si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno L'impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all’articolo all'articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda all'Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e l’inizio dell’autolimitazionel'inizio dell'autolimitazione. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Aziendal'Azienda, che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini della applicazione delle norme sulle incompatibilità di cui all’articolo all'articolo 17 del presente Accordo. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell’artdell'art. 42, è consentita l’attribuzione l'attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito nell'ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale di cui al comma 8. 10. Le scelte temporanee di cui all’articolo all'articolo 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza all'assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Pediatria Di Libera Scelta

MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI. 1. I pediatri medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 1.500 unità, fatte salve le deroghe previste ai commi successivi. 2. Gli Accordi regionali definiscono limiti e modalità I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di eventuali deroghe al 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale nazionale, anche al fine di incentivare 1.500 scelte gradualmente mediante la pediatria sospensione dell’attribuzione di gruppo e l’attivazione dei gruppi di cure primarienuove scelte. 3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda dell'Azienda e sentito il Comitato comitato aziendale di cui all’art. 2311, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell’art. 48del punto 5, comma 3, punto 5, dell'art. 48 della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei. 4. Nei confronti del pediatra medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione diverse da quelle disciplinate dal presente Accordoiscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, sulla base tenuto conto del disposto dell’articolo 44 del successivo comma 5presente Accordo in materia di libera professione strutturata. Per quanto riguarda i medici della continuità assistenziale, della medicina dei servizi e dell’emergenza sanitaria territoriale si applicano le limitazioni previste dai rispettivi Capi. 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili con quelle di cui al precedente comma 4 presente Accordo e per attività di libera professione strutturata, di cui all’art. 57, strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 1.500 scelte per 40 ore settimanali. L’impegno orario per attività compatibile o per attività libero-professionale non può determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte. 6. Le Aziende I medici possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio massimale, in misura che non può essere inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionalia 1.000 scelte, come previsto all’articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all’Azienda prevedendo un periodo minimo di 12 mesi tra la fatte salve autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di presentazione pubblicazione del presente Accordo e l’inizio dell’autolimitazionefino a che le singole posizioni soggettive restino immutate. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile, modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione. 7. Le autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo devono essere formalmente adeguate dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto di tale adempimento provvede l’Azienda, Ai medici che ne da comunicazione al pediatra interessato, anche ai fini fruiscono della applicazione delle norme sulle incompatibilità norma di cui all’articolo 17 all'art. 1, comma 16, del presente AccordoD.L. n. 324/93, convertito nella legge n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla organizzazione sanitaria, così come disposto dal precedente articolo 19. 8. Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi Ai medici di cui all’art. 6, comma 1, del comma 4 dell’artD.L. 14.6.93 n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.93, n. 296 che accettano l’incarico di cui al precedente art. 4220, è consentita l’attribuzione consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte. 9. Ai medici di cui al comma 8, che alla data di pubblicazione del presente Accordo detenevano un numero di scelte riferite superiore a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro 500 è fatto divieto di acquisire ulteriori scelte. Per tali medici la Azienda dispone il 10% rientro nei limiti del massimale di cui al comma 1. 9. La scelta relativa ad assistiti in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari nell’ambito dei quali il pediatra abbia già in cura altro soggetto in età pediatrica può essere effettuata in favore dello stesso pediatra, anche in deroga al massimale individuale 8 mediante la sospensione dell’attribuzione di cui al comma 8nuove scelte. 10. Le scelte temporanee disposizioni di cui all’articolo 39ai commi 8 e 9 non si applicano ai medici che, commi 7 e 11 non concorrono soggetti alla determinazione norma relativa, rinunciano all’incarico compatibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del massimale individualepresente Accordo. 11. In ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota individuale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni. 12. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l’iscrizione l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatramedico, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto. 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali laddove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale