ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE
PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/92
COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99.
INDICE
Dichiarazione preliminare Pag. | 6 | |
CAPO I - PRINCIPI GENERALI Pag. | 9 | |
Art. 1 - Campo di applicazione Pag. | 10 | |
Art. 3 - Titoli per la formazione delle graduatorie Pag. | 12 | |
Art. 4 - Incompatibilità Pag. | 14 | |
Art. 5 - Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale Pag. | 14 | |
Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale Pag. | 16 | |
Art. 7 - Comunicazione del medico alla Azienda Pag. | 17 | |
Art. 8 - Formazione continua Pag. | 18 | |
Art. 9 - Diritti sindacali Pag. | 20 | |
Art. 10 - Rappresentatività sindacale Pag. | 21 | |
Art. 11 - Comitato Aziendale Pag. | 22 | |
Art. 12 - Comitato regionale Pag. | 23 | |
Art. 13 - Osservatorio consultivo permanente Pag. | 24 | |
Art. 14 - Programmazione e monitoraggio delle attività Pag. | 25 | |
Art. 15 - Equipes territoriali Pag. | 26 | |
Art. 15-bis - Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse Pag. | 27 | |
Art. 15-ter – Struttura del compenso Pag. | 28 | |
Art. 16 - Responsabilità convenzionali e violazioni – Collegio arbitrale Pag. | 29 | |
Art. 17 - Esercizio del diritto di sciopero. Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione Pag. | 31 | |
Art. 18 - Durata dell'accordo Pag. | 32 | |
CAPO II - ASSISTENZA PRIMARIA Pag. | 33 | |
Art. 19 - Rapporto ottimale Pag. | 34 | |
Art. 20 - Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria Pag. | 36 | |
Art. 21 - Instaurazione del rapporto convenzionale Pag. | 38 | |
Art. 22 - Requisiti e apertura degli studi medici Pag. | 39 | |
Art. 23 - Sostituzioni Pag. | 40 | |
Art. 24 - Incarichi provvisori Pag. | 40 | |
Art. 26 - Scelta del medico Pag. | 43 | |
Art. 27 - Revoca e ricusazione della scelta Pag. | 44 | |
Art. 28 - Revoche di ufficio Pag. | 45 | |
Art. 29 - Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici Pag. | 46 | |
Art. 30 - Elenchi nominativi e variazioni mensili Pag. | 47 | |
Art. 31 - Compiti del medico con compensi a quota fissa Pag. | 48 | |
Art. 32 - Compiti del medico a quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi | Pag. | 49 |
Art. 33 - Visite ambulatoriali e domiciliari Pag. | 50 | |
51 | ||
Art. 35 - Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale Pag. 52 | ||
Art. 36 - Assistenza farmaceutica e modulario Pag. | 53 | |
Art. 37 - Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali Pag. | 54 | |
Art. 38 - Certificazione di malattia per i lavoratori Pag. | 55 |
Art. 39 - Assistenza domiciliare programmata Pag. 56 |
Art. 40 - Forme associative dell'assistenza primaria Pag. 57 |
Art. 41 - Interventi socio-assistenziali Pag. 61 |
Art. 42 - Collegamento con i servizi di continuità assistenziale Pag. 62 |
Art. 43 - Visite occasionali Pag. 63 |
Art. 46 - Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia Pag. 70 |
Art. 47 - Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria della Azienda Pag. 71 |
CAPO III - CONTINUITÀ ASSISTENZIALE Pag. 72 |
Art. 49 - Attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale Pag. 74 |
Art. 50 - Massimali Pag. 76 |
Art. 54 - Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie Pag. 80 |
Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi Pag. 84 |
Art. 59 - Assistenza ai turisti Pag. 85 |
CAPO IV - ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE Pag. 86 |
Art. 60 - Attività programmate Pag. 87 |
Art. 61 - Compenso Pag. 88 |
CAPO V - EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE Pag. 89 |
Art. 63 - Individuazione e attribuzione degli incarichi Pag. 91 |
Art. 66 - Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza Pag. 95 |
Art. 67 - Sostituzioni - Incarichi provvisori - Reperibilità Pag. 96 |
Art. 68 - Trattamento economico – Riposo annuale – Assicurazione contro |
CAPO VI - GLI ACCORDI REGIONALI Pag. 99 |
Art. 69 - Ambiti convenzionali di livello regionale Pag. 100 |
Art. 72 - Programmi di attività e livelli di spesa programmati |
Art. 73 - Contrattazione Pag. 104 |
Art. 75 – La contrattazione aziendale Pag. 106 |
Art. 76 – Condizioni disagiate di attività professionale Pag. 107 |
NORME FINALI, NORME TRANSITORIE, DICHIARAZIONI A VERBALE Pag. 108 | |
Norme finali Pag. 109 | |
Norme transitorie Pag. 111 | |
Dichiarazioni a verbale Pag. 113 | |
ALLEGATI Pag. 115 | |
Allegato A - Domanda di partecipazione alla graduatoria regionale di medicina generale Pag. | 116 |
Allegato B - Procedure tecniche per l'applicazione del rapporto ottimale Pag. 121 | |
Allegato C - Regolazione dei rapporti economici tra medico titolare e sostituto di assistenza primaria nei casi di sostituzione volontaria Pag. 123 | |
Allegato D - Prestazioni aggiuntive Pag. 124 | |
Allegato E - Scheda di accesso in ospedale Pag. 127 | |
Allegato F - Certificato di diagnosi per l'indennità di malattia malattia Pag. 128 | |
Allegato G - Assistenza programmata domiciliare nei confronti dei soggetti non ambulabili Pag. | 129 |
Allegato H - Assistenza domiciliare integrata Pag. 132 | |
Allegato I - Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali Pag. 135 | |
Allegato L - Dichiarazione informativa Pag. 136 | |
Allegato M - Scheda degli interventi di continuità assistenziale Pag. 139 | |
Allegato N - Regolamento per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi Pag. 140 | |
Art. 1 Campo di applicazione Pag. 140 | |
Art. 2 – Incompatibilità Pag. 140 | |
Art. 3 – Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato Pag. 140 | |
Art. 6 - Riduzione d’orario degli incarichi e soppressione dei servizi Pag. 141 | |
Art. 7 - Compiti e doveri del medico- Libera professione Pag. 141 | |
Art. 9 – Trasferimenti Pag. 142 | |
Art. 11 - Permesso annuale retribuito. Congedo matrimoniale Pag. 143 | |
Art. 13 - Assenze giustificate Pag. 144 | |
Art. 15 – Rimborso spese d’accesso Pag. 145 | |
Art. 16 – Premio di collaborazione Pag. 145 | |
Art. 17 – Premio di operosità Pag. 146 | |
Art. 18 - Assicurazione contro gli infortuni derivanti dall’incarico Pag. 146 | |
Art. 19 – Aggiornamento professionale obbligatorio Pag. 146 | |
Art. 20 – Diritti sindacali Pag. 146 | |
Art. 21 – Esercizio del diritto di sciopero. stazioni indispensabili e loro modalità di erogazione Pag. 147 | Pre- |
Art. 23 – Responsabilità convenzionali e violazioni Pag. 148 | |
Art. 24 - Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell’Azienda Pag. 148 | |
Art. 25 – Riscossione delle quote sindacali Pag. 148 | |
Art. 26 – Durata dell’accordo Pag. 148 |
Dichiarazioni a verbale Pag. 148 |
Allegato O Regolamento elettorale per la elezione dei componenti elettivi della medicina generale dell'uf- ficio di coordinamento delle attività distrettuali Pag. 149 |
Allegato P Schema di linee guida per i corsi di idoneità all’emergenza sanitaria Pag. 150 |
Allegato Q Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria (per graduatoria) Pag. 152 |
Allegato Q1 Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assisten- ziale (per graduatoria) Pag. 153 |
Allegato Q2 Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (per graduatoria) Pag. 154 |
Allegato Q3 Domanda di partecipazione alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria (per trasferimento) Pag. 155 |
Allegato Q4 Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di Continuità Assisten- ziale (per trasferimento) Pag. 156 |
Allegato Q5 Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale (per trasferimento) Pag. 157 |
Allegato Q6 Domanda di partecipazione alla assegnazione degli incarichi vacanti di medicina dei servizi (per trasferimento) Pag. 158 |
Allegato R Modulo riepilogativo delle prestazioni aggiuntive Pag. 159 |
Allegato S Modulo riepilogativo delle prestazioni singole o multiple soggette ad autorizzazione Pag. 160 |
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 421/92 E DELL’ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO
N. 502/92, COME MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI N. 517/93 E N. 229/99, SOTTOSCRITTO IL………
Dichiarazione Preliminare.
Il riordino del Servizio Sanitario nazionale, avviato dai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 7 dicembre 1993, n. 517 e 29 giugno 1999, n. 229, comporta una riorganizzazione complessiva dell'area della medicina generale ed accentua il ruolo delle Regioni, delle Aziende e delle organizzazioni sindacali nelle loro diverse articolazioni territoriali per stimolare la crescita di una dinamica innovativa che migliori la qualità dell'assi- stenza e che contribuisca allo sviluppo di una cultura e di un modo di operare teso all'uso appropriato del- l'offerta di prestazioni sanitarie.
Il medico di medicina generale è parte integrante ed essenziale dell'organizzazione sanitaria complessiva e opera a livello distrettuale per l'erogazione delle prestazioni demandategli dal Piano sanitario nazionale, come livelli di assistenza da assicurare in modo uniforme a tutti i cittadini, nell'ambito dei principi e secondo le modalità scaturite dalla programmazione regionale, dal presente accordo e dagli accordi regionali da sti- pulare ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.
La sua valorizzazione e il suo responsabile impegno costituiscono strumenti fondamentali da utilizzare per la realizzazione di obiettivi tesi a coniugare qualità e compatibilità economica.
Il presente accordo regola, oltre che l'assistenza di medicina generale in un contesto di continuità e globalità, anche aspetti relativi al coinvolgimento del medico nella organizzazione distrettuale ed alla sua partecipa- zione alle attività delle aziende, mirate ad una più appropriata definizione dell'intervento sanitario, sensibile alle sollecitazioni che provengono da ampi strati della popolazione coinvolti in problematiche che afferisco- no ai diversi settori della pubblica amministrazione.
È quindi necessario uno strumento che abbia una doppia caratterizzazione nel senso che da una parte garan- tisca certezza di tutela sanitaria, dall'altra sia flessibile ed adattabile alle esigenze mutevoli della collettività.
In questo scenario in divenire l'accordo tenta di consolidare ulteriormente la struttura della medicina genera- le e di aprire nuove strade alla creatività organizzativa delle istituzioni e delle rappresentanze sociali che o- perano nell'area, affrancandole da uno schematismo convenzionale tradizionalmente rigido.
Da tale contesto è esaltato e sollecitato il ruolo innovativo delle Regioni, cui vengono affidati, attraverso la possibilità di promuovere e stipulare appositi accordi, ampi ed esclusivi spazi di contrattazione in merito a:
- forme e modalità di organizzazione del lavoro e di erogazione delle prestazioni, quali l'associazionismo medico, i processi assistenziali per protocolli correlati alle patologie sociali, gli interventi specifici per la po- polazione anziana al proprio domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettività, l'assistenza sani- taria aggiuntiva e diversamente strutturata a tossicodipendenti, malati di AIDS, malati mentali. A queste possibilità si aggiungono quelle per le procedure di verifica della qualità dell'assistenza, per lo svolgimento dell'attività di ricerca epidemiologica, per la didattica, per l'acquisizione di dati sanitari, per l'attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina generale e presidi delle Aziende sanitarie anche at- traverso il collegamento tra studi professionali e centri unificati di prenotazione;
- economicità della spesa. Nell'ambito dei principi ispiratori della più recente e fondamentale produzione giuridica in materia sanitaria, a partire dal riordino del Servizio Sanitario Nazionale, una particolare atten- zione è dedicata alla previsione di modalità per concordare livelli di spesa programmati e per responsabiliz- zare il medico al loro rispetto. L'accordo segna il punto di passaggio da una sperimentazione lasciata alla spontaneità degli interessati alla indicazione di una serie di criteri-guida come principi di riferimento nella stipulazione delle intese.
L'accordo tende a superare la frammentazione della medicina generale in comparti categoriali separati da fonti normative diverse, unificando l'area e consentendo, di conseguenza, di disciplinarla in una visione uni- taria, obiettivo necessitato anche dalla entrata in vigore dal 1 gennaio 1995 della nuova disciplina sull'accesso alla medicina generale esercitata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per la quale è stato compiuto lo sforzo di superare l'attuale difficile fase di transizione da un libero sistema d'accesso ad un sistema razio- nalizzato dai decreti legislativi n. 256/91 e n. 368/99, fondato su un processo formativo professionalmente specifico.
Nell’accordo ai principi ed istituti che riguardano la generalità dei medici di medicina generale si affiancano le parti dedicate alla medicina primaria da mettere a disposizione di tutti i cittadini, alla garanzia della assi- stenza continuativa nelle 24 ore giornaliere, ad una risposta professionale qualificata al verificarsi di una si- tuazione di emergenza, alla predisposizione di uno strumento snello per eventuali attività di medicina gene- rale da espletare nei servizi distrettuali ed, infine, agli ambiti rimessi alla contrattazione regionale.
È da sottolineare che viene ribadita ed ulteriormente disciplinata, nella parte relativa all'impegno nelle attivi- tà di emergenza sanitaria territoriale, la precedente disciplina già prevista all'interno del D.P.R. n. 484/96, prevedendo un sistema di programmazione aziendale dei corsi di formazione dei medici strettamente legato al fabbisogno dell'azienda stessa, in modo da creare risorse di personale qualificato effettivamente utilizzabi- li.
In questo senso l'accordo può, anche, costituire un utile strumento, per realizzare le "Linee guida per l'emer- genza sanitaria territoriale", d'iniziativa del Ministro della Sanità, nella parte riguardante la rete territoriale di servizi per l'emergenza sanitaria.
L'esigenza di realizzare il monitoraggio delle iniziative e la loro valutazione, su tutto il territorio nazionale, è stata soddisfatta con la previsione di un "Osservatorio nazionale" presso il Ministero della Sanità nel quale tutti i soggetti coinvolti possano trovare, oltreché un riferimento chiarificatore di problematiche applicative, che saranno certamente presenti per la novità di tanti istituti, anche una sede ove possa svilupparsi il con- fronto tra i vari soggetti interessati e l'osservazione degli accordi regionali e dei loro risultati e promuovere e supportare con il coinvolgimento dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, l’avvio delle trattative e la re- lativa conclusione degli Accordi regionali.
L’Accordo, inoltre, attua i principi affermati sotto vari profili dal Decreto Legislativo n. 229/99 che prevede specifiche norme per:
a) riaffermare la globalità dell’intervento sul territorio a livello distrettuale, attraverso la predisposizione da parte delle Aziende del “Programma delle attività distrettuali” e l’inserimento nello stesso di tutte le attività concernenti la medicina generale;
b) la partecipazione in via sperimentale fino a che le Regioni non avranno approvato le nuove leggi di or- ganizzazione delle Aziende sulla base dei principi del Decreto Legislativo 229/99, alle équipes territo- riali multidisciplinari per valutazioni multidimensionali delle necessità assistenziali e la selezione del trattamento più idoneo;
c) il coinvolgimento del medico di medicina generale nelle problematiche distrettuali concernenti la sua partecipazione attiva al monitoraggio delle relative attività e alla osservazione degli aspetti gestionali relativi all’uso delle risorse assegnate al distretto;
d) lo sviluppo della funzione di verifica dell’appropriatezza nell’uso delle risorse assegnate al distretto e la regolamentazione dell’intervento nei casi di inosservanza delle indicazioni della Commissione Unica del Farmaco;
e) la disciplina della libera professione prevedendo i casi in cui essa è consentita, le sue limitazioni ed i connessi obblighi del medico;
f) la nuova disciplina della formazione professionale basata sulla previsione di crediti formativi obbligato- ri e degli effetti in caso di mancato conseguimento;
g) l’adeguamento della struttura del compenso alla previsione del decreto legislativo 229/99, prevedendo una quota fissa, per i compiti tradizionali del medico di medicina generale, una quota variabile, corri- sposta come investimento per lo sviluppo della medicina territoriale, destinata a promuovere la pratica dell’associazionismo, l’uso del collaboratore ed infermiere di studio, l’informatizzazione dello studio professionale con obbligo di gestione della scheda sanitaria e stampa delle prescrizioni, ed una ulteriore
quota variabile per lo svolgimento di attività ed erogazione di prestazioni finalizzate a realizzare com- piutamente gli obiettivi della programmazione nazionale, regionale ed aziendale.
Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa quale fondamentale diritto dell'indivi- duo e interesse della collettività, il S.S.N., demanda al medico convenzionato per la medicina generale com- piti di medicina preventiva individuale e familiare, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, in- tesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale.
A tal fine, al medico della medicina generale - che è parte attiva, qualificante e integrata del S.S.N., nel rispet- to del principio della libera scelta e del rapporto di fiducia - sono affidati in una visione promozionale nei confronti della salute, compiti di:
A. Assistenza primaria, anche nell'ambito familiare, con l'impostazione di un programma diagnostico e te- rapeutico ed eventualmente riabilitativo facendo ricorso a tutti i supporti che la tecnologia offre.
B. Assistenza programmata a domicilio, nelle residenze protette e nelle collettività, che permette di affron- tare oltre alle malattie acute i problemi sanitari di anziani, invalidi o ammalati cronici, di pazienti dimessi dagli ambienti di ricovero e di pazienti in fase terminale, coordinando l'assistenza domiciliare.
C. Continuità assistenziale, compresa l'emergenza sanitaria territoriale, onde garantire in maniera perma- nente la globalità dell'assistenza primaria. Tale continuità si realizza anche attraverso l'integrazione con gli altri servizi e presidi distrettuali ed ospedalieri e con l'utilizzazione di sistemi informativi per la fornitura di dati necessari per il buon andamento del servizio in termini di efficacia ed efficienza.
D. Educazione sanitaria e assistenza preventiva individuale, che ha come obiettivi la diagnosi precoce e l'i- dentificazione dei fattori di rischio modificabili che permettano l'attuazione della prevenzione secondaria. Al medico di medicina generale possono essere affidati anche compiti di profilassi primaria individuale da e- spletare nel proprio ambulatorio ovvero secondo orari predeterminati anche nell'ambito dei servizi e presidi direttamente gestiti dalla Azienda.
X. Xxxxxxx, sia in campo clinico che epidemiologico, e didattica, sia nei confronti del personale che dei col- leghi in fase di formazione.
Il medico di medicina generale partecipa alle procedure di verifica della qualità delle prestazioni, alla indi- viduazione e al perseguimento degli obiettivi del distretto e alla elaborazione di linee guida volte anche al- l'ottimizzazione dell'uso delle risorse.
CAPO I PRINCIPI GENERALI
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione.
1. La presente convenzione nazionale regola, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30.12.1992,
n. 502 e successive modificazioni il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
a) assistenza primaria di medicina generale;
b) continuità assistenziale;
c) attività territoriali programmate;
in un quadro normativo di responsabilizzazione del medico di medicina generale per la tutela della salute dei cittadini che lo hanno scelto.
Essa regola inoltre, secondo le disposizioni del decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, le attività di:
a) medicina dei servizi;
b) emergenza sanitaria territoriale.
2. La presente convenzione nazionale definisce le attività assistenziali correlate ai livelli essenziali e uniformi di assistenza indicati dalla programmazione sanitaria nazionale e Regionale.
3. Individua, inoltre, gli ambiti di contrattazione rimessi alla trattativa regionale ed a quella aziendale.
4. Il rapporto di lavoro di cui al comma 1 può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.
Art. 2 – Graduatoria regionale
1. I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti da una graduatoria unica generale per titoli, predisposta annualmente a livello regionale, a cura del competente As- sessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, pro- cedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione della gradua- toria.
2. I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria di cui al precedente comma 1, devono possedere i se- guenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all'albo professionale;
b) essere in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8.8.1991, n. 256 e del 17/8/1999 n. 368.
3. Ai fini dell'inclusione nella graduatoria annuale i medici devono presentare o inviare, con plico racco- mandato entro il termine del 31 gennaio, all'assessorato alla sanità della regione, o ad altro soggetto indivi- duato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
4. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 dicembre.
5. Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria o autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
6. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
7. L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 3, pre- dispone una graduatoria regionale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito, la residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di forma- zione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo del 8.8.1991, n. 256 e al Decreto Legislativo del 17/8/1999 n. 368.
8. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
9. La graduatoria regionale è approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato regionale alla sanità.
Art. 3 - Titoli per la formazione delle graduatorie.
1. I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono elencati qui di seguito con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi:
I - Xxxxxx accademici e di studio:
a) diploma di laurea conseguito con voto 110/110 e 110/110 e lode p. 1,00
b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109 p. 0,50
c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104 p. 0,30
d) specializzazione o libera docenza in medicina generale o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti di- sposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 2,00
e) specializzazione o libera docenza in discipline affini a quella di medicina generale ai sensi delle vigenti di- sposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza p. 0,50
f) attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del decreto le- gislativo n. 000/00 x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx legislativo n. 368/99. p. 7,20
II - Titoli di servizio
a) Attività di medico di assistenza primaria convenzionato ai sensi dell'art. 48 della legge 833/78 e dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 compresa quella svolta in qualità di associato: per ciascun mese complessivo p. 0,20
Il punteggio è elevato a 0,30 per l'attività nell'ambito della regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimen- to;
b) attività di sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato con il S.S.N. solo se svolta con ri- ferimento a più di 100 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad atti- vità sindacale del titolare sono valutate anche se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su base oraria ai sensi dell'art. 23 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese com- plessivo
p. 0,20
c) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica e di continuità assistenziale in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,20 (Per ciascun mese solare non può essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consenti- to dall'accordo nazionale relativo al settore);
c1) servizio effettivo con incarico a tempo determinato e indeterminato nella emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese di attività p. 0,20
c2) servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato o determinato o di sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese di attività ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,20 c3) servizio effettivo nelle attività territoriali programmate: per ogni mese di attività corrispondente a 52 ore
p. 0,10
d) attività programmata nei servizi territoriali di continuità assistenziale o di emergenza sanitaria territoriale in forma di reperibilità, ai sensi del presente accordo:
per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attività p. 0,05
e) attività medica nei servizi di assistenza stagionale nelle località turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo p. 0,20
f) servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualità di Ufficiale Medico di comple- mento e per un massimo di 12 mesi, svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese p. 0,10
Tale punteggio è elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva è svolto in concomitanza di incarico con- ferito dalla Azienda ai sensi del presente Accordo e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale in- carico;
f1) servizio civile volontario espletato per finalità e scopi umanitari o di solidarietà sociale svolto in concomi- tanza di incarico ai sensi del presente Accordo, per ciascun mese p. 0,10
g) attività, anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di libera scelta se svolta con riferimento ad al- meno 70 utenti e per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi: per ciascun mese complessivo p. 0,10
h) medico specialista ambulatoriale nella branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex en- ti mutualistici, medico generico fiduciario e medico di ambulatorio convenzionato con il Ministero della sa- nità per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese p. 0,05
i) astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio durante il periodo di incarico a tempo determinato e indeterminato nell'area della medicina generale (fino ad un massimo di mesi cinque) :
per ciascun mese p. 0,20
Tale punteggio è elevato a 0,30 al mese se l’astensione per gravidanza e puerperio è concomitante ad incarico di medicina generale a tempo indeterminato nella regione nella cui graduatoria si chiede l’inserimento.
2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le frazioni di mese superiori a 15 giorni anche non continuativi (pur con le limitazioni di cui al precedente comma 1, titoli di servizio, lettera b) sono valuta- te come mese intero. Relativamente al servizio di guardia medica e continuità assistenziale di cui al capo III, alla medicina dei servizi e alle attività programmate di cui al Capo IV del presente accordo, per frazione di mese da valutare come mese intero si intende un complesso di ore di attività superiore a 48.
3. I titoli di servizio non sono cumulabili se riferiti ad attività svolte nello stesso periodo. In tal caso è valuta- to il titolo che comporta il punteggio più alto. Le attività di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
4. A parità di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea, e, infine, la minore età.
5. Non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
6. Per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità as- sistenziale rilevati, secondo le procedure di cui al presente Accordo, nel corso dell’anno 2000, le Regioni, fat- to salvo il disposto di cui all'art. 20, comma 4, lettera a), e dell’art. 49, comma 2, lettera a), riservano nel pro- prio ambito, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale:
a - una percentuale variabile dal 60% al 80% a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui al decreto legislativo n. 368/99;
b - una percentuale variabile dal 40% al 20% a favore dei medici in possesso di titolo equipollente, in corri- spondenza alla percentuale di cui alla lettera a).
7. Qualora non vengano assegnati, per carenza di domande di incarico, ambiti territoriali vacanti di assisten- za primaria e di continuità assistenziale spettanti ad una delle due riserve di aspiranti, gli stessi vengono as- segnati all'altra riserva di aspiranti.
8. Gli aspiranti alla assegnazione degli ambiti territoriali carenti e degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per una delle riserve di assegnazione di cui al precedente comma 6, fatto salvo il disposto di cui al comma 7.
9. Ai fini del disposto del precedente comma 8, gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti dichiarano, all’atto della relativa domanda, la riserva per la quale intendono con- correre.
10. I quozienti frazionali derivanti dall’applicazione delle percentuali di riserva di cui al precedente comma 6 sono approssimati alla unità più vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le riserve, il relati- vo posto viene assegnato alla riserva più bassa.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attivi- tà previste dal presente accordo il medico che:
a) sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad ecce- zione dei medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
b) eserciti attività che possano configurare conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitino attività che pos- sano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale;
c) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato o accreditato;
d) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
e) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
2. È inoltre, incompatibile il medico che:
a) svolga funzioni fiscali per conto dell’Azienda o dell’INPS limitatamente all’ambito territoriale di scelta;
b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza com- petente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o che abbiano rapporti contrattuali con aziende ai sensi dell’art. 8-quinquies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni; tale incompatibilità opera nei confronti dei medici che svolgono attività presso gli stabilimenti termali solo nei confronti dei propri assistiti, e determina le conse- guenti limitazioni del massimale;
d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell’art. 8 – quinquies del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
e) sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 e al D.L.vo n. 368/99;
f) sia iscritto o frequenti i corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 257/91 e n. 368/99;
g) fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo. Tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che sono in tale condizione alla data di pubblicazione del presente Accordo, di quelli pre- visti al comma 7 dell'art. 25, e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'ENPAM.
3. Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del D. Leg.vo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'art. 25 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari anagraficamente con- viventi, fatte salve le scelte già in essere.
4. Non è consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo di detenere più di due rapporti convenzionali tra quelli da esso previsti.
5. La sopravvenuta, contestata e accertata insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo articolo 16, la cessazione del rap- porto convenzionale.
6. La Azienda dispone, mediante i propri servizi ispettivi, i controlli idonei ad accertare la sussistenza delle situazioni di incompatibilità, anche in corrispondenza della comunicazione del medico di cui all’art. 7, com- mi 1 e 2 del presente Accordo.
7. L’accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico titolare di incarico non oltre 30 giorni dal suo rilievo, ai sensi di quanto disposto dal successivo articolo 16.
8. La eventuale situazione di incompatibilità a carico del medico incluso nella graduatoria regionale di cui all’articolo 2, deve cessare all’atto dell’assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacan- te.
Art. 5 - Sospensione del rapporto e dell’attività convenzionale.
1. Il medico deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all’articolo 16;
b) per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
c) per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
d) per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all’art. 8 del presente Accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal D.L.vo n. 502/92 e suc- cessive modificazioni, che abbiano durata complessiva superiore a 30 giorni consecutivi;
e) in caso di emissione, da parte della Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà per- sonale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel terri- torio dell’ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio dell’Azienda, che impediscano il corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare;
f) partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarietà sociale.
2. Il medico è sospeso dalle attività di medicina generale:
a) in caso di malattia o infortunio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque;
b) in corso di gravidanza e puerperio, per tutto il periodo di astensione obbligatoria previsto dalla legge;
c) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi nel Distretto a tempo pieno, ai sensi del disposto dell’articolo 8, comma 1, lettera
m) del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, per tutta la durata dell’incarico e fino alla cessazione dello stesso.
3. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a tre anni nell’arco di cinque, per:
a) allattamento;
b) adozione di minore;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indenni- tà di accompagnamento.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2 e 3 la sospensione dell’attività di medicina generale non comporta la sospensione del rapporto convenzionale né soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini della anzianità di servizio.
5. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di sevizio e non possono comportare alcun onere, anche previdenziale, a carico del SSN.
6. I rapporti economici tra medico sostituito e sostituto, nei casi di cui al comma 3, sono regolati secondo l’Allegato C del presente Accordo proporzionalmente alla parte temporale di attività del medico sostituto.
7. Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da un medico nominato dalla Azienda se- condo le modalità stabilite dall'art. 23 comma 6, dall'art. 55 comma 2, dall’art. 67 comma 3 e dall'allegato N all'art. 10.
8. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità previste dall'art. 23, comma 1, dall'art. 55, comma 1, dall'art. 67 e dall'allegato N, art. 10.
9. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1 lettera e) e sospeso temporaneamente ai sensi del comma 1 lettera b), conserva, fino a sentenza di primo grado in caso di sospensione in seguito a provvedi- mento dell’autorità giudiziaria, il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/2 dell’ultima mensili- tà maturata prima del provvedimento di sospensione.
10. Il medico sospeso dall’incarico ai sensi del comma 1, lettera e), dalla data di condanna di primo grado a quella di secondo grado, conserva il diritto a percepire compensi per un importo pari a 1/3 dell’ultima men- silità relativa alla quota fissa del compenso percepita prima del provvedimento di sospensione relativa al provvedimento in atto.
11. I compensi di cui ai commi 9 e 10 sono erogati fatta salva l’azione di rivalsa in caso di condanna passata in giudicato e di conferma della sospensione dall’incarico.
12. Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale è disposto dal Direttore Generale della A- zienda con apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
13. Il provvedimento di sospensione ha contemporaneità di efficacia in tutte le sedi di attività del medico, anche di Aziende diverse.
14. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere ef- fettuata con un preavviso minimo di 15 giorni.
Art. 6 - Cessazione del rapporto convenzionale.
1. Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
a) per compimento del 65° anno di età, fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 15-nonies del Decreto Legislativo n. 229/99, che è facoltà del medico di medicina generale convenzionato di mantenere l’incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65° anno di età, in applicazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30/12/92, n. 503;
b) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 16;
c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 4;
e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 22;
f) per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costi- tuita da un medico designato dall'interessato, da uno designato dalla Azienda che la presiede e da un terzo medico designato dal Presidente dell’Ordine dei medici competente per territorio.
2. L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito di prestazioni previste dal pre- sente accordo e dagli accordi regionali e retribuite nella quota fissa ed in quella variabile del compenso, e l’esercizio della libera professione al di fuori delle modalità stabilite dal presente Accordo, contestati secondo le procedure previste dall’articolo16, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni.
3. Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n° 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedi- mento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 11.
4. Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché‚ nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo quattro anni dalla cessa- zione.
5. Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
6. Il provvedimento di cessazione è adottato dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
Art. 7 - Comunicazioni del medico all’Azienda.
1. Il medico di medicina generale è tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente ogni even- tuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alle graduatorie di cui al precedente art. 2, o con la dichiarazione di cui al comma successivo nonché l’insorgere di situazioni di in- compatibilità previste dall’art. 4 al fine di regolarizzare la propria posizione individuale.
2. In ogni caso la Azienda competente può richiedere al medico una dichiarazione da rilasciare entro un ter- mine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare rife- rimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale e gli aspetti economici (v. allegato "L"). Il medico nella cui posizione soggettiva non siano intervenute modificazioni, non è tenuto a inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo la pubblicazione dell'accordo nazionale.
3. Salve modalità diverse concordate a livello regionale, in caso di astensione dall'attività assistenziale in di- pendenza di agitazioni sindacali, il medico convenzionato è tenuto a comunicare alla Azienda l'eventuale non adesione all'agitazione prima delle 24 ore precedenti l’inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.
4. Tale comunicazione non è dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
a) in caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente ACN;
b) nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all’Azienda la sospensione o la revoca del- lo sciopero o la non adesione della sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.
5. La dovuta e mancata comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso relativo all’intero periodo di astensione dall’attività convenzionale o, se del caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.
6. La trattenuta dei compensi di cui al comma 5 deve essere effettuata dalla Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.
7. Il medico iscritto ad un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto da altre organizzazioni, deve comu- nicare alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 3.
1. La formazione continua del medico di medicina generale comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente come definite dall’art.16-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato.
2. L’aggiornamento professionale, come definito dall’articolo su citato, è l’attività successiva al corso di di- ploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, di- retta ad adeguare per tutta l’arco della vita professionale, le conoscenze professionali.
3. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze ed abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.
4. Il medico di medicina generale partecipa alle iniziative formative programmate e organizzate dalle Regio- ni, sulla base degli obiettivi formativi di interesse nazionale individuati dalla “Commissione nazionale per la formazione continua” e degli obiettivi formativi di specifico interesse regionale definiti dalle Regioni stesse, secondo quanto stabilito dall’art. 16-ter del su richiamato decreto legislativo.
5. Al medico di medicina generale sono assegnati crediti formativi secondo i criteri definiti dalla “Commis- sione nazionale per la formazione continua” e dalle norme vigenti.
6. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 1, del suddetto decreto legislativo, la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di medico di medicina generale ai sensi del presente Accordo.
7. Ai sensi dell’art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo già citato, al medico di medicina generale che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi stabilito dalla commissione nazionale non possono essere assegnate nuove scelte fino al conseguimento di detto minimo formativo.
8. Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati a temi corrispondenti ai bisogni orga- nizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'art. 16 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della conti- nuità dell'assenza.
9. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92 come successivamente modificato, le Regioni:
a) prevedono appropriate forme di partecipazione degli ordini professionali;
b) provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione con- tinua, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
c) concorrono alla individuazione degli obiettivi di interesse nazionale indicati dal comma 2 dell’articolo già citato;
d) elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale e accreditano i progetti di formazione di rilievo re- gionale.
10. Le Aziende provvedono alla attuazione ed organizzazione dei corsi prevedendo:
a) idonee modalità per la rilevazione dei bisogni dei medici;
b) lo svolgimento preferenziale secondo la metodologia didattica dell'apprendimento per obiettivi;
c) la partecipazione di medi e piccoli gruppi anche integrati con altre figure professionali;
d) appropriate modalità per la valutazione della qualità dei corsi;
e) idonee modalità per la valutazione formativa dei partecipanti, in adesione ai criteri di certificazione della qualità e di acquisizione dei crediti formativi.
11. I temi della formazione obbligatoria saranno scelti, nel rispetto delle indicazioni della “Commissione na- zionale per la formazione continua”, in modo da rispondere:
a) ai bisogni organizzativi del servizio (programmi obiettivo), azioni programmate, qualità e quantità delle prestazioni, patologie emergenti, ecc.;
b) ai bisogni professionali dei medici (evoluzione delle conoscenze scientifiche);
c) ai bisogni emergenti dalla attuazione degli accordi regionali di cui al capo VI.
12. I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, tenendo conto delle indica- zioni della Commissione nazionale per la formazione continua, si svolgono il sabato mattina per almeno 10 sabati per almeno 40 ore annue; al medico partecipante vengono corrisposti i normali compensi. L'Azienda adotta i provvedimenti necessari a garantire la continuità assistenziale durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti convenzionati per l'assistenza primaria hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dell'Azienda.
L’Azienda provvede ad assicurare l’erogazione delle prestazioni di competenza dei medici di medicina ge- nerale a rapporto orario, durante la partecipazione ai corsi, qualora l’orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
13. Le Aziende al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alle materie del corso frequentato, a titolo di credito didattico.
14. Con accordi a livello regionale tra la Regione e Sindacati medici di medicina generale maggiormente rap- presentativi, sentiti gli Ordini dei Medici e le Società professionali della medicina generale, saranno prese i- niziative per definire:
a) l'attuazione di corsi di formazione per animatori di formazione permanente, sulla base di un curriculum formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale;
b) il fabbisogno regionale di animatori di formazione e di docenti di medicina generale;
c) la creazione di un elenco regionale di animatori di formazione, con idoneità acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina ge- nerale, sulla base di espliciti criteri di valutazione, fra i quali deve essere previsto un curriculum forma- tivo. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità già acquisiti in corsi validati dalla Regione;
d) i criteri per la individuazione dei docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco;
e) le modalità ed i criteri per la loro specifica formazione didattica e professionale permanente e per il co- ordinamento delle loro attività, anche attraverso la formazione di Scuole regionali con proprio statuto, ai fini dell’accreditamento di cui all’art. 16-ter, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
15. Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.
16. L'attività di animatore non comporta riduzione del massimale individuale.
17. A cura della Regione gli animatori in formazione sono iscritti in apposito elenco regionale tenuto dall’Assessorato regionale alla sanità.
18. I corsi di cui ai commi precedenti sono a carico del SSN. Le Regioni stabiliscono annualmente le risorse finanziarie destinate alla formazione continua.
19. Il medico di medicina generale, previa comunicazione alla Azienda e salvi rimanendo gli obblighi relativi alla partecipazione alle iniziative di formazione continua previste dalle disposizioni degli articoli 16, 16-bis, 16-ter, 16-quater del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato, ha la facoltà di parteci- pare a proprie spese a corsi non organizzati né gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque svolti da soggetti accreditati dalla commissione di cui all’art. 16-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive mo- dificazioni, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento.
1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la medicina generale, presenti nei Comitati e Commis- sioni previste dal presente accordo e da normative nazionali o regionali, è rimborsata la spesa per le sostitu- zioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi re- gionali e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
2. Tale onere è a carico della Azienda di iscrizione del medico.
3. I rappresentanti nazionali, regionali e provinciali dei sindacati medici di categoria maggiormente rappre- sentativi, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono avvalersi, con oneri a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, onnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'ac- cordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali, ex art. 48 L. 833/78.
4. A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto.
5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
6. Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività terri- toriali ex art. 48 L. 833/78. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è direttamente liquidato dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.
7. Nel caso di medico convenzionato a rapporto orario l’Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
Art. 10 - Rappresentatività sindacale.
1. Al fine di definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento del requisito della "maggiore rap- presentatività", ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e, sottolineata la necessità di garantire il più alto grado di trasparenza nelle relazioni sindacali, si indica, come criterio di riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano nazionale, delle Confederazioni e delle Federa- zioni ed Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
2. La consistenza associativa è rilevata in base alle deleghe conferite alle singole Aziende dai medici conven- zionati per la ritenuta del contributo sindacale, accertate alla data del 1° Gennaio di ogni anno ed è trasmes- sa, entro il mese di febbraio, mediante comunicazione delle stesse Aziende, per tramite dell’Assessorato Re- gionale alla Sanità di appartenenza, al Ministero della Sanità - Servizio Rapporti Convenzionali con il Servi- zio Sanitario Nazionale ed alle Segreterie Nazionali delle XX.XX..
3. Per le trattative disciplinate dall’art. 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, la consi- stenza associativa è determinata sulla base dei dati riferiti all’anno precedente a quello in cui si procede all’avvio delle trattative per il rinnovo dell’Accordo collettivo nazionale.
4. In tutti gli altri casi in cui occorra il riferimento alla consistenza associativa, essa è riferita ai dati rilevati nell’anno precedente.
5. Sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione, sul piano nazionale le orga- nizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti, risul- tanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
6. Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi sindacati provinciali l’elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale, con l’indicazione delle relative quote e di tutti gli e- lementi atti a verificare l’esattezza della ritenuta medesima.
7. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega del medico attraverso le Aziende con versamento in conto corrente intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle opera- zioni di liquidazione dei compensi.
8. Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide, nel rispetto della normativa vigente.
9. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.
10. Gli Accordi aziendali possono essere stipulati dalle organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui al comma 5 a livello regionale. Da tale requisito si prescinde per le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo purché in possesso del requisito di rappresentatività di cui al comma 5 a livello aziendale.
11. Nel caso in cui il requisito di cui al comma 5 sia stato conseguito mediante l’aggregazione di più organiz- zazioni sindacali, il soggetto contrattuale è unico e partecipa alle trattative e alla stipula degli accordi come unica organizzazione sindacale.
1. In ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione previo parere favorevole delle Organizzazio- ni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, è costituito un comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell’art. 10. Il Direttore generale o suo delegato provvede alla convocazione del Comitato ordinariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. Il comitato aziendale esprime pareri obbligatori:
a) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all’art. 25;
b) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all’art. 27, comma 3;
c) cessazione del rapporto convenzionale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e);
d) deroghe di cui all’art. 21, comma 10, all’obbligo di residenza;
e) variazione degli ambiti di scelta;
f) individuazione delle zone disagiate;
g) ogni altro parere previsto dal presente Accordo e dagli Accordi regionali ed aziendali.
3. Inoltre il comitato aziendale è preposto alla definizione degli accordi aziendali e ad ogni altro incarico at- tribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali.
4. Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale, medicina dei servizi e attività programmate territoriali.
5. L’Azienda fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario ad assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato aziendale.
1. In ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 10. L’Assessore regionale alla sanità, o suo delegato, provvede alla convocazione del Comitato ordi- nariamente ogni 3 mesi, anche su richiesta di una delle parti.
2. Il comitato permanente è preposto:
a) alla definizione degli accordi regionali;
b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accor- do e degli accordi regionali;
c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;
d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualità.
3. L’attività del comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle aziende per l’applicazione dell’accordo nazionale e degli accordi regionali ed è sede di osservazione de- gli accordi aziendali.
4. La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
Art. 13 - Osservatorio consultivo permanente.
1. Con Decreto del Ministro della Sanità è istituito, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo sulla Gazzetta Ufficiale, nell'ambito del Servizio rapporti convenzionali con il S.S.N., un Osservato- rio consultivo permanente che ha il compito di:
- rilevare ed esaminare le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall'applicazione del- l'accordo nazionale e degli Accordi regionali, anche attraverso il monitoraggio delle deliberazioni dei Comi- tati regionali;
- analizzare il rapporto di conformità degli accordi regionali con quello nazionale;
- monitorare raccordandosi, ove necessario, con le strutture organizzative del Ministero della Sanità e con l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i risultati raggiunti dagli Accordi regionali per favorirne l'attuazione su tutto il territorio nazionale ai fini di migliorare l'assetto funzionale della medicina generale, nonché le problematiche relative alla formazione;
- curare la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle Regioni;
- promuovere e supportare con il coinvolgimento dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, l’avvio delle trattative e la relativa conclusione, degli Accordi decentrati regionali previsti dal presente Accordo.
2. L'Osservatorio esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della ma- gistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo.
3. L’Osservatorio ha sede presso il Ministero della Sanità – Servizio per i rapporti convenzionali con il SSN – ed è composto:
• dal Dirigente Generale del Servizio rapporti convenzionali con il SSN, con funzioni di Presidente, o da un suo delegato;
• da 6 membri designati dagli Assessori regionali alla Sanità componenti la delegazione di parte pubblica, dei quali uno è il capo della delegazione regionale trattante la stipula della convenzione o suo delegato;
• da 7 rappresentati dei medici convenzionati di medicina generale, indicati dai sindacati maggiormente rappresentativi individuati sulla base della rappresentatività di cui al comma 5 dell’art. 10, con criterio di proporzionalità tra essi.
4. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario amministrativo ministeriale.
5. L'Osservatorio si riunisce di norma all'inizio di ogni trimestre su convocazione del Presidente o a seguito di richiesta motivata inoltrata da una delle parti firmatarie dell'accordo.
6. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ad ogni buon fine a tutte le parti firma- tarie ed a tutte le Regioni e Province Autonome per gli eventuali incombenti di rispettiva competenza.
7. La partecipazione alle riunioni dei componenti l'Osservatorio non comporta oneri economici ad alcun tito- lo a carico del Ministero della Sanità.
8. Ai lavori possono essere invitati esperti o altri rappresentanti delle parti firmatarie in relazione agli argo- menti trattati.
9. Le Regioni inviano all'Osservatorio copia degli accordi regionali stipulati nelle materie di cui al presente accordo.
10. Ai medici di medicina generale che partecipano alle riunioni dell’Osservatorio consultivo permanente è riconosciuto il rimborso di cui al comma 1 dell’articolo 9 del presente Accordo e con le modalità dallo stesso previste.
Art. 14 – Programmazione e monitoraggio delle attività
1. Ai sensi dell’art. 3-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della popolazione di riferimento, e in virtù della autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità sepa- rata all’interno del bilancio della Azienda, il “Programma delle attività territoriali” nel rispetto delle norma- tive regionali, prevede:
a) le attività di medicina generale previste dal decreto legislativo sopra richiamato all’art. 3-quinquies e dal Piano sanitario nazionale, approvato con il D.P.R. del 23/7/98 - cioè assistenza primaria, continuità assi- stenziale, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi - ed il relativo finanziamento sulla base della quota capitaria di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
b) altre attività territoriali pertinenti la medicina generale e attività intersettoriali, cui partecipa la medicina generale, definite dagli Accordi regionali ed aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.
2. Le attività territoriali riguardanti la medicina generale di cui alla lettera b) del comma 1, sono in particola- re :
a) attività di formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di medicina generale ;
b) prestazioni aggiuntive dei medici di medicina generale, comprese quelle informatiche, di ricerca epide- miologica, statistica, di calcolo di spesa;
c) servizi di supporto alla attività dei medici di medicina generale, di tipo strutturale, strumentale e di per- sonale;
d) potenziamento delle attività distrettuali di assistenza domiciliare di cui al presente Accordo;
e) progetti obiettivo nazionali, regionali ed aziendali;
f) progetti a livello di spesa programmato;
g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficoltà socio-geografica;
h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di medicina generale;
i) produzione di linee guida e protocolli per percorsi diagnostici ed assistenziali;
j) conferenze di consenso nell’ambito del distretto;
k) sviluppo di attività integrate ospedale-territorio;
l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
3. Il finanziamento delle attività indicate al comma 2 è assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indiriz- zo definite a livello regionale, utilizzando:
a) appositi stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina generale non utilizzati negli esercizi precedenti, finalizzati all’attuazione di specifici progetti o programmi individuati dagli accordi regionali ed aziendali;
b) stanziamenti conseguenti alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai medici di medicina ge- nerale;
c) finanziamenti ricevuti da soggetti non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e finalizzati a specifi- ci progetti concernenti la medicina generale;
d) attribuzione della quota capitaria relativa ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del me- dico nella Azienda stessa o in altra Azienda.
4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto dei principi di unitarietà e di inter- settorialità del “Programma delle attività distrettuali”, il Direttore del distretto, unitamente ai propri collabo- ratori, è coadiuvato, per il monitoraggio delle iniziative previste dal Programma stesso concernenti la medi- cina generale, da un medico di medicina generale membro di diritto dell’Ufficio di coordinamento delle atti- vità distrettuali sulla base delle disposizioni regionali in materia e da due rappresentanti dei medici di medi- cina generale xxxxxx tra quelli operanti nel distretto.
5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:
a) l’andamento, per la parte concernente la medicina generale e indicata ai commi 2 e 3, dell’attuazione del Programma delle attività distrettuali e della gestione delle relative risorse;
b) l’appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra medicina generale e medicina specialisti- ca ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all’applicazione di percorsi dia- gnostico-terapeutici concordati, al rispetto delle note della Commissione unica del farmaco (CUF), anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
6. I soggetti di cui al comma 4 assumono iniziative per la promozione di momenti di verifica e revisione di qualità, di conferenze di consenso e per l’applicazione nel distretto dei programmi di attività finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell'art. 72.
7. Le Aziende assicurano la predisposizione di appropriati ed effettivi strumenti di informazione per garan- tire trasparenza all’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 15 – Equipes territoriali
1. In attesa che le Regioni disciplinino il distretto e la sua organizzazione secondo le prescrizioni ed i principi degli articoli 3-quater e 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato, le Regioni stes- se e le Aziende possono prevedere in via sperimentale la istituzione di équipes territoriali, finalizzate alla re- alizzazione di forme di integrazione professionale idonee a collegare l’attività dei singoli operatori tra loro e con gli obiettivi ed i programmi distrettuali, secondo gli indirizzi dei successivi commi.
2. L’ambito distrettuale di riferimento della équipe territoriale, intesa come organismo operativo distrettuale, viene individuato dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e rappresenta l’ambito territoriale di operatività della stessa per lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dal “Pro- gramma delle attività distrettuali”, che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali ed aziendali.
3. L’équipe territoriale è:
a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
b) momento organizzativo della medicina generale e delle altre discipline presenti nel distretto per la eroga- zione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
4. Al fine di assicurare l’intersettorialità e l’integrazione degli interventi socio-sanitari nell’ambito territoriale di riferimento, della équipe territoriale fanno parte le figure professionali ivi operanti deputate a garantire, ai sensi dell’art. 3-quinquies del decreto legislativo già citato:
a) l’assistenza primaria;
b) la continuità assistenziale;
c) la pediatria di libera scelta;
d) l’assistenza specialistica ambulatoriale;
e) la medicina dei servizi;
f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
5. L’intervento coordinato ed integrato della équipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimen- to nelle attività ad alta integrazione socio-sanitaria, quali:
a) prevenzione e cura delle dipendenze da droga, alcool e farmaci;
b) tutela della salute dell’infanzia, della donna e della famiglia;
c) tutela dei disabili ed anziani;
d) patologie in fase terminale;
e) patologie da HIV;
f) tutela della salute mentale;
g) inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
6. L’attività interdisciplinare ed integrata dell’équipe territoriale si realizza mediante la produzione di valu- tazioni multidimensionali e selezionando risposte appropriate alle diverse condizioni di bisogno. Si concre- tizza anche attraverso la predisposizione di un programma di lavoro:
a) finalizzato ad assicurare lo svolgimento delle attività e l’erogazione delle prestazioni previste dalla pro- grammazione sanitaria, quali livelli essenziali ed appropriati di assistenza, da specifici programmi e progetti assistenziali;
b) proposto dagli operatori interessati o dal Direttore del distretto;
c) concordato tra gli operatori interessati e tra questi e il Direttore del distretto;
d) che indichi i soggetti partecipanti, le attività o le prestazioni di rispettiva competenza, i tempi e i luoghi di esecuzione delle stesse;
e) la possibilità di operare modifiche durante la sua esecuzione, i tempi delle verifiche periodiche su even- tuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.
Art. 15-bis – Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse
1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Ser- vizio sanitario nazionale, a:
a) assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali, come previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e dall'art. 14, comma 2, lettera i);
b) ricercare la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili mediante a- dozione di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze scientifiche;
c) operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta secondo le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scien- za e coscienza.
3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n.425, il quale ha stabilito tra l’altro per le pre- scrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di eventuali infra- zioni all’Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto, si applicano le procedure ed i principi di cui ai suc- cessivi commi.
4. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono il caso ai soggetti individuati all’art. 14, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle attività distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da suo de- legato, e da un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda.
5. L’organismo suddetto esamina il caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguen- ti principi:
a) la ipotesi di irregolarità deve essere contestata al medico per iscritto entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la ri- chiesta di essere ascoltato;
b) il risultato dell’accertamento, esaminate le eventuali controdeduzioni e/o udito il medico inte- ressato, è comunicato al Direttore generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.
6. La prescrizione farmaceutica è valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
b) sia stata determinata da un eccezionale stato di necessità attuale al momento della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all’integrità della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
c) sia stata determinata dalla novità del farmaco prescritto e/o dalla novità della nota CUF, o di al- tra legittima norma, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla vendita, dall’emanazione ufficiale della nota CUF o di altra legittima norma.
Art. 15-ter – Struttura del compenso
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), del D. L.vo n. 502/92 come successivamente modificato, la struttu- ra del compenso del medico di medicina generale si articola:
a) quota fissa oraria - in relazione a quanto previsto dai rispettivi capi del presente Accordo - o capita- ria per ciascun soggetto iscritto nella lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni defi- nite dal presente accordo, modulata in rapporto alle classi di età individuate all’articolo 45;
b) una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f) dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo sopra richiamato;
c) una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste nel pre- sente accordo e negli accordi regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.
2. Le modalità di corresponsione dei compensi di cui ai precedenti commi sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi artt. 45, 57, 61, 68, e, per quanto di competenza, dagli Accordi regionali ed aziendali.
Art. 16 - Responsabilità convenzionali e violazioni. Collegio arbitrale.
1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previ- sti dal presente accordo e dagli accordi regionali e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
2. Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) richiamo verbale, per lievi infrazioni comprese quelle occasionali relative alle norme sulla prescrizione e sulla proposta;
b) richiamo con diffida per la ripetizione di lievi infrazioni e per infrazioni di una certa gravità;
c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi per infrazioni di media gravità o per reiterate (oltre la seconda) applicazioni della san- zione di cui alla precedente lettera b);
d) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 6 giorni e non superiore a sei mesi, in particolare per:
• gravi infrazioni anche finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
• omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni di massimale o benefici economici;
• recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento economico;
e) revoca per infrazioni particolarmente gravi compresa quella di cui all'art. 6, comma 2, o per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.
3. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a cono- scenza, e lo sente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 15 giorni dall’invio della contestazione scritta dell'addebito.
4. Il Direttore generale, valutate le controdeduzioni addotte dal medico in sede di difesa, procede all'archi- viazione del caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione. Qualora siano trascorsi inutilmente i 15 giorni dalla convocazione per la difesa o entro tale termine non sia stata ricevuta alcuna controdeduzione, il Direttore generale dà corso alla irroga- zione della sanzione e alla sua notifica all'interessato entro 10 giorni.
5. Il medico, ricevuta la notifica della sanzione, può impugnarla nei confronti del Direttore generale della A- zienda entro 30 giorni dal ricevimento, anche a mezzo di procuratore, chiedendo che la controversia sia sot- toposta al giudizio del Collegio arbitrale.
6. Il Collegio è composto da tre arbitri:
- uno con funzioni di Presidente, individuato nel Presidente dell'Ordine dei medici della provincia capoluo- go di Regione o suo delegato. Nel caso in cui il medico, sottoposto a procedimento, sia iscritto all'Ordine con sede nel capoluogo di Regione il Presidente designato delega, con atto formale, un Presidente dell'Ordine dei medici di altra provincia della Regione;
- uno. nominato dal medico;
- uno nominato dal Direttore generale della azienda, di norma scelto fra i dipendenti della stessa Azienda. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'azienda sanitaria locale di riferimento.
7. Ricevuta l'impugnazione con la richiesta di devolvere al Collegio arbitrale la decisione sulla controversia, il Direttore generale della azienda entro 10 giorni:
- sospende l'applicazione della sanzione;
- individua il membro di nomina aziendale ed acquisisce l'atto di accettazione dell'incarico;
- richiede al Presidente dell'Ordine del capoluogo di Regione il nominativo del Presidente del Collegio;
- il Presidente dell'ordine deve rispondere entro 10 giorni dal ricevimento;
- ricevuta la comunicazione del nominativo del presidente, il Direttore generale dell'azienda costituisce, en- tro 10 giorni, il Collegio arbitrale, dispone la notifica della deliberazione ai membri del Collegio e al medico interessato e la trasmissione di tutti gli atti riguardanti il caso al presidente. Questi convoca entro 8 giorni dal ricevimento della notifica, con allegati gli atti, il Collegio arbitrale.
Le parti hanno diritto di:
- essere ascoltate dal Collegio arbitrale;
- presentare al Collegio ulteriori documenti e memorie inerenti il caso.
8. Il Collegio, udite le parti se ne hanno fatta richiesta e acquisita l'eventuale documentazione dalle stesse prodotta, emette il lodo entro 7 giorni dalla seduta e ne dà comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate.
9. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
10. I termini previsti dal presente articolo sono perentori.
11. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con allegata la relativa documen- tazione compreso l'eventuale deliberato, sono inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 502/92, come successivamente modificato.
12. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 2, lett. d), l'Azienda nomina il sostituto. I com- pensi vengono corrisposti, fin dal primo giorno, al sostituto, fatta salva la corresponsione al medico sostituito dei compensi di cui all'art. 45, lett. A3.
13. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irroga- zione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile.
Art. 17 - Esercizio del diritto di sciopero.
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione.
1. Nel campo dell'assistenza primaria sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge n. 146/1990, art. 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza domiciliare integrata, nonché le forme di assistenza do- miciliare programmata a malati terminali.
2. Nel campo della continuità assistenziale e dell'emergenza sanitaria territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1 per quanto di competenza, sono prestazioni indispensabili gli interventi di cui agli artt. 52 e 65, limitatamente agli aspetti diagnostici e terapeutici.
3. Le prestazioni di cui ai commi 1 e 2, in caso di sciopero della categoria dei medici di medicina generale convenzionati, continuano ad essere erogate con le procedure e secondo le modalità di cui ai commi 4, 6 e 7.
4. Il diritto di sciopero dei medici di medicina generale convenzionati è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
5. I medici di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 16.
6. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
a) nel mese di agosto;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, na- zionali e referendarie;
c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
7. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si in- tendono immediatamente sospesi.
8. In conformità agli accordi di cui al comma successivo le Aziende individuano, in occasione degli scioperi dei medici di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso, comunicando cinque giorni prima della data di effettuazione dello sciopero, i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguen- te sostituzione nel caso sia possibile.
9. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'ac- cordo sono stabiliti, relativamente agli addetti della continuità assistenziale e dell’emergenza sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri per la determinazione di contingenti di personale medico da eso- nerare dalla partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuità delle prestazioni di cui al comma 1, nonché per la loro distribuzione territoriale.
Art. 18 - Durata dell’accordo.
1. Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31.12.2000.
1. La libera scelta del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 833/78, nei limiti oggettivi dell'organizzazione sanitaria.
2. Agli effetti del precedente comma l'assistenza primaria è organizzata in via prioritaria per ambiti comuna- li, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
3. Le regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni o distretti.
4. Ciascuna Azienda, anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui all'art. 3, cura la tenuta degli e- lenchi dei medici convenzionati per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell'esercizio della scelta del medico da parte del cittadino, sono articolati nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.
5. L'ambito territoriale ai fini dell'acquisizione delle scelte deve comprendere popolazione non inferiore a
5.000 abitanti. Per motivi geografici, di viabilità, di distanza tra comuni, di difficile percorrenza delle vie di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre valide condizioni, le Regioni pos- sono individuare ambiti territoriali con popolazione inferiore a 5.000 unità ma comunque mai inferiore a 3.500.
6. Nei comuni comprendenti più Aziende, per la determinazione del rapporto ottimale si fa riferimento alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di cui al comma 9.
7. La determinazione del numero dei medici iscrivibili in comuni comprendenti più Aziende, viene determi- nata sommando i medici iscrivibili in ciascuna Azienda Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di ciascuna Azienda, inferiori a 500 abitanti, possono con- correre, sommandosi, alla determinazione di carenza di medici nell’intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto più elevato.
8. Il medico operante in un comune comprendente più Aziende, fermo restando che può essere iscritto nell'e- lenco di una sola Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
9. Ferma restando la facoltà delle Regioni di disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina gene- rale secondo parametri diversi definiti nell'ambito degli accordi regionali, ai sensi dell'art. 8, lett. h), decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, per ciascun ambito territoriale, definito ai sensi del comma 3, può essere iscritto soltanto un medico per ogni 1000 residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di età compresa tra 0 e 14 anni, risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
10. Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma preceden- te, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali già dichiarate ed esi- stenti alla data di pubblicazione del presente Accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 25 a carico dei singoli medici già iscritti nell'elenco. Per l'applicazione delle norme in materia di rapporto ottimale si ri- chiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B.
11. Ai fini della determinazione dei medici iscrivibili nell’elenco, l’Azienda, utilizzando l’elenco di cui all’art. 30 comma 4, scorpora dalla popolazione di riferimento per la determinazione del rapporto ottimale (come definita al precedente comma 9) tutti quei cittadini che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, pur essendo anagraficamente residenti nell’ambito territoriale, abbiano effettuato la scelta del medico in altro ambito territoriale dell’Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta.
12. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con ol- tre 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi del successivo articolo 20, comma 1, sentito il Comitato Consultivo di Azienda, deve esser comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale, ad opera prio- ritariamente, nell’ordine di inserimento, degli ultimi medici inseriti.
13. Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa rife- rimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
14. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica, si trova inseri- to, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
15. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con le Organizza- zioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate specifiche e pe- culiari modalità di determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti, anche sulla base del nume- ro medio di assistiti in carico ai medici già inseriti e della effettiva capacità ricettiva del relativo ambito terri- toriale e previo parere del Comitato aziendale.
Art. 20 - Copertura degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria.
1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria individuati rispetti- vamente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 19.
2. In sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l’assistenza ambulatoriale.
3. La indicazione di cui al precedente comma 2 costituisce vincolo alla apertura di uno studio di assistenza primaria nella zona indicata, vincolo che si protrae per un periodo di anni 3 dall’iscrizione nell'elenco, tra- scorso il quale, a richiesta del medico interessato, l’Azienda, nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, in- dica la zona stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1:
a) i medici che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria della regione che ha pubblicato gli ambiti territoriali carenti e quelli già inseriti in un elenco di assistenza primaria di altra regione, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino iscritti, rispettivamente, da almeno due anni e da almeno quattro anni nel- l'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attività di continuità assisten- ziale. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In ca- so di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento.
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
5. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione, o al soggetto da questa individuato, apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q o Q/3.
6. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte- stante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a ti- tolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema alle- gato sub lettera "L".
7. Al fine del conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti i medici di cui alla lettera b) del precedente comma 4 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all'art. 2;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono ab- biano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
8. Le graduatorie per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell’anzianità e dei punteggi relativi ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
9. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, dei medici aventi tito- lo, secondo la graduatoria, al conferimento degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la sede indi- cata dall’Assessorato regionale alla sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all’incarico.
11. Il medico oggettivamente impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma, indicando nello stesso l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli ambiti territoriali dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal caso gli sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli avrà indicato.
12. La Regione, o il soggetto da questa individuato, interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del comma 4 in base alla anzianità di iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza pri- xxxxx; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso com- ma 4 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 7 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 3 del presente Accordo.
13. L’anzianità di iscrizione negli elenchi a valere per l’assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 4, lettera a), è determinata sommando:
a) l’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della assistenza primaria della Regione, detratti i pe- riodi di eventuale cessazione dell’incarico;
b) l’anzianità di iscrizione nell’elenco di provenienza, ancorché già compresa nell’anzianità di cui alla lette- ra a).
14. La Regione che attribuisce l’incarico ai sensi del comma 4, lettera a) ad un medico proveniente da altra Regione comunica alla regione di provenienza l’avvenuto conferimento dell’incarico ai fini di quanto previ- sto dal successivo comma 17.
15. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adotta- re procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
16. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini del conferimento degli incarichi di assistenza prima- ria, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1.
17. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale carente avvalendosi della facol- tà di cui al comma 4 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
18. La Regione può individuare e assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.
Art. 21 - Instaurazione del rapporto convenzionale.
1. Il medico interpellato ai sensi dell'art. 20 deve, a pena di decadenza, indicare e dichiarare, in sede di con- vocazione, l’ambito territoriale per il quale accetta l’incarico.
2. La Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, invia gli atti relativi all’Azienda interessata, la quale conferisce l'incarico a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3, con provvedimento del Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ricevimento dal quale decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 10, deve:
- aprire nell’ambito territoriale carente assegnatogli, tenuto conto delle eventuali prescrizioni di cui all’articolo 20, comma 2, uno studio professionale idoneo secondo le prescrizioni di cui all'art. 22 e darne comunicazione alla Azienda;
- richiedere il trasferimento della residenza nelle zona assegnatagli, se risiede in altro Comune;
- iscriversi all'Albo Professionale della provincia in cui gravita l’ambito carente assegnatogli, se è iscritto in altra provincia. In tal caso è sufficiente documentare la presentazione della domanda di trasferimento dal- l'Ordine di provenienza.
4. Le Aziende avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consenti- re, sentito il Comitato ex art. 11, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dello studio l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica dell'idoneità dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di cui all'art. 22 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.
6. Le procedure di cui al comma 5 si applicano anche nei casi di apertura di ulteriori studi professionali, per l’espletamento dell’attività convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del medesimo ambito ter- ritoriale e nel caso di variazione di ubicazione dello studio convenzionato per l’assistenza primaria in altro locale all’interno del medesimo ambito territoriale.
7. L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza dell’iscrizione nell’elenco e della autorizzazione ad acquisire le scelte degli assistiti, con la comunicazione della Azienda attestante l'idoneità dello studio oppure alla scadenza del termine di 15 giorni di cui al comma 5, qualora la Azienda non proce- da alla prevista verifica di idoneità. E' fatta comunque salva la facoltà delle Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneità dello studio.
8. Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'e- lenco relativo all’ambito territoriale carente della Azienda che ne gestisce la posizione amministrativa.
9. Al fine di favorire l'inserimento di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda può, su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un ambulatorio pubblico e- ventualmente disponibile. L’ammontare e le modalità di compensazione delle spese per l’uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell’ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite determinazioni da concordarsi nell’ambito degli Accordi Regionali di cui al Capo VI.
10. Fatte salve diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto convenzionale il medico può essere autorizzato dalla Azienda a trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito territoriale di contiguità, previo parere favorevole del Comitato di cui all’art. 11 del presente Accordo e purché tale trasferimento non comporti alcun disservizio nell’erogazione dell’assistenza.
11. Al medico è fatto divieto di esercitare le attività convenzionate ai sensi del presente accordo in studi pro- fessionali collocati fuori dall’ambito territoriale nel cui elenco egli è iscritto, escluso il caso di cui all'art. 19, comma 14.
12. Al medico, al quale sia stato definitivamente conferito l’incarico ai sensi del presente articolo, è consenti- ta, per il valore di diffusione capillare dell’assistenza sanitaria di cui al presente Accordo e per il migliora- mento della qualità di tale assistenza, l’apertura di più studi per l’esercizio dell’attività convenzionata di as- sistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell’ambito territoriale nel cui elenco il medico è iscritto.
Art. 22 - Requisiti e apertura degli studi medici.
1. Lo studio del medico di assistenza primaria è considerato presidio del Servizio sanitario nazionale e con- corre, quale bene strumentale e professionale del medico, al perseguimento degli obiettivi di salute del Ser- vizio medesimo nei confronti del cittadino, mediante attività assistenziali convenzionate e non convenziona- te retribuite. Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza prima- ria, oltre che ai fini della corresponsione del concorso alle spese per l'erogazione delle prestazioni del servi- zio cui all'art. 45, ciascun medico deve avere la disponibilità di almeno uno studio professionale nel quale esercitare l'attività convenzionata. Lo studio del medico di medicina generale è uno studio professionale pri- vato che, destinato in parte allo svolgimento di un pubblico servizio, deve possedere i requisiti previsti dai seguenti commi.
2. Lo studio del medico convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illumina- zione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
3. Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di studio medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
4. Se lo studio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche o sanitarie soggette ad autoriz- zazione, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
5. Lo studio professionale del medico iscritto nell’elenco, salvo quanto previsto in materia di orario di conti- nuità assistenziale, deve essere aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente dal lu- nedì al venerdì, secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alle ne- cessità degli assistiti iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza. In relazione a particolari esigenze assistenziali l’Azienda può richiedere, previo parere del Comitato aziendale di cui all’art. 11, la revisione dell’orario.
6. Il suddetto orario con il nominativo del medico, da comunicare alla Azienda, deve essere esposto all'in- gresso dello studio medico; eventuali variazioni devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
7. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
1. Il medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'ob- bligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto giorno dall'i- nizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi. Il sostituto deve dichiarare di non trovarsi in situazione di incompatibilità pre- vista dall’articolo 4, salvi diversi accordi regionali che stabiliscono anche il limite delle scelte che possono es- sere poste a carico del medico sostituto.
2. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del medico sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le attività previste dal presente Accordo.
3. Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al medico sostitui- to che provvede secondo quanto previsto al comma 4; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente al medico che effettua la sostituzione, purché abbia i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei convenzionati e secondo il trattamento economico previsto per il medico sostituito.
4. I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono disciplinati dalla norme del regolamen- to allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale, compresa la relativa documentazione.
5. Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa essere effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi allo stesso so- no corrisposti secondo il trattamento economico previsto per la medicina generale.
6. Il medico, che non riesca ad assicurare la propria sostituzione, deve tempestivamente informarne la A- zienda, la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 2, e secondo l'ordine della stessa, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito di iscrizione del medico sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 12.
7. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
8. Tranne che per i motivi di cui all’art. 5, commi 1, 2 e 3, del presente Accordo e per mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico, sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
9. Quando il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le Aziende possono liquidare tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
10. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui al comma 6.
11. Le scelte del sanitario colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al medico sospeso, sal- vo che i singoli aventi diritto avanzino richiesta di variazione del medico di fiducia; variazione che in ogni caso, non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
12. L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta l'iscrizione del medico nell'elenco, anche se determina l'assunzione di tutti gli obblighi professionali previsti dal presente Accordo, dagli accordi Re- gionali e da quelli Aziendali.
13. In caso di decesso del medico convenzionato, l’Azienda provvede alla nomina del sostituto. Qualora il medico fosse già sostituito, il sostituto già incaricato al momento del decesso può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti in carico al medico deceduto per non più di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
Art. 24 - Incarichi provvisori.
1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, la Azienda, sentito il Comitato ex art. 11, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a otto mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento, e non può comunque essere rinnovato allo stesso medi- co prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sua cessazione. Al medico di cui al presente comma sono corri- sposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della fascia iniziale di anzianità di cui all'art. 45, lettera A.
3. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 25.
4. Ai medici di cui al precedente comma 1 che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio la Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
5. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al precedente comma 1, la Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della ne- cessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interes- sato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenu- to opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
Art. 25 - Massimale di scelte e sue limitazioni
1. I medici iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unità.
2. I medici che avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale di 1.500 scelte gra- dualmente mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.
3. Eventuali deroghe al massimale individuale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta del- l'Azienda e sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 11, in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi del punto 5, comma 3, dell'art. 48 della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comun- que a mesi sei.
4. Nei confronti del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi, svolga altre attività orarie compatibili con tale iscrizione, il massimale di scelta è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività, tenuto conto del disposto dell’articolo 44 del presente Ac- cordo in materia di libera professione strutturata. Per quanto riguarda i medici della continuità assistenziale, della medicina dei servizi e dell’emergenza sanitaria territoriale si applicano le limitazioni previste dai ri- spettivi Capi.
5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario compatibili con quelle di cui al presente Accordo e per attività di libera professione strutturata si ritie- ne convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 1.500 scelte per 40 ore settimanali.
6. I medici possono autolimitare il proprio massimale, che non può essere inferiore a 1.000 scelte, fatte salve autolimitazioni inferiori già esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e fino a che le singole posizioni soggettive restino immutate. Il massimale derivante da autolimitazione non è modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione
7. Ai medici che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16, del D.L. n. 324/93, convertito nella legge
n. 423/93, è consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l’assistenza primaria nell’ambito territoriale di provenienza (ambito nel quale essi erano convenzionati al momento dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni e nei limiti previsti dalla orga- nizzazione sanitaria, così come disposto dal precedente articolo 19.
8. Ai medici di cui all’art. 6, comma 1, del D.L. 14.6.93 n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.93, n. 296 che accettano l’incarico di cui al precedente art. 20, è consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte.
9. Ai medici di cui al comma 8, che alla data di pubblicazione del presente Accordo detenevano un numero di scelte superiore a 500 è fatto divieto di acquisire ulteriori scelte. Per tali medici l’Azienda dispone il rien- tro nei limiti del massimale di cui al comma 8 mediante la sospensione dell’attribuzione di nuove scelte.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ai medici che, soggetti alla norma relativa, rinun- ciano all’incarico compatibile entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo.
11. Lo svolgimento di altre attività, anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del medico, a livello ambula- toriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
1. La costituzione e lo svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
2. Il rapporto di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla reciproca conoscenza e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico e cittadino, le Aziende promuovono, sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rap- presentative, una corretta informazione agli assistiti sulla opportunità di avviare preliminarmente alla scelta una diretta conoscenza del medico e, a margine della scelta effettuata, la informazione sullo status del medi- co, sul suo curriculum personale e professionale, sulle caratteristiche della attività professionale (ubicazione ed orario dello studio, aderenza a forme associative, ecc.).
3. Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione, sceglie direttamente per sé e per i propri familiari o soggetti anagraficamente conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti nell'elenco, defi- nito ai sensi dell'art. 19, relativo all'ambito territoriale di residenza.
4. L’Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 11 e acquisita l’accettazione del medico di scelta, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente quando la scelta sia o diventi obbligata, oppure quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
5. La scelta per i cittadini residenti ha validità annuale, salva revoca nel corso dell'anno, ed è tacitamente rin- novata.
6. Per i cittadini non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico della Azienda di provenienza del cittadino. La scelta è espressamente prorogabile.
7. Per i cittadini extracomunitari in regola con le norme in materia di soggiorno sul territorio italiano, la scel- ta è a tempo determinato da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 2 anni, nel rispetto dei tempi di validità dei permessi di soggiorno. Anche tale scelta è espressamente prorogabile.
8. Il figlio, il coniuge e il convivente dell'assistito già in carico al medico di medicina generale possono effet- tuare la scelta a favore dello stesso medico anche in deroga al massimale o quota individuale, purché anagra- ficamente facenti parte del medesimo nucleo familiare.
9. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in nessun caso il 5% del massimale indi- viduale del medico, fermo restando quanto previsto dell’art. 25, comma 2.
Art. 27 - Revoca e ricusazione della scelta.
1. L'assistito che revoca la scelta ne dà comunicazione alla competente Azienda. Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
2. Modalità per garantire la continuità dell’assistenza tra medico revocato e medico scelto, nel primario inte- resse del cittadino, sono disciplinate nell’ambito degli Accordi regionali.
3. Il medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale revoca deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 502/92 e successive mo- dificazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.
4. Non è consentita la ricusazione quando nel Comune non sia operante altro medico, salvo che ricorrano ec- cezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 11.
5. I medici che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
6. Il medico di assistenza primaria può comunicare all’Azienda l’avvenuto decesso del proprio assistito del quale egli abbia certificato la morte, salvo verifica presso l’anagrafe comunale di residenza dell’assistito de- ceduto, ai fini della revoca della relativa scelta e di una sollecita operazione di aggiornamento degli elenchi del medico interessato.
1. Le scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 526/1982, vengono temporaneamente sospesi dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della reiscrizione de- gli stessi nei suddetti elenchi anche in deroga al massimale individuale. A tal fine le Aziende istituiscono apposito separato elenco dei cittadini ai quali sia stata revocata d’ufficio la scelta, onde facilitarne la riattri- buzione automatica.
2. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di cui al precedente comma, gli effetti economici della stessa decorrono dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico è tenuto alla assi- stenza del cittadino temporaneamente sospeso dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
3. La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'A- zienda è tenuta a comunicare al medico interessato la revoca per decesso entro un anno dall'evento.
4. In caso di trasferimento di residenza l'Azienda presso la quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta co- munica tale circostanza all'Azienda di provenienza del cittadino stesso perché provveda alla revoca con de- correnza dalla data della nuova scelta. Le Aziende che aggiornano l'archivio assistiti utilizzando le informa- zioni anagrafiche dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio. L'Azienda è tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino interessati entro 3 mesi dal- l'evento. Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno della Azienda e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi regionali. Nel caso in cui l’ambito comunale sia comprensivo di più Aziende si intende per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
5. Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato. Tali comunicazioni sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
6. Ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d’ufficio di cui al presente articolo, la Azienda è tenuta ad inviare al medico interessato, in uno con la comunicazione del previsto importo da ripetere, il tabulato nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca, completo della causa e della decorrenza della revoca me- desima.
7. Avverso alla richiesta di ripetizione il medico interessato può opporre motivato e documentato ricorso en- tro 15 giorni dalla sua comunicazione ed il Direttore Generale assume la propria deliberazione in merito en- tro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
8. Qualora l’importo complessivo richiesto dalla Azienda sia superiore al 20% dell’ammontare degli emolu- menti mensili, l'Azienda può dare corso a conguaglio negativo solo in presenza di accordo in tal senso con il medico interessato.
9. La ripetizione delle somme o l’applicazione del conguaglio negativo hanno corso nella misura massima del 20% per cento dei compensi mensili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
Art. 29 - Scelta, revoca, ricusazione: effetti economici
1. Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la ricusazione e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o dal primo giorno del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese.
2. Il rateo mensile dei compensi è frazionabile in trentesimi ai fini del pagamento di eventuali frazioni di me- se, quando le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.
3. La cessazione per sopraggiunti limiti di età da parte del medico produce effetti economici dal giorno di compimento dell'età prevista.
4. Le operazioni di aggiornamento dell’elenco degli assistiti rispetto alla scelta e alla revoca sono svolte in tempo reale, qualora siano realizzabili in base alla possibilità di utilizzo di procedure informatiche.
Art. 30 - Elenchi nominativi e variazioni mensili
1. Entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano ai medici l'elenco nominativo delle scel- te in carico a ciascuno di essi alla data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
2. Le Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo nu- merico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle di- chiarazioni di scelta o revoca.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico e senza al- cun onere a suo carico.
4. Le Aziende istituiscono un elenco separato delle scelte operate dai cittadini in favore di medici convenzio- nati in ambiti territoriali della stessa Azienda diversi da quello di residenza dell’assistito, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del presente Accordo.
5. Tale elenco è utilizzato ai fini della determinazione del rapporto ottimale e della individuazione della ca- renza di medici, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 11, del presente Accordo.
Art. 31 - Compiti del medico con compensi a quota fissa
1. L'inserimento negli elenchi di cui all'art. 19, comma 4, determina, relativamente all'ambito territoriale di iscrizione di ciascun medico e nei confronti dei cittadini che lo scelgono, l'affidamento al medico stesso della responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito che si estrinseca in compiti diagnostici, terapeutici, riabilitativi, preventivi individuali e familiari, e di educazione sanitaria i quali sono espletati attraverso interventi ambulatoriali e domiciliari finalizzati al soddisfacimento dei relativi bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza.
2. I compiti del medico, remunerati con una quota fissa per assistito ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, comprendono:
a) le visite domiciliari ed ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico. Al fine di migliorare lo standard delle prestazioni il medico si avvale di supporti tecnologici diagnostici e terapeutici sia nel proprio studio sia a livello domiciliare;
b) il consulto con lo specialista e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza e di dimissione del proprio paziente, in quanto atti che attengono alla professionali- tà del medico di medicina generale;
c) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale ad uso del medico e ad utilità dell'assisti- to, quale strumento tecnico professionale che, oltre a migliorare la continuità assistenziale, consenta al medi- co di collaborare ad eventuali indagini epidemiologiche mirate e a quanto previsto dagli accordi regionali;
d) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
e) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Mini- stro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta del- l'autorità scolastica competente;
f) la certificazione per l'incapacità temporanea al lavoro.
3. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico:
a) l’adesione alle sperimentazioni delle équipes territoriali di cui all’art. 15;
b) lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale non- ché del corretto uso del farmaco nell’ambito della quotidiana attività assistenziale, fatta salva la partecipa- zione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale, nei confronti dei cittadini attraverso la loro sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:
• l’osservanza di comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
• la donazione di sangue, plasma e organi;
• la cultura dei trapianti;
• il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;
• l’esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione a particolari condizioni di malattia;
• la necessità di un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal Servizio sanitario nazionale.
c) obbligo di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell’ambito di campagne vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalle Aziende, con modalità concordate;
d) l’adesione ai programmi di attività e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli program- mati di spesa, concordati a livello regionale e aziendale con le organizzazioni sindacali maggiormente rap- presentative. Tali accordi prevedono le modalità di attuazione dei programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.
Art. 32 - Compiti del medico a quota variabile di compenso, con compensi aggiuntivi
1. Il medico è tenuto a svolgere, oltre ai compiti indicati dal precedente articolo 31, compiti anch’essi finaliz- zati al soddisfacimento di bisogni sanitari correlati ai livelli essenziali e uniformi di assistenza, remunerati con una quota variabile del compenso, aggiuntiva rispetto a quella prevista dall’art. 31.
2. I compiti di cui al presente articolo sono:
a) assistenza programmata al domicilio dell'assistito, anche in forma integrata con l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G" e "H";
b) assistenza programmata nelle residenze protette e nelle collettività, sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 39, lett. c);
c) le prestazioni aggiuntive di cui all’allegato “D”;
d) assistenza in zone disagiatissime, comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali di cui all'art. 45, lettera. “C2”, comma 2;
e) visite occasionali, secondo l'art. 43, comma 4.
Art. 33 - Visite ambulatoriali e domiciliari
1. L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
2. La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta perven- ga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta venga recepita dopo le ore dieci, la visita dovrà essere effettuata entro le ore dodici del giorno successivo.
3. A cura della Azienda e del medico di medicina generale tale regolamentazione è portata a conoscenza de- gli assistiti.
4. La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.
5. Nelle giornate di sabato il medico non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad esegui- re le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonché‚ quelle, eventualmente non an- cora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
6. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
7. Particolari necessità assistenziali relative alla effettuazione delle visite domiciliari e all’accesso agli studi professionali - collegate alla reperibilità del medico, all’orario di ambulatorio e alla richiesta delle visite do- miciliari – possono essere oggetto di accordi regionali al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni.
Art. 34 - Consulto con lo specialista
1. Il consulto con il medico specialista può essere attivato dal medico di medicina generale qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
2. Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal medico di medicina generale presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
3. Il consulto, previa autorizzazione della Azienda, può essere attuato, su richiesta motivata del medico di famiglia, anche presso il domicilio del paziente.
4. Il medico di famiglia o lo specialista concordano i modi ed i tempi di attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
5. Qualora lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente, può mettersi in contatto con il medico di famiglia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo pos- sesso.
Art. 35 – Rapporti tra il medico di famiglia e l’ospedale
1. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o più presidi ospe- dalieri, previo accordo tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale ex art. 11 e il Direttore sani- tario, d'intesa col dirigente medico di cui all'art. 47, adottano, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 15- decies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazio- ne, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
b) le modalità di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in relazione all’andamento della xxxxx- za e alle problematiche emergenti in corso di ricovero;
c) il rispetto da parte dei medici dell’ospedale delle norme previste in materia prescrittiva dalle note CUF e delle disposizioni in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto Ministeriale 329/99 e successive modificazioni;
d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dei controlli programmati entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione per le indagini da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.
2. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l'assistenza del paziente a domicilio.
3. In caso di trasferimento dell’assistito presso il proprio domicilio in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze del reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del paziente, il diri- gente del reparto concorda col medico di famiglia gli eventuali interventi di supporto alla degenza domici- liare ritenuti necessari, anche nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza domiciliare integrata o programmata.
4. In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ri- tenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
5. Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra i medici del presidio ospedaliero ed i medici di medicina generale convenzionati, può essere istituita a livello aziendale, da parte del Direttore Ge- nerale della Azienda USL o ospedaliera, una commissione, con funzioni di supporto alla Direzione Generale, composta dai medici di medicina generale presenti nei vari Uffici di coordinamento delle attività distrettuali, medici ospedalieri e funzionari dirigenti medici della Azienda, con il compito di esaminare e proporre ade- guate soluzioni ad eventuali cause di disservizio e di conflitto nei rapporti tra ospedale e territorio.
6. In particolare sulla base di indirizzi regionali l’Azienda promuove e realizza, d’intesa con i sindacati mag- giormente rappresentativi e con le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli adempimenti necessari a ren- dere trasparenti i meccanismi di inserimento dei cittadini nelle liste d’attesa dei ricoveri ordinari, dei ricoveri d’elezione, dei ricoveri in day hospital. Promuove inoltre criteri e condizioni di equità nella realizzazione delle liste d’attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ospedaliera.
7. Le finalità di cui al comma 6 sono realizzate anche avvalendosi della commissione di cui al comma 5.
Art. 36 - Assistenza farmaceutica e modulario
1. La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale, così come riclassificato dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il medico può dar luogo al rilascio della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
3. Le parti firmatarie del presente accordo possono concordare a livello regionale sperimentazioni riguardan- ti modalità e procedure, compresa la multiprescrizione nel rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazio- nale riguardante la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei medici e alleviare i disagi dei cittadini ol- tre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
4. Sulla ricetta di cui al decreto ministeriale n. 350/1988 il medico annota il diritto dell'esenzione dal paga- mento della quota a carico secondo le norme vigenti. Eventuali particolari modalità di annotazione del dirit- to, o meno, all'esenzione e di quant'altro necessario, anche legate alle metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con accordi regionali.
5. Il diritto all'esenzione del ticket è regolato nelle forme di legge per le esenzioni da reddito. Nelle altre for- me la esenzione è attestata dalla Azienda ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 20 maggio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico di assistenza primaria alla Azienda. L'erogazione ed il relativo even- tuale frazionamento sono disposti dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla regione.
7. La prescrizione farmaceutica in caso di urgenza terapeutica o di necessità e di dimissione ospedaliera in orari coperti dalla continuità assistenziale è compilata anche dai medici dipendenti e dagli specialisti con- venzionati interni, secondo le disposizioni di cui all’art. 15-decies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifi- cazioni.
8. La prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del S.S.N. può essere effettuata solo nei confronti dei cittadini che abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico di medicina generale.
Art. 37 - Richiesta di indagini specialistiche, proposte di ricovero o di cure termali
1. Il medico di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita, indagine specialistica, presta- zione specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
2. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 34.
3. Il medico può dar luogo al rilascio della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
4. Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.
5. Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste su modulario idoneo a consentire al cittadino la diretta esecuzione della prestazione o indagine richiesta, nel rispetto del disposto dell’art. 15-decies del D.L.vo n. 502/92 e suc- cessive modificazioni, e tale da consentire di individuare il medico prescrittore e, con immediatezza, la sua area di appartenenza.
6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica, limitatamente alle presta- zioni optometriche, attività dei servizi di prevenzione e consultoriali.
7. Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in attuazione dei precedenti commi 5 e 6, le Aziende emanano norme per la prescrizione diretta sul ricettario regionale da parte dello specialista di even- tuali indagini preliminari agli esami strumentali, di tutti gli approfondimenti necessari alla risposta al quesi- to diagnostico posto, degli accertamenti preliminari a ricoveri o a interventi chirurgici, nonché della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla dimissione o dalla consulenza specialistica. Trascorso tale termine i controlli programmati saranno proposti al medico di medicina generale.
8. Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate, anche al fine dell'applicazione degli ac- cordi relativi al rispetto dei livelli di spesa programmati.
9. La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal medico curante (allegato E) che riporti i dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
10. Il modulario di cui all'art. 36, salvo il disposto del successivo art. 38, è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni spe- cialistiche, nonché per le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.
11. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6, del Decreto Ministeriale 30 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 209 dell’8 settembre 1997, le indagini preliminari al ricovero pro- grammato in strutture pubbliche o private accreditate, non facenti parte del percorso diagnostico attivato au- tonomamente dal medico di assistenza primaria e direttamente riconducibili al DRG previsto, non sono og- getto di prescrizione da parte del medico stesso sul modulario del SSN.
Art. 38 - Certificazione di malattia per i lavoratori
1. Le certificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali modifiche degli stessi concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80. La certi- ficazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi fa parte dei compiti di cui all’art. 31, comma 3.
2. Le certificazioni relative ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti da prestazioni sanitarie eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non è tenuto alla trascrizione.
Art. 39 - Assistenza domiciliare programmata
1. L'assistenza domiciliare programmata, erogata anche secondo indirizzi e modalità operative definiti a li- vello regionale costituisce, come previsto dall’art., 32 comma 2, livello assistenziale da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli elenchi. Le seguenti forme di assistenza domiciliare programmata, devono essere, comunque, assicurate con interventi a domicilio di:
a) assistenza domiciliare integrata (ADI);.
b) assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
c) assistenza domiciliare nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).
2. L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al comma 1, lettere a) e b), è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H); l'istituto di cui lettera c) è disciplinato nell'ambito degli accordi ri- messi alla trattativa regionale.
3. Le Regioni, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali della medicina generale maggiormente rap- presentative a livello Regionale, possono disciplinare diversamente le forme di assistenza domiciliare di cui alle lettere a) e b).
Art. 40 – Forme associative dell’assistenza primaria
1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni.
2. Al fine di:
a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di ac- cesso ai diversi servizi della Azienda,
b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, an- che attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta preva- lenza individuate concordemente a livello aziendale,
c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integra- zione professionale tra medici,
d) perseguire il coordinamento funzionale dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le at- tività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 15, se costituite,
e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici as- sociati svolgono a rotazione attività concordate,
f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale,
g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica,
i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secon- do i principi, le tipologie e le modalità indicate ai successivi commi.
3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in:
a) forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi;
b) forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanente- mente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le mo- dalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali:
a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti;
b) l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei pro- pri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti;
c) della forma associativa possono far parte:
• medici che svolgono l'attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, esclusi quelli di cui all’art. 25, comma 8, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 19 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e);
• medici di continuità assistenziale;
• medici pediatri di libera scelta;
d) La sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti;
e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Re- gionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali di cui al Capo VI disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo.
f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6;
g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito e del relativo rapporto fidu- ciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico;
h) nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incen- tivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, parteci- pazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana;
j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 22, gli orari dei singoli studi devono esse- re coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un ar- co di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva acces- sibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 22, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dal com- ma 5 dell’art. 33 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal capo III del pre- sente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle ri- chieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico;
k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domici- liare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgen- za, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è ti- tolare;
m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma associativa senza la preventiva accet- tazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
n) all'interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sosti- tuzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggior- namento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della profes- sionalità;
o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa;
p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli o- biettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa pro- grammati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito;
q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distret- to e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle at- tività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confron- ti della Azienda e dell’Ordine dei medici;
r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri:
• per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici;
• per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 12.
s) l’Azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità ed, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore Generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto co- stitutivo.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto delle norme in materia di libera professione previste dal presente Accordo, non possono far parte delle forme associative di cui al successivo comma 6 i medici di assistenza primaria che svolgano attività di libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto dall’art. 44, com- ma 5.
6. Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono:
A. La medicina in associazione.
B. La medicina in rete.
C. La medicina di gruppo.
7. Oltre alle condizioni previste dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza per:
a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'arti- colazione territoriale del distretto;
b) chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00;
c) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all’art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
d) la condivisione e implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza;
e) la realizzazione di momenti di revisione della qualità delle attività e della appropriatezza prescrittiva interna all'associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli o- biettivi dichiarati dall'associazione.
8. La medicina in rete, oltre al rispetto delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per:
a) distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria, non vincolati a sede unica, coerenti con l'arti- colazione territoriale del distretto. Possono essere presenti, inoltre, uno o più studi nel quale i medici as- sociati svolgano a rotazione attività concordate;
b) gestione della scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compati- bili;
c) collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici tali da consentire l’accesso alle in- formazioni relative agli assistiti dei componenti l’associazione;
d) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, per il colle- gamento con i centri di prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati epidemiologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonché per la realizzazione di momenti di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva interna alla associazione e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi di- chiarati dalla associazione;
e) chiusura pomeridiana di uno degli studi della rete non prima delle ore 19,00;
f) numero dei medici associati non superiore a quelli del relativo ambito territoriale di scelta di cui all’art. 19 del presente Accordo e comunque non superiore a 10. Tale limite non opera, ed è elevato di 4 unità, quando nell’ambito di cui sopra, una volta costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova.
9. Oltre alle condizioni previste al comma 4, la medicina di gruppo si caratterizza per:
a) sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici pos- sano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l’istituto della medicina di gruppo;
b) presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno alla metà dei medici componenti il gruppo stesso, con possibilità di un uso promiscuo degli stessi, sia pure in orari differenziati. Il numero degli studi di cui sopra viene arrotondato alla unità superiore in caso di coefficiente frazionale nel relati- vo calcolo;
c) utilizzo, per l’attività assistenziale, di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni;
d) utilizzo da parte dei componenti il gruppo di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
e) gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti;
f) utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili;
g) utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, predisposto per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l’eventuale trasmissione dei dati epide- miologici o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da appositi Accordi regionali e/o azienda- li, nonché per la realizzazione di attività di revisione della qualità e della appropriatezza prescrittiva in-
terna alla forma associativa e per la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati della forma associativa;
h) numero di medici associati non superiore a 8.
10. I medici di assistenza primaria convenzionati ai sensi del presente Accordo possono aderire a forme as- sociative di cui al comma 3 lettera b), anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria apparte- nenti alla stessa Azienda, ferma restando l'appartenenza funzionale per i compiti convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta.
11. Per essere riconosciute quali forme associative di cui al comma 3, lettera b), della medicina generale con- venzionata ai sensi del presente Accordo, le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali previsti al com- ma 0, xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x), x) e prevedere l’organizzazione dell’attività dei propri medici as- sociati, secondo gruppi relativi ai rispettivi ambiti territoriali di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi alle condizioni normative previste dalle lettere c), e), o) ed alle condizioni previste dal comma 8.
12. Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono essere associati medici aderenti a forme as- sociative tra quelle di cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti economici, fermo restando il disposto di cui alla f) del comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo.
13. Nell’ambito degli Accordi regionali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi, possono esse- re individuate forme organizzative, caratteristiche aggiuntive, attività integrative per le forme associative di cui al presente articolo, definendone anche i relativi compensi integrativi.
14. I medici di medicina generale, per l'espletamento dei compiti e delle prestazioni previste dal presente Ac- cordo, da Accordi regionali o aziendali, nonché delle attività libero professionali consentite, possono avva- lersi di strutture e servizi forniti dalle società definite alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, in par- ticolare per quanto concerne:
a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori;
b) beni strumentali;
c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;
d) servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina;
e) servizi di verifica e revisione di qualità;
f) ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli obiettivi assistenziali previsti dalla pro- grammazione nazionale e regionale, individuato nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni caso è da escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie.
15. La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla lettera b), del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali già esistenti alla data di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R. n. 484/96.
16. Le forme associative di cui al precedente comma 3, pur non potendo assumere carattere di soggetto con- trattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di quantità, di quali- tà e di modalità dei servizi da disporre per gli assistiti e per i medici di medicina generale, che rimane di e- sclusiva competenza dei sindacati firmatari dell’ACN, sono riconosciute quali soggetti qualificati a proporre e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione tra le parti, nell’ambito degli Accordi regionali e aziendali di cui al presente Accordo.
Art. 41 - Interventi socio-assistenziali.
1. Il medico di famiglia, sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito deri- vante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltreché alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'Azienda l'esigenza di intervento dei servizi socio-assistenziali.
2. La natura e la tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione di cui al comma precedente sono as- sunti, se necessario, secondo un programma specifico ed in accordo col medico di famiglia dell’assistito.
Art. 42 - Collegamento con i servizi di continuità assistenziale
1. Il medico di famiglia valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisiopatologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nel- l'esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di continuità assistenziale.
2. Possono essere concordate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative apposite linee guida, ad uso dei medici di medicina generale, sulla definizione delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga di dover rendere disponibili, presso il domicilio del paziente, la documentazione ritenuta ne- cessaria ai fini di una corretta assistenza sanitaria da parte dei medici di continuità assistenziale.
3. Il medico di assistenza primaria, ove sussistano le linee guida di cui al comma 2, è tenuto alla osservanza del disposto di cui allo stesso comma.
1. I medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di as- sistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
2. I medici, tuttavia, salvo quanto previsto per la continuità assistenziale e per l'assistenza nelle località turi- stiche, prestano la propria opera in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del pro- prio comune di residenza, ricorrano all'opera del medico.
3. Le visite di cui al comma 2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe onnicom- prensive:
- visita ambulatoriale L. 30.000
- visita domiciliare L. 50.000
4. Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscono il prescritto documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico, sono attribuiti gli stessi compensi di cui al precedente comma. In tal caso il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette prestazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente dirit- to e il tipo di prestazione effettuata.
5. Le Regioni, nel rispetto delle norme vigenti e sulla base di appositi Accordi regionali con i sindacati mag- giormente rappresentativi, stabiliscono gli eventuali interventi assistenziali a favore dei soggetti che fruisco- no delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato da parte delle Aziende.
6. Nell’espletamento delle visite occasionali di cui al presente articolo, il medico è tenuto a utilizzare il mo- dello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.
1. La libera professione è esercitata secondo le norme del presente articolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 2, al di fuori degli obblighi, dei compiti e delle funzioni previsti agli artt. 31 e 32, del presente Accordo, nonché degli accordi regionali ed aziendali, al medico iscrit- to negli elenchi è consentito svolgere attività di libera professione onorata dal paziente anche nei confronti dei propri assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma as- sociativa.
3. Si definisce attività libero professionale:
a) strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuata che comporta un impegno orario settima- nale definito;
b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso.
4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di quanto previsto dal presente Accordo, il medico che eserciti libera professione strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio le se- guenti modalità di esercizio dell’attività libero professionale:
a) la data di avvio;
b) l’ubicazione dello studio professionale e/o l’azienda presso la quale è espletata l’attività di medico del lavoro o equiparata;
c) i giorni e gli orari di attività;
d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
e) la dichiarazione che l’attività svolta in regime libero-professionale non comporta pregiudizio allo svol- gimento degli obblighi convenzionali.
5. L’attività libero professionale strutturata e occasionale, non deve recare pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente.
6. L’attività libero professionale strutturata quando comporta un impegno orario inferiore alle 5 ore settima- nali entro i limiti previsti dal comma 5, non comporta la limitazione del massimale stabilita dal comma 4 dell’art. 25.
7. Tale limitazione, pari a 37,5 scelte per ogni ora, interviene quando l’impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al comma 6.
8. L’attività libero-professionale occasionale svolta dal medico convenzionato di assistenza primaria non può essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale.
9. Fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 2, i medici iscritti negli elenchi possono svolgere attivi- tà di libera professione strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate:
a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previsti dagli artt. 31 e 32, del presente accordo;
b) prestazioni professionali, anche comportanti l’impiego di supporti tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato D o fra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da accordi regionali od aziendali stipulati con i sindaca- ti maggiormente rappresentativi;
c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive;
d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta;
e) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate dall’interessato e delle quali l’assistito sia por- tato preventivamente a conoscenza.
10. Il medico che non intenda esercitare attività aggiuntive non obbligatorie previste da accordi regionali o aziendali, sulla base di quanto previsto dal precedente art. 32, non può esercitare le stesse attività in regime libero-professionale nei confronti dei propri assistiti, pena l’applicazione dell’art. 6 comma 2 del presente Accordo.
11. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l’Azienda richiede al medico, all’atto dell’avvio delle progettualità di cui all’articolo 32, idonea dichiarazione di disponibilità allo svolgimento delle attività ag- giuntive previste dagli specifici progetti assistenziali avviati.
12. Ai medici che non esercitano attività libero professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti è ri- conosciuto il diritto di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati previsti dal presente Accordo.
13. Nell'ambito dell'attività libero professionale il medico di assistenza primaria può svolgere attività in fa- vore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.L.vo n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 45 - Trattamento economico
1. Premesso che il “Programma delle attività territoriali” comprende, come previsto dall’art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive modifiche, anche l’erogazione della medicina generale e specifica le prestazio- ni ed attività di competenza della stessa risultanti dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed azienda- li, il trattamento economico dei medici convenzionati per l'assistenza primaria, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in :
a) quota fissa capitaria, per quanto stabilito all’art. 31, articolata in onorario professionale, compenso ag- giuntivo, concorso nelle spese per l’erogazione delle prestazioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale;
b) quota variabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale, regionale e aziendale, compreso il rispetto dei livelli di spesa programmati: medicina associata, indennità di piena disponibilità, indennità di collaborazione informatica, indennità di collaboratore di studio medico e indennità di personale infermieristico;
c) quota variabile in considerazione dei compensi funzionali alla realizzazione della programmazione sa- nitaria nazionale, regionale e aziendale stabiliti :
• dal presente accordo: prestazioni aggiuntive di cui all’allegato “D”, assistenza programmata di cui agli allegati “G”, Assistenza domiciliare programmata, ed “H”, Assistenza domiciliare integrata;
• dagli accordi regionali ed aziendali: assistenza programmata nelle residenze protette e nelle colletti- vità, interventi aggiuntivi in dimissione protetta, prestazioni ed attività in ospedali di comunità o strutture alternative al ricovero ospedaliero, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di parti- colari standard strutturali e strumentali, ulteriori attività o prestazioni richieste dalle Aziende.
2. Le Regioni, mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono con- cordare, nell’ambito della quota variabile di cui alla lettera c) e con le procedure di cui al Capo VI, livelli as- sistenziali aggiuntivi, programmi e progetti avanzati rispetto a quanto previsto del presente Accordo, fina- lizzati allo sviluppo qualitativo degli interventi territoriali.
A - QUOTA FISSA CAPITARIA
A1 – ONORARIO PROFESSIONALE.
1. Ai medici di medicina generale incaricati dei compiti di assistenza primaria è corrisposto, per ciascun assi- stito in carico, un compenso forfetario annuo, come dalla seguente tabella, distinto secondo l'anzianità di laurea del medico.
ANZIANITÀ C o m p e n s o DI LAUREA f o r f e t a r i o | ||
01.01.99 | 01.01.2000 | |
da 0 a 6 anni | 44.795 | 45.422 |
oltre 6 fino a 13 anni | 47.837 | 48.507 |
oltre 13 fino a 20 anni | 51.009 | 51.723 |
oltre 20 anni | 54.178 | 54.937 |
oltre 27 anni | 56.293 | 57.082 |
2. Per ciascun assistito che abbia compiuto il 75° anno di età è corrisposto un ulteriore compenso forfetario annuo pari a lire 30.000, a decorrere dallo 01.01.2000. Per le vaccinazioni antinfluenzali effettuate a tali sog- getti, debitamente documentate come da Allegato D, è corrisposto un compenso pari al 50% della tariffa pre- vista dal nomenclatore tariffario lettera B n. 4, del medesimo Allegato D.
3. In considerazione dei compiti di cui all’art. 31, comma 3, è corrisposto un compenso capitario annuo per assistito pari a lire 2.800, a decorrere dallo 01.01.2000.
4. Per le scelte dei minori di età inferiore a 14 anni effettuate dalla data di pubblicazione del presente Accor- do è corrisposto un ulteriore compenso capitario annuale di lire 35.000.
1. Ai medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria sono attribuite quote mensili determinate con i cri- xxxx di cui alla lettera F dell'art. 41, D.P.R. 314/90.
2. Il compenso, nella misura corrisposta al 31 dicembre 1997, è incrementato dal 1.1.99 del 2,3%, dal 1.1.2000 del 1,4%, moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico per ciascun mese, con il tetto massimo di 1.500 scelte o della quota individuale. Le percentuali vengono applicate sulla base dell’importo rivalutato con la percentuale precedente.
3. Nulla è dovuto a titolo di compenso aggiuntivo per gli assistiti oltre il massimale individuale.
A3 – CONCORSO NELLE SPESE PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO.
1. Ai medici che svolgono compiti di assistenza primaria, è corrisposto un concorso forfetario per le spese sostenute in relazione alle attività professionali ed in particolare per la disponibilità dello studio medico con- forme alle prescrizioni dell'art. 22, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti.
2. Per ciascun assistito in carico è corrisposto un concorso forfetario annuo risultante dalla tabella che segue:
CONCORSO SPESE PER LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Per i primi 500 assistiti
Per gli assistiti da 501 al massimale o quota in- dividuale
Dal 01.01.99
Dal 01.01.2000
20.166
12.926
20.448
13.107
3. Il contributo compete in misura ridotta quando il medico ritenga di avvalersi per l’espletamento degli ob- blighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dalla Azienda, sulla base di accordi da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Accordo
4. Il concorso nelle spese viene erogato dalla Azienda in rate mensili.
5. Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per assistiti oltre il massimale o la quota individuale.
B – QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE
B1 – INDENNITA’ DI PIENA DISPONIBILITA’.
1. Ai sanitari che svolgono in modo esclusivo, salva la libera professione di cui all’art. 44, attività di medico di assistenza primaria ai sensi del presente Accordo, spetta per ciascuno assistito in carico e fino alla concor- renza del massimale di 1.500 scelte, una indennità annua, nelle seguenti misure:
Per i primi 500 assistiti:
ANZIANITÀ DI LAUREA
C o m p e n s o f o r f e t a r i o
01.01.99 | 01.01.2000 | |
da 0 a 6 anni | 3.735 | 3.787 |
oltre 6 fino a 13 anni | 3.973 | 4.028 |
oltre 13 fino a 20 anni | 4.219 | 4.278 |
oltre 20 anni | 4.464 | 4.526 |
oltre 27 anni | 4.702 | 4.767 |
Per gli assistiti da 501 a 1.500
ANZIANITÀ C o m p e n s o DI LAUREA f o r f e t a r i o | ||
01.01.99 | 01.01.2000 | |
Da 0 a 6 anni | 3.455 | 3.503 |
Oltre 6 fino a 13 anni | 3.693 | 3.744 |
Oltre 13 fino a 20 anni | 3.938 | 3.993 |
Oltre 20 anni | 4.184 | 4.242 |
Oltre 27 anni | 4.407 | 4.468 |
2. I medici titolari di rapporti nell'ambito delle attività territoriali programmate, della medicina dei servizi, di continuità assistenziale, di emergenza sanitaria territoriale, di quelli medico-generici di ambulatorio di cui alla norma finale annessa all'accordo con gli specialisti ambulatoriali, nonché di rapporti intrattenuti con il Ministero della Sanità per l'erogazione dell'assistenza medico-generica a questo demandata dalla Legge n. 833/78, debbono optare tra l'indennità di cui sopra e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo in ba- se alle rispettive normative.
1. A decorrere dal 1.1.2000, ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 6% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, che svolgono la propria attività sotto forma di medicina di gruppo ai sensi dell'art. 40, comma 9 del presente Accordo, è dovuto un compenso forfetario annuo per cia- scun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire
9.000. Ai medici che già percepivano le quote capitarie per l’esercizio della medicina di gruppo previste dall’art. 45 del D.P.R. n. 484/96, è corrisposto, sulla maggiorazione spettante per la medicina di gruppo un incremento del 2,3% dal 1.1.1999 al 31.12.1999.
2. A decorrere dal 1.1.2000 ai medici di assistenza primaria, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, nell'ambito di una percentuale minima di riferimento del 7% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12 che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in rete ai sensi dell'art. 40, comma 8 del presente Accordo, è dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assi- stito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 7.000.
3. A decorrere dal 1.1.2000 ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 40% degli assistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, fatti salvi differenti accordi regionali, di cui al Capo VI, che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in as- sociazione ai sensi dell'art. 40, comma 7, del presente Accordo è dovuto un compenso forfetario annuo, per ciascun assistito in carico, fino al limite di 1.500 o al massimale individuale se inferiore, nella misura di lire 5.000.
B3 – INDENNITA’ DI COLLABORAZIONE INFORMATICA.
1. Dalla data di pubblicazione del presente Accordo ai medici che assicurano nel proprio studio mediante apparecchiature e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e la stampa preva- lente (non inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche è corrisposta un’indennità forfetaria mensile di lire 150.000. Le apparecchiature di cui sopra devono essere i- donee ad eventuali collegamenti con il centro unico di prenotazione e l’elaborazione dei dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio dell’andamento prescrittivo e la verifica di qualità dell’assistenza.
2. A decorrere dal 1.1.1999 e fino al 31.12.1999 la indennità di collaborazione informatica corrisposta ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera I, del D.P.R. n. 484/96, è di lire 102.300 mensili. A decorrere dal 1.1.2000 e fino alla data di pubblicazione del presente Accordo, è di lire 103.750.
B4 – INDENNITA’ DI COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO.
1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 25% degli as- sistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, fatti salvi differenti accordi regio- nali, di cui al Capo VI, che utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali, categoria IV e/o fornito da società, cooperative e associa-
zioni di servizio o comunque utilizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta, con decorrenza 1.1.2000, un'indennità annua nella misura di lire 5.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, de- terminando, sulla base di accordi regionali, l’ammontare dell’indennità spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi spe- rimentali. Per il periodo dal 1.1.1999 al 31.12.1999 sull’indennità già percepita ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera L, del D.P.R. n. 484/96 è corrisposto un importo annuale di lire 55 per assistito.
B5 – INDENNITA’ DI PERSONALE INFERMIERISTICO.
1. Ai medici di assistenza primaria individuati dalla Regione, entro la percentuale massima del 5% degli as- sistiti nell’ambito regionale, sentito il Comitato regionale di cui all’art. 12, fatti salvi differenti accordi regio- nali, di cui al Capo VI, che utilizzano un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto na- zionale di lavoro per la categoria, fornito da società, cooperative o associazioni di servizio e comunque uti- lizzato secondo le normative vigenti, è corrisposta un'indennità annua nella misura di lire 6.000 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale, determinando, sulla base di accordi regionali, l’ammontare dell’indennità spettante a ciascun medico in caso di lavoro associato e l’eventuale incremento in relazione alla attivazione di compiti e modelli organizzativi sperimentali.
B6 - PROGRAMMI DI ATTIVITA' E LIVELLI DI SPESA PROGRAMMATI.
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, comma 3, lettera d), le Regioni possono individuare ulteriori appositi finanziamenti per compensi a quota variabile per la effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al rispetto di livelli programmati di spesa.
2. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici di medicina generale sono stabiliti secondo tappe e per- corsi condivisi e concordati tra Azienda e/o distretto e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta- tive, facenti parte di un dettagliato progetto integrato che costituisce il supporto tecnico del livello di spesa programmato.
3. I progetti a livello di spesa programmata devono comunque essere realizzati tenendo conto del contesto di riferimento sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilità del consumo delle risorse.
4. I progetti a livello di spesa programmata devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra pari e di revisione di qualità, al fine di poter indicare i differenti gradi di raggiungimento degli obiettivi programmati all’interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.
C - QUOTA VARIABILE PER COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LIVELLI ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA NAZIONALE, REGIONALE, AZIENDALE.
1. Prestazioni aggiuntive. Ai medici di assistenza primaria spetta il compenso per le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D) e al relativo nomenclatore tariffario.
2. Assistenza programmata domiciliare. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza programmata ad assistiti non ambulabili, di cui all'art. 39, lettere a) e b), come quan- tificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo lett. c), secondo quanto stabi- lito dagli accordi regionali. L'entità complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra viene definita annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sani- tari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previ accordi con i Sindacati maggiormente rappre- sentativi. I compensi corrisposti al medico per le prestazioni di assistenza programmata di cui al protocollo
allegato G) non possono comunque superare il 20% dei compensi mensili detratto l’importo di cui alla voce spese. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali.
1 . Assistenza nelle residenze protette e nelle collettività. Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all'art. 39, lettera c) effettuate con modalità definite nell’ambito di specifici Accordi regionali con i sindacati maggiormente rappresentativi ai sensi dell’art. 10.
C3 – ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI. Inoltre gli accordi regionali ed aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale ed aziendale ai sensi dell’art. 10, concluse con le procedure di cui al Capo VI, possono prevedere lo svolgimento di ulteriori attività, l’erogazione di specifiche prestazioni, compreso il possesso di specifici requisiti di qualità, e i relativi compensi. A titolo esemplificati- vo si indicano in particolare:
• Interventi aggiuntivi in dimissione protetta. Adempimenti aggiuntivi dei medici di assistenza primaria nei confronti di assistiti verso i quali sia stato attivato il regime della dimissione protetta dall’ospedale ed i rispettivi compensi.
• Prestazioni informatiche. Esecuzione di procedure ed attività informatiche previste da appositi progetti per iniziative assunte a livello regionale ed aziendale.
• Prestazioni assistenziali su progetti definiti. Compiti e prestazioni previsti da progetti assistenziali regio- nali o aziendali ai quali i medici di assistenza primaria abbiano aderito o siano chiamati ad aderire.
• Prestazioni di medicina preventiva e di educazione sanitaria. Partecipazione a progetti di educazione sa- nitaria e prevenzione individuale e collettiva realizzati in ambito regionale o aziendale.
• Requisiti strutturali d’eccellenza. Disponibilità ed utilizzazione di specifici requisiti strutturali qualificanti relativi a specifiche funzioni in grado di migliorare la fruibilità delle prestazioni sanitarie, anche riducen- do le difficoltà dei cittadini nell’accesso al servizio.
• Livelli di spesa programmati. Per l’adesione del medico ai progetti con livello di spesa programmato, in relazione al raggiungimento degli obiettivi programmati, sono accordati incentivi, anche in termini di servizi resi disponibili dalla Azienda.
• Visite occasionali. Può essere previsto il pagamento al medico di assistenza primaria delle visite occasio- nali da parte della Azienda.
2. I compensi di cui al comma 1, lettera A), sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, men- silmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza.
3. I compensi di cui al comma 1, lettere B) e C) sono versati di norma mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
4. Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le di- sposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
5. Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per anzianità di laurea del medico saranno ef- fettuate una sola volta all'anno: il 1 gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giu- gno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
D – QUOTA ANNUALE PER IL RIENTRO NEL MASSIMALE.
1. Ai medici titolari della quota individuale di 1.800 scelte è corrisposta, per un periodo di 4 anni, una quota annuale omnicomprensiva di lire 32.000 per ogni scelta revocata dall’assistito o d’ufficio fino al rientro nel massimale di 1.500 scelte, più l’aggiunta di 75 scelte in deroga come previsto dall’art. 26, comma 9.
2. Rimane fermo il divieto di acquisire scelte, anche in deroga, fino al raggiungimento di un numero di scelte inferiore a 1.575.
Art. 46 - Contributi previdenziali e per l'assicurazione di malattia.
1. Per i medici iscritti negli elenchi della medicina generale viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 13% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli accordi regionali o aziendali, di cui l’8,125% a carico dell'Azienda e il 4.875% a carico del medico.
2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indica- zione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
3. Per far fronte al pregiudizio economico derivante dall’onere della sostituzione per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza e secondo il disposto della legge 379/90, è posto a ca- rico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi relativi alle lettere A1 e A2 dell’art. 45 da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
4. Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma 1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo per l'assicurazione di malattia affinché provveda a riversarlo alla Compagnia assicuratrice con la quale i sindacati maggiormente rappresentativi avranno provveduto, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Accordo, a stipulare apposito contratto di assicurazione mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.
Art. 47 - Rapporti tra il medico convenzionato e la dirigenza sanitaria dell’Azienda.
1. Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione della Azienda, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza medica generale di base ha la responsabilità e procede al controllo della corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I medici convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
CAPO III
CAPO III
1. La continuità assistenziale fa parte del programma delle attività distrettuali di cui all’art. 14.
2. Al fine di garantire la continuità assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della setti- mana, la stessa si realizza assicurando, per le urgenze notturne, festive e prefestive, interventi domiciliari e territoriali, dalle ore 10 del giorno prefestivo alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
3. La continuità assistenziale è organizzata nell'ambito della programmazione regionale ed è strutturata, a livello locale, dalla Azienda competente per territorio, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
4. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, sulla base della organizzazione distrettuale dei servizi stabilita dalle aziende nel rispetto degli indirizzi della pro- grammazione regionale e in osservanza del Programma delle attività distrettuali che prevede la localizza- zione dei servizi a gestione diretta, le attività di continuità assistenziale, garantite nel distretto ai sensi dell’art. 3-quinquies, comma 1, lettera a) del decreto citato, sono assicurate:
a) da medici convenzionati sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo;
b) da gruppi di medici, anche organizzati in forme associative, convenzionati per la medicina generale per gli assistiti che hanno effettuato la scelta in loro favore, in zone territoriali definite;
c) da un singolo convenzionato per la medicina generale residente nella zona anche in forma di disponibili- tà domiciliare.
5. I compensi sono corrisposti dall'Azienda a ciascun medico che svolge l'attività, nelle forme di cui al com- ma 4 lettere b) e c), anche mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria aggiuntiva definita dalla contrattazione regionale, e rapportata a ciascun turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
6. Gli accordi regionali possono prevedere che le Aziende stipulino apposite convenzioni con i medici di cui al comma 4 lett. b) e c).
Art. 49 – Attribuzione degli incarichi di Continuità Assistenziale.
1. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi va- canti di continuità assistenziale individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende, rispettiva- mente alla data del 1° marzo e del 1° settembre dell’anno in corso nell'ambito delle singole Aziende.
2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dal pre- cedente comma 1:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la continuità assistenziale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in Aziende di altre regioni, anche diver- se, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale pro- vengono e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria o di pediatria di base, con un carico di assistiti rispettivamente inferiore a 500 e 266. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazio- nali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vicina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
3. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1, presentano alla Regione apposita do- manda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti carenti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
4. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte- stante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a ti- tolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema alle- gato sub lettera "L". La situazione di incompatibilità deve cessare nei termini di cui all’art. 4, comma 8.
5. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui alla lettera b) del comma 2 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che, nell’ambito della Azienda nella quale è vacante l’incarico per il qua- le concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla at- tribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
6. Le graduatorie di cui al precedente comma 5 vengono formulate sulla base dei punteggi relativi ed appo- nendo a fianco al nominativo di ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
7. La Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall’Assessorato Regionale alla Sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 20 giorni dalla data di invio della convocazione.
8. La Regione interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 2 in base alla anzianità di servizio effettivo in qualità di incaricato a tempo indeterminato nelle attività di continuità assi- stenziale o ex-guardia medica; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lette- ra b), dello stesso comma 2 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 5 e sulla base del disposto di cui al comma 6 e 7 dell’articolo 3 del presente Accordo.
9. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 2, lettera a) è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica in qualità di in- caricato a tempo indeterminato;
b) l’anzianità di servizio effettivo nella continuità assistenziale o ex-guardia medica nell’incarico di prove- nienza, ancorché già valutata ai sensi della lettera a).
10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
11. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma o rac- comandata con ricevuta di ritorno, indicando l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
12. La Regione, espletate le formalità per l’accettazione dell’incarico, comunica gli atti relativi all’Azienda in- teressata, la quale conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Diret- tore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
13. Se il medico incaricato è proveniente da altra Regione, l'Azienda comunica all'Assessorato alla sanità del- la regione di provenienza e a quello del luogo di residenza, ove non coincidenti, l'avvenuto conferimento dell'incarico, ai fini della verifica di eventuali incompatibilità e per gli effetti di cui al successivo comma 16.
14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adotta- re procedure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
15. E' cancellato dalla graduatoria regionale ai soli fini degli incarichi di continuità assistenziale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo.
16. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facoltà di cui al comma 2, lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico di provenienza.
17. La Regione può assegnare ad altri soggetti l’espletamento dei compiti della stessa previsti dal presente articolo.
1. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale avviene per un minimo di 12 ed un massimo di 24 ore settimanali, più un plus orario di 4 ore settimanali, e presso una sola Azienda.
2. L'incarico non è conferibile o cessa nei confronti del medico incaricato a tempo indeterminato per la medi- cina generale o per la pediatria di libera scelta che detenga:
a) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 501 o 267 scelte con incarico per 24 ore settimanali;
a) un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 650 o 346 scelte con incarico per 12 ore settimanali.
3. La cessazione dell’incarico o la variazione del relativo orario di cui al comma 2 ha effetto dal mese succes- sivo a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 la Azienda è tenuta a contestare al medico il raggiungimento del limi- te di scelte previsto dal comma 2 nel mese in cui tale situazione si determina.
5. Le situazioni di incompatibilità sono quelle stabilite dalle vigenti norme di legge e dall'art. 4 del presente Accordo.
6. Prima di esperire la procedura per il conferimento degli incarichi, gli orari disponibili nell'ambito del ser- vizio di continuità assistenziale vengono comunicati ed assegnati ai medici già titolari di incarico a tempo indeterminato, ai sensi del presente capo, secondo l'ordine di anzianità di incarico nella stessa Azienda e, in caso di parità, secondo l'anzianità di laurea, fino a concorrenza del massimale orario.
7. L'orario complessivo dell'incarico a tempo indeterminato e quello risultante da altre attività compatibili non può superare le 38 ore settimanali. Qualora il limite delle 38 ore risulti superato, l'incarico di continuità assistenziale è ridotto in misura uguale all'eccedenza.
8. Il medico decade dall'incarico qualora:
- insorga una situazione di incompatibilità;
- lo svolgimento di altre attività compatibili non consenta un incarico minimo di 12 ore settimanali.
9. Ai fini di quanto disposto dal comma 8, la Azienda contesta al medico la situazione di incompatibilità en- tro 30 giorni dalla sua rilevazione.
10. Il disposto di cui al comma 8 si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale la Azienda effettua al medico la contestazione di incompatibilità.
1. La libera professione può essere esercitata al di fuori degli orari di servizio, purché essa non rechi pregiu- dizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
2. Il medico che svolge attività libero professionale, deve rilasciare alla Azienda apposita dichiarazione in co- erenza col disposto del comma 1.
3. Nell'ambito dell'attività libero professionale il medico di continuità assistenziale può svolgere attività in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazio- ni..
1. Il medico che assicura la continuità assistenziale deve essere presente, all'inizio del turno, nella sede asse- gnatagli dalla Azienda e rimanere a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domi- ciliari o territoriali, richiesti.
2. Il medico è tenuto ad effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali, richiesti dall'utente o dalla centrale operativa, prima della fine del turno di lavoro. In particolari situazioni di necessità, ove le condizioni strut- turali lo consentano, il medico può eseguire prestazioni ambulatoriali.
3. I turni notturni e diurni festivi sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.
4. In relazione a particolari esigenze dei medici, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'A- zienda la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli medici dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi; per i medici che svolgono almeno 36 ore di attività settimanale ai sensi del- l'art. 50 può consentirsi il recupero mediante la concentrazione nell'arco di tre mesi non consecutivi dell'ora- rio che i medici dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazione nei pagamenti mensili, può essere consentito, peraltro, solo se vengono garantite le ordinarie esi- genze di servizio attraverso reciproche sostituzioni tra i medici titolari di incarico interessati.
5. Le chiamate degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
a - nome, cognome, età e indirizzo dell'assistito;
b - generalità del richiedente ed eventuale relazione con l'assistito (nel caso che sia persona diversa); c - ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
d - ora dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effet- tuato.
6. Il medico utilizza, solo a favore degli utenti registrati, anche se privi di documento sanitario, un apposito ricettario, con la dicitura "Servizio continuità assistenziale", fornitogli dalla Azienda per le proposte di rico- vero, le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni, le prescrizioni farmaceutiche per una terapia d'urgenza e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore.
7. Il medico in servizio deve essere presente fino all'arrivo del medico che continua il servizio. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno, anche per esigenze di servizio, spettano i normali com- pensi rapportati alla durata del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
8. Il medico di continuità assistenziale che ne ravvisi la necessità deve direttamente allertare il servizio di ur- genza ed emergenza territoriale per l’intervento del caso.
9. Il medico in servizio di continuità assistenziale può eseguire, nell’espletamento dell’intervento richiesto, anche le prestazioni aggiuntive di cui al nomenclatore tariffario dell’Allegato D, finalizzate a garantire una più immediata adeguatezza dell’assistenza e un minore ricorso all’intervento specialistico e/o ospedaliero.
10. Le prestazioni di cui al precedente comma 9 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.
11. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:
• l’adesione alla sperimentazione dell’équipes territoriali di cui all’art. 15;
• lo sviluppo e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza del Servizio sanitario nazionale, in relazione alle tematiche evidenziate all’art. 31 comma 3;
• la segnalazione personale diretta al medico di assistenza primaria che ha in carico l’assistito dei casi di particolare complessità rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dall’art. 54.
12. Il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso analogamente agli altri medici di medicina generale che partecipano a tali attività.
Art. 53 - Competenze delle Aziende
1. L'Azienda è tenuta a fornire al medico di continuità assistenziale i farmaci e il materiale di pronto soccor- so, necessari all'effettuazione degli interventi di urgenza individuati in sede regionale sentito il comitato di cui all'art. 12; in mancanza l'Azienda provvede tenendo conto delle indicazioni del comitato di cui all'art. 11.
2. L'Azienda garantisce altresì che le sedi di servizio siano dotate di idonei locali, dotati di adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonché di servizi igienici.
3. La Azienda, sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna, sentiti i comitati provinciali per la si- curezza pubblica, le sedi di attività, nonché il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
4. L’Azienda provvede altresì:
a) alla disponibilità di mezzi di servizio, possibilmente muniti di radiotelefono e di strumenti acustici e vi- sivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
b) ad assicurare in modo adeguato la registrazione delle chiamate presso le centrali operative;
c) a garantire nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri di carico e scarico dei farmaci, dei pre- sidi sanitari e degli altri materiali messi a disposizione dei medici di continuità assistenziale.
Art. 54 - Rapporti con il medico di fiducia e le strutture sanitarie
1. Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuità assistenziale in capo al medico di libera scelta, è tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia è destinata al medico di fiducia (o alla struttura sanitaria, in caso di ricovero), da consegnare all'assistito, e l'altra viene ac- quisita agli atti del servizio.
2. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Sta- to straniero.
3. Nel modulo dovranno essere indicate succintamente: la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventua- le diagnosi sospetta o accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso - la motivazione che ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare.
4. Saranno, altresì, segnalati gli interventi che non presentano caratteristiche di urgenza.
Art. 55 – Sostituzioni e incarichi provvisori.
1. Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dalla Azienda, che prov- vede alla sostituzione.
2. L'Azienda, per sostituzioni superiori a 9 giorni, conferisce l'incarico di sostituzione secondo l'ordine della graduatoria regionale vigente di medicina generale, con priorità per i medici residenti nel territorio della A- zienda.
3. L'incarico di sostituzione non può essere superiore a tre mesi. Un ulteriore incarico può essere conferito presso la stessa o altra Azienda solo dopo una interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico di sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato, del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o a seguito del conferimento di incarico a tempo indeterminato.
4. Nelle more dell'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, stabilite dall'art. 49, l'Azienda può conferire incarichi provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi 2 e 3.
5. Per le sostituzioni inferiori a 10 giorni la Azienda organizza turni di reperibilità oraria e utilizza i medici in reperibilità.
6. Xxxxx restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile del servizio della Azienda la impossibilità di assicurare l'attività, qualora non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il medico in reperibilità oraria perché lo sostituisca.
7. Tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 5 e per espletamento del mandato parlamentare, amministrati- vo, ordinistico e sindacale, per sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui all'art. 11, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e può esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
8. Alla sostituzione del medico sospeso dall’incarico per effetto di provvedimento di cui all'art. 16 provvede la Azienda con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
Art. 56 – Organizzazione della reperibilità.
1. L'Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:
dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi; dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
2. A tale scopo, all'atto del recepimento della graduatoria annuale definitiva, ciascuna Azienda individua - nell'ambito della medesima - i nominativi di tutti quei medici, residenti nell'Azienda e in subordine nelle A- ziende confinanti, che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare i turni di reperibilità predetti.
3. L'Azienda provvede quindi, preferibilmente periodicamente - utilizzando i medici sopra individuati, in ordine di graduatoria - a predisporre i turni di reperibilità domiciliare. Il numero dei medici in reperibilità, utilizzati per ciascun turno, non può superare il numero dei medici previsti in guardia attiva nel turno corri- spondente.
4. Qualora non vi siano medici in graduatoria, la Azienda può organizzare il servizio con i medici già con- venzionati di continuità assistenziale, che si dichiarano disponibili.
5. L'Azienda fornisce, quindi, a tutti i medici addetti al servizio di continuità assistenziale copia dell'elenco dei medici reperibili, contenente il recapito presso cui ciascuno di essi può essere reperito ed i turni che gli sono stati assegnati.
6. Il medico in turno di reperibilità che non sia rintracciato al recapito da lui indicato, viene escluso dai turni, con effetto immediato, salvo che il mancato reperimento sia dovuto a gravi e giustificati motivi.
7. Le ore effettuate in reperibilità domiciliare sono valutabili ai fini delle graduatorie regionali con il punteg- gio di cui all'art. 3.
8. Quando nelle Aziende non sia possibile, per cause eccezionali, utilizzare il sistema di reperibilità, è con- sentito, in caso di impedimento improvviso, che il titolare si faccia sostituire da altro titolare purché ne dia immediata preventiva comunicazione alle Aziende o in caso di oggettiva impossibilità al massimo entro il giorno successivo.
9. La sostituzione di cui al comma precedente può avvenire una sola volta nell'arco di un mese e non può avere durata superiore all'orario massimo settimanale di 24 ore.
Art. 57 – Trattamento economico
1. I compensi per ogni ora di attività svolta ai sensi dell'art. 48 sono stabiliti secondo la seguente tabella:
01.01.99 | 01.01. 2000 | |
onorario professionale | 20.123 | 20.405 |
incremento quadriennale | 646 | 656 |
indennità piena disponibilità | 2.610 | 2.646 |
Incremento quadriennale i.p.d. | 317 | 322 |
2. L'onorario professionale è incrementato, per ogni ora di attività, dell'importo indicato in tabella al compi- mento di ogni quadriennio di anzianità di laurea dal primo giorno del mese successivo.
3. L'indennità di piena disponibilità spetta al medico che svolge esclusivamente attività di continuità assi- stenziale, ad eccezione dei rapporti convenzionali di assistenza primaria, emergenza sanitaria territoriale e medicina dei servizi e della libera professione di cui all’art. 51. Tali medici debbono optare tra l'indennità di cui alla presente lettera e quanto eventualmente spettante allo stesso titolo; l'indennità è incrementata del- l'importo indicato in tabella per ogni quadriennio di anzianità di laurea, dal primo giorno del mese successi- vo.
4. Il compenso aggiuntivo‚ è corrisposto con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 41/91. I compensi sono determinati nella misura corrisposta al 30 aprile 1992, salvi gli incrementi di cui al presente accordo, come specificato all'art. 45, lettera A2, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 52, commi 8 e 11, è corrisposto al medico un compenso per ogni ora di incarico pari a lire 1.713, con decorrenza 01.01.2000. Al medico spettano eventuali quote variabi- li per prestazioni o attività aggiuntive previste dagli accordi regionali.
6. Qualora l'Azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato spetta allo stes- so, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta della Azienda, un'indennità pari al costo di un litro di benzina super per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
7. Su tutti i compensi di cui al comma 1, l'Azienda versa trimestralmente e con modalità che assicurino l'in- dividuazione dell'entità delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Socia- le 15 ottobre 1976 e successive modificazioni, nella misura del 13% di cui l'8,125% a proprio carico e il 4.875% a carico del medico.
8. L'Azienda versa all’ENPAM, con i tempi e le modalità di cui al comma precedente, un contributo dello 0,36% sull'ammontare delle voci onorario professionale e compenso aggiuntivo, comma 4, affinché questo provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo provvedono a stipulare apposito accordo, mediante procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica, contro il mancato guadagno del medico per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
9. I compensi, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali viene assicurata la continuità assisten- ziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attività.
Art. 58 - Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi
1. L'Azienda, previo eventuale coordinamento della materia a livello regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di continuità assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi, sempre ché l'attività sia prestata in co- mune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, nonché i danni subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo.
2. Il contratto è stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
a) lire 1,5 miliardi per morte od invalidità permanente;
b) lire 100.000 giornaliere per invalidità temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
3. La relativa polizza è stipulata e portata a conoscenza dei sindacati firmatari entro sei mesi dalla pubblica- zione del D.P.R. che rende esecutivo il presente Accordo.
Art. 59 – Assistenza ai turisti.
1. Sulla base di apposite determinazioni assunte a livello regionale, le Aziende nel cui territorio si trovano località di notevole afflusso turistico possono organizzare – limitatamente al periodo in cui, di norma, si ri- scontra il maggior numero di presenze giornaliere - un servizio stagionale di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti.
2. Gli incarichi a tal fine conferiti non possono in ogni caso superare la durata di tre mesi e non possono esse- re attribuiti a medici già titolari di altro incarico o rapporto convenzionale.
3. Il trattamento economico è definito sulla base di intese regionali con sindacati firmatari maggiormente rappresentativi.
CAPO IV
LE ATTIVITA' TERRITORIALI PROGRAMMATE
CAPO IV
LE ATTIVITA’ TERRITORIALI PROGRAMMATE
Art. 60 - Attività programmate.
1. L'Azienda, per lo svolgimento nei distretti di attività territoriali programmate, può utilizzare, per periodi non superiori a 6 mesi nell'arco di un anno, medici di medicina generale, secondo l'ordine delle seguenti priorità:
a - medici convenzionati per l'assistenza primaria con un numero di scelte inferiori a 400, con precedenza per quello con minor numero di scelte;
b - medici convenzionati per la continuità assistenziale con 12 ore settimanali di incarico a tempo indetermi- nato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianità d'incarico;
c - medici convenzionati per la continuità assistenziale per 24 ore di incarico settimanale a tempo indetermi- nato e ai sensi dell'art. 48, secondo l'anzianità di incarico;
d – medici della medicina dei servizi con incarico fino a 24 ore settimanali, con priorità per il medico con mi- nore numero di ore di incarico;
e - medici inseriti nella graduatoria regionale di cui all’art. 2.
2. Non è utilizzabile il medico che esercita più di una delle attività disciplinate dal presente accordo o che svolga altre attività presso soggetti pubblici o privati.
3. L'attività non può superare le 12 ore settimanali.
4. L'Azienda interpella il medico secondo l'ordine di priorità indicato al comma 1, indicando il tipo e la data di inizio della attività, l'ubicazione della sede o delle sedi, l'orario di lavoro e la durata dell'attività, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o mediante comunicazione scritta interna alla Azienda, da cui deve risultare il ricevimento da parte dell'interessato con firma e data su una copia.
5. Il medico interpellato è invitato contestualmente a presentarsi entro 5 giorni per l'accettazione. La mancata presentazione entro il termine stabilito è considerata come rinuncia. L'assegnazione dell'attività deve risulta- re da provvedimento del Direttore generale.
6. Il medico osserva le direttive organizzative emanate dal sanitario del distretto responsabile per le attività territoriali programmate ed è tenuto a collaborare per il corretto svolgimento delle attività.
1. Le prestazioni ed attività sono effettuate secondo modalità organizzative, normative e compensi, com- prensivi dei contributi ENPAM, concordati dalle Regioni con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale.
2. I compensi vengono corrisposti il mese successivo allo svolgimento dell'attività.
CAPO V
L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
CAPO V
L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Art. 62– Generalità e campo di applicazione.
1. Nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1 bis del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni, l’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e dell’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sani- taria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.
Art. 63 – Individuazione e attribuzione degli incarichi.
1. L’Azienda procede alla data del 1° marzo e del 1° settembre di ogni anno alla verifica degli organici in do- tazione ai servizi di emergenza territoriale al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della successiva copertura.
2. Individuata la vacanza di incarico, la Azienda ne dà comunicazione alla Regione, per le procedure di pub- blicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Entro la fine dei mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria, gli incarichi va- canti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente comma 1.
4. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dai pre- cedenti commi:
a) i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorché non abbiano fatto domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni dell’incarico dal quale provengono. I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda e i quozienti frazionali ottenuti nel calcolo del terzo di cui sopra si approssimano alla unità più vi- cina. In caso di disponibilità di un solo posto per questo può essere esercitato il diritto di trasferimento;
b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, con priorità per:
b1) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assisten- ziale, di cui al capo III;
b2) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa regione, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblica- zione dell’incarico vacante;
b3) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell’ambito della Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell’incarico vacante.
5. I medici concorrenti devono essere in possesso, per accedere ai servizi di emergenza sanitaria territoriale, dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione previsto ai sensi del- l'art. 22, comma 5, del D.P.R. n. 292/87, dall'art. 22 del D.P.R. n. 41/91 o dall'art. 66 del D.P.R. n. 484/96 e dall’art. 66 del presente accordo.
6. Gli aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, presentano alla Azienda apposita do- manda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5.
7. In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte- stante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a ti- tolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema alle- gato sub lettera "L". Eventuali situazioni di incompatibilità devono cessare al momento dell’assegnazione dell’incarico.
8. Al fine del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui al punto b3), lettera b), comma 4 sono gra- duati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
a) attribuzione del punteggio riportato nella relativa graduatoria regionale;
b) attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito della Azienda nella quale è vacante l’incarico per il qua- le concorrono abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presenta- zione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fi- no alla attribuzione dell’incarico;
c) attribuzione di punti 15 ai medici residenti nell'ambito della Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regio- nale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell’incarico.
9. Le graduatorie per l’assegnazione degli incarichi vengono formulate sulla base delle relative posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
10. L’Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aven- ti titolo alla assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti e pubblicati, presso la sede indicata dall’Assessorato regionale alla sanità, in maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
11. L’Azienda interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 4 in base alla anzianità di servizio; laddove risulti necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), del- lo stesso comma 4, lettera b1) e b2), secondo anzianità di servizio e b3), in base all'ordine risultante dall'ap- plicazione dei criteri di cui al comma 8.
12. L’anzianità di servizio a valere per l’assegnazione degli incarichi vacanti ai sensi del precedente comma 4, lettera a) è determinata sommando:
a) l’anzianità totale di servizio effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;
b) l’anzianità di servizio effettivo nell’incarico di provenienza, ancorché già computato nell’anzianità di cui alla lettera a).
I periodi di assenza per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio sono considerati servizio effettivo ai sensi del presente comma.
13. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
14. Il medico impossibilitato a presentarsi può dichiarare la propria accettazione mediante telegramma, indi- cando nello stesso l’ordine di priorità per l’accettazione tra gli incarichi vacanti per i quali ha concorso. In tal caso sarà attribuito il primo incarico disponibile, a cui il medico ha titolo in base alle priorità, tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
15. L’Azienda conferisce definitivamente l'incarico a tempo indeterminato, con provvedimento del Direttore Generale che viene comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indi- cazione del termine di inizio dell'attività, da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici.
16. La Regione, sentito il comitato di cui all'art. 12 e nel rispetto dei precedenti commi, può adottare proce- dure tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
17. E' cancellato dalla graduatoria regionale, ai soli fini degli incarichi concernenti la emergenza sanitaria territoriale, il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo.
18. Il medico che, avendo concorso all'assegnazione di un incarico vacante avvalendosi della facoltà di cui al precedente comma 4 lettera a), accetta l'incarico ai sensi del presente articolo, decade dall'incarico di prove- nienza dalla data di decorrenza del nuovo incarico.
1.Gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e com- portano l'esclusività del rapporto.
2. L’Azienda, eccezionalmente e per un massimo di mesi otto non rinnovabili, può conferire incarichi prov- visori ai sensi dell’art. 67, comma 3, oltre che per 38 ore settimanali, anche a tempo parziale per 24 ore setti- manali; in tale caso lo svolgimento di altre attività compatibili comporta la riduzione di queste in misura cor- rispondente all'eccedenza. Sono fatte salve temporanee e specifiche diverse determinazioni regionali in rela- zione ad obiettive difficoltà di organizzazione del servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell’emergenza sanitaria territoriale.
3. L’orario complessivo dell’incarico a tempo parziale di cui al precedente comma e quello risultante da altre attività orarie compatibili non può superare le 38 ore settimanali.
4. L'attività continuativa di servizio non può superare le 12 ore. Un ulteriore turno di servizio non può essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
5. Per ragioni eccezionali e contingenti specifiche della tipologia dell’attività, qualora il servizio debba essere prolungato oltre il turno prestabilito, l’attività continuativa può superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.
6. I turni di servizio dei medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale devono essere disposti sulla base del principio della equità distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.