Common use of Mediatori creditizi Clause in Contracts

Mediatori creditizi. 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

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Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Decreto Legislativo

Mediatori creditizi. 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' dell'attività di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-128­ undecies. 3. Il mediatore creditizio puo' può svolgere esclusivamente l'attivita' l'attività indicata al comma 1 nonche' attivita' attività connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

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Samples: Legislative Decree

Mediatori creditizi. 1. E' È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' dell'attività di mediatore creditizio e' è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. Il mediatore creditizio puo' può svolgere esclusivamente l'attivita' l'attività indicata al comma 1 nonche' attivita' nonché attività connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' attività senza essere legato ad alcune alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

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Samples: Legislative Decree

Mediatori creditizi. 1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies. 3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita' indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. 4. Il mediatore creditizio svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcune alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

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