Norme regolatrici e disciplina applicabile. 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata:
a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione;
e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip;
h) dal patto di integrità.
2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. Fatte salve le inderogabili disposizioni normative applicabili in materia, i rapporti tra la Società Appaltante e l’Appaltatore saranno regolati, in via graduata: • dalle clausole del presente contratto, che costituiranno la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti; • dalle disposizioni contenute negli Atti di gara; • dall’offerta tecnico-economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara, in quanto compatibile; • dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate. In considerazione di quanto sopra, gli atti e i documenti prodotti dalla Società Appaltante in occasione della procedura di gara prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest’ultimo formulate ed espressamente accettate dalla Società Appaltante. Le Parti, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Appaltante e/o della Regione Lazio. Le clausole contrattuali, ivi comprese quelle contenute nel Capitolato, saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme primarie e secondarie aventi carattere cogente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore non potrà promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero opporre eccezioni volte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale derivante dalla procedura di gara.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. 1. L’esecuzione della fornitura oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, nonché dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. 1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata: • dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Capitolato d’Oneri/Lettera di invito e dall’offerta economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; • dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto • dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici; • dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza; • dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: • gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; • custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; • richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo; • stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
5. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria: • nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto; • emissione di Ordinativi di fornitura; • emissione degli ordini di consegna e ri...
Norme regolatrici e disciplina applicabile. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Disciplinare di gara, il Capitolato d’appalto, l'Offerta Economica, l’Offerta Tecnica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata: - dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Impresa relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; - da quanto previsto nell’Offerta Tecnica ed Economica presentata dall’Impresa; - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l’attività oggetto del presente Contratto e di cui l’Impresa dichiara di avere esatta conoscenza; - dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall’Impresa nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultima ed espressamente accettate dalla Concedente. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Impresa rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. L’esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:
a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Amministrazione e l’Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall’offerta tecnica ed economica presentate dalla Società, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall’Amministrazione presentino elementi di discordanza con gli ati prodotti dalla Società, prevarrà la versione più favorevole per l’Amministrazione;
c) dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
d) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive integrazioni e modificazioni e dal D.P.R. 3 giugno1998 n° 252;
e) dal decreto legislativo n° 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
f) Regolamento UE 2016/679 attuato con X.Xxx. n. 101/2018 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali);
g) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti e di appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. 1. Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo Quadro, quest’ultimo ed i singoli contratti applicativi di fornitura del medesimo sono regolati in via gradata: - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; - dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili; - dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; - dalle norme regolatrici della fonte di finanziamento; - dalla normativa europea di settore vigente indicata nel capitolato tecnico di riferimento .
2. Le clausole del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro ed i contratti applicativi di Fornitura, l’ACaMIR le Società Contraenti da un lato e Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell’ACaMIR, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e prestazionale.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. 1 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. L’esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:
a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
b) dalle disposizioni degli atti di gara (Avviso pubblico - Capitolato d’Oneri);
c) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
Norme regolatrici e disciplina applicabile. 1. L'erogazione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro è regolata:
a. dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
b. da tutte le disposizioni indicate nel disciplinare e nel capitolato tecnico;
c. dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti ai sensi dell’art. 217 (Abrogazioni) del citato X.Xxx n.50/2016;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e quanto dichiarato nell’offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio dell’Amministrazione, condizioni migliorative.
3. L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del Accordo Quadro.