Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 28, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 5.3, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. I termini di pagamento della rata di saldo, sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 e del D.M. LL.PP. 145/2000. Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 56 del presente capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’art. 28, comma 5, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. L’impresa con la stipula del contratto accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento, (xxxxxx Xxxxx 30 Ottobre 2014, n° 161).
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente comma 2 è comprensiva del maggior danno.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'Art.28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’Art.29, comma 2.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 26, comma 4, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 27, comma 2.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardato pagamento della rata di saldo si applica quanto previsto dal D. Lgs. 231/02, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.