Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’articolo 29, comma 2.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 21, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26.2, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 31, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali per i primi sessanta giorni. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per oltre 60 giorni, oltre al termine stabilito, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora relativamente al periodo di ulteriore ritardo.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all’art. 28, comma 5, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. I termini di pagamento della rata di saldo, sono quelli stabiliti dall’art. 29, comma 2 del D.M. LL.PP. 145/2000 e l’Impresa appaltatrice potrà agire nei termini e modi definiti dall’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e ai sensi dell’art. 30 e del D.M. LL.PP. 145/2000. Per il pagamento della rata di saldo, in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 56 del presente capitolato, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'Art.28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Ritardi nel pagamento della rata di saldo. 1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'Art.28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui all’Art.29, comma 2.