Metodologia di adeguamento del tariffario. Il Regolamento, in tema di tariffe, prevede, all’art. 35, che “Gli operatori dei Comuni integrati nel bacino hanno l'obbligo di applicare la tariffa unica di bacino”, fatta salva la facoltà per la Giunta regionale e per i Comuni del bacino di concordare con le associazioni e i sindacati dei tassisti interessati l'applicazione, per percorsi aventi origine e destinazione all'interno rispettivamente del bacino o del comune, di sconti alla tariffa indicata dal tassametro o l'introduzione di specifiche agevolazioni (comma 1). Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che “l'importo indicato dal tassametro deve intendersi omnicomprensivo, sia nel caso di uso convenzionale sia nel caso di uso collettivo, con esclusione di ogni altro supplemento o costo aggiuntivo, fatti salvi i pedaggi autostradali” (comma 2). In relazione all’adeguamento tariffario, il successivo comma 9 prevede che “I livelli tariffari sono adeguati annualmente, con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro il 31 marzo con efficacia dal 1° luglio, sulla base di un meccanismo automatico di adeguamento, definito dalla medesima Giunta, sentita la Conferenza di cui all'art. 61, costruito attraverso un indicatore che risulta quantificato mediante un algoritmo matematico che tiene conto del parametro Istat per il recupero degli specifici costi di settore e di indicatori di qualità del servizio. Le modalità applicative relative all'adeguamento tariffario devono prevedere l'applicazione simultanea dello stesso su tutti i tassametri con una decorrenza prestabilita, anche mediante aggiornamento da remoto. La previsione dell’adeguamento annuale delle tariffe deriva da quanto stabilito al riguardo dall’art. 28, comma 5, lett. d) della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6. Nonostante la previsione regolamentare sia aderente al testo della legge regionale, occorre rilevare come una frequenza così elevata di aggiornamento delle tariffe possa rappresentare un ostacolo all’accessibilità del servizio da parte degli utenti. Al riguardo, 1 Nota di riscontro della Regione, prot. ART n. 6579/2022 del 31 marzo 2022. Si veda anche la nota prot. ART 18010/2023 del 29 maggio 2023. il punto 60 delle linee guida prevede che “Le tariffe sono soggette ad aggiornamento periodico, con frequenza definita dal SC e indicata nel Regolamento, di norma pari a cinque anni e comunque individuata tenendo conto della necessità di garantire il principio di accessibilità del servizio taxi”. Occorre, pertanto, che l’organo le...