Modalità applicative. Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli 74 e 75 non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
Modalità applicative. (1) Le maggiorazioni previste dal precedente articolo non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell’applicazione di clausole elastiche su ogni altro istituto.
(2) In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% previste dal precedente articolo, a fronte dell’applicazione di clausole elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
(3) L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
(4) L’atto scritto di ammissione alle clausole elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all’art. 129 del presente CCNL debitamente comprovate. - sia affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, certificate dal servizio sanitario pubblico; - sia affetto da patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; - a fronte di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992; - lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.
(5) La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipula...
Modalità applicative. Gli enti che cedono o ricevono spazi finanziari informano Regione Lombardia delle rispettive disponibilità e necessità secondo le modalità previste dal successivo punto 6.3. Gli enti che cedono spazi finanziari, aumentando il proprio saldo obiettivo 2011, hanno diritto ad una modifica migliorativa del loro obiettivo (in riduzione) nel biennio successivo in ragione del 50% dell’importo ceduto per ciascun anno. Gli enti che acquisiscono spazi finanziari, diminuendo il proprio saldo obiettivo 2011, sono tenuti a restituire la quota ricevuta attraverso una modifica in aumento del loro obiettivo nel biennio successivo in ragione del 50% dell’importo acquisito per ciascun anno. Qualora l’ammontare degli spazi finanziari cedibili siano inferiori agli spazi richiesti, gli stessi vengono riparti in misura proporzionale alle richieste pervenute. Qualora l’ammontare degli spazi finanziari cedibili siano superiori agli spazi richiesti, gli stessi vengono riparti in misura proporzionale e nel limite massimo delle richieste pervenute.
Modalità applicative. Il nolo, quando non si sia diversamente convenuto, è applicabile per peso lordo, con riferimento a tutte le merci, ad eccezione di ghiaia e sabbia che si computano a metro cubo; mattoni, ciottoloni, legname, ferro sagomato e trafilato, macchine agricole e veicoli che si computano a numero; fieno e paglia che si calcolano per balle. Il nolo viene pagato per contanti, alla regolare consegna del carico, a destinazione. Quando il nolo non sia pagabile a destinazione, o comunque in tutti i casi in cui ne sia fatta richiesta dal vettore, il destinatario, od il suo commissionario, è tenuto a rilasciare ricevuta delle cose indicate nella polizza di carico e ritirate.
Modalità applicative. 4.1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Quadro, in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga, si riservano di apportarvi le eventuali integrazioni e modifiche che si rendano necessarie in seguito a eventuali modifiche della normativa e/o degli accordi governativi che costituiscono i presupposti dell’accordo quadro stesso, ovvero per adeguarne i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione, anche valutando eventuali variazioni dei criteri di accesso e intervenendo per ottimizzare la gestione.
4.2. I documenti e gli allegati relativi alle modalità applicative del presente accordo, ispirate a criteri di semplificazione e tempestività, saranno definiti in sede di Sottocommissione Mobilità/Ammortizzatori sociali in deroga.
4.3. In tale ambito saranno definite anche le modalità di richiesta di pagamento dell’indennità di CIG in deroga a conguaglio, in relazione all’introduzione del nuovo sistema di gestione e comunicazione all’INPS dei dati relativi ai periodi di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Modalità applicative. 1. Le maggiorazioni previste dai precedenti articoli 74 e 75 non rientrano nella retribuzione ed escludono il computo del compenso per la prestazione del lavoro a seguito dell'applicazione di clausole flessibili od elastiche su ogni altro istituto.
2. In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5% previste dai precedenti articoli 74 e 75, a fronte dell'applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un'indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
3. L'eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili od elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né l'adozione di provvedimenti disciplinari.
4. L'atto scritto di ammissione alle clausole flessibili od elastiche, deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi: - esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico; - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa; - esigenze personali di cui all'articolo 134 del presente c.c.n.l. debitamente comprovate.
5. La denuncia, in forma scritta, potrà essere effettuata quando siano decorsi sei mesi dalla stipulazione del patto, dovrà essere accompagnata da un preavviso di almeno un mese.
6. A seguito della denuncia di cui al comma precedente, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
7. Il datore di lavoro può, a sua volta, recedere dal patto con un preavviso di almeno un mese.
Modalità applicative le quote fisse annuali si applicano in dodicesimi su base mensile. La frazione di mese di inizio e/o fine della fornitura viene fatturata per intero. - Le fasce di consumo annuali ai fini della fatturazione vengono riproporzionate con il criterio del pro die sulla base del periodo (sia superiore che inferiore all’anno solare) intercorrente fra due letture effettive (rilevate dal gestore o da autolettura). - La normativa vigente ed il piano d’ambito prevede che ogni utenza sia dotata di autonomo contatore idrometrico. Tuttavia, fino alla normalizzazione del parco utenze, per le utenze multiple condominiali le tariffe saranno applicate proporzionando al numero di utenze sia le fasce di consumo che le quote fisse Disposizioni generali sugli scarichi in pubblica fognatura. Disciplina degli scarichi in fogna
Modalità applicative. Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta, nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro ad eccezione del Premio di Risultato. La Società si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga. La Società ha quantificato l’onere a copertura della richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale in un importo di spesa pari a 9 milioni e 360 mila euro di cui 1 milione e 560 mila euro per l’anno 2021 ed in un importo di spesa pari a 7 milioni e 800 mila euro per l’anno 2022. Con la sottoscrizione del presente accordo in sede governativa, VODAFONE ITALIA SPA e le XX.XX. presenti concordano sull’attivazione del contratto di espansione di cui all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148/2015 e ss.mm.ii. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preso atto dell’accordo raggiunto dalle Parti in sede governativa in merito al contratto di espansione, dichiara esperita con esito positivo la procedura di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015. La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti finalizzati all’autorizzazione. Letto, confermato e sottoscritto.
Modalità applicative. Il PROV verrà riconosciuto in misura riparametrata per livelli d'inquadramento (vedasi tabelle in calce) e verrà corrisposto con le seguenti modalità: obiettivo produttività (vedi tabelle) dopo verifica da effettuarsi anche con l’eventuale supporto della commissione paritetica regionale successivamente al 31 dicembre di ogni anno, da erogarsi alle scadenze del 30 giugno dell’anno successivo, con possibilità di erogarlo anche in quattro tranche tra i mesi di luglio e novembre.
Modalità applicative. 5.1. La disciplina sopra descritta si applica anche agli scioperi orari, compatibilmente alle diverse tipologie di prestazioni descritte in tabella; pertanto, nei casi di prestazioni che debbano essere svolte necessariamente in una giornata, ma possano essere limitate ad un numero ridotto di ore di servizio, le disposizioni del presente accordo non trovano applicazione.