Missioni. 1. E’ in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, inviare i lavoratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria attività. 2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione in questione comprenderà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della missione. 3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto. 4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili. 5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Missioni. 1. E’ in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, inviare i lavoratori la- voratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria attività.
2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche an- che per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione L’autorizza- zione in questione comprenderà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della missione.
3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto.
4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori lavo- ratori interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.
5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita ap- posita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniaripecu- xxxxx, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.
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Missioni. 1. E’ in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, inviare i lavoratori la- voratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente la propria attività.
2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche an- che per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione L’autorizza- zione in questione comprenderà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della missione.
3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto.
4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori lavo- ratori interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.
5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita ap- posita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniaripecu- niari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.
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Missioni. 1. E’ in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, agenti di inviare i lavoratori in missione temporanea fuori dal comune co- mune ove essi prestano normalmente la propria attività.
2. La missione trasferta sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione in questione comprenderà compren- derà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione della missionetrasferta.
3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto.
4. Quando la missione trasferta abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata giorna- ta lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori interessati anche un’ulteriore un’ul- teriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.
5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere accenderà apposita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.
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Missioni. 1. E’ in facoltà degli agenti, mediante autorizzazione scritta, inviare i lavoratori lavo- ratori in missione temporanea fuori dal comune ove essi prestano normalmente normal- mente la propria attività.
2. La missione sarà previamente autorizzata in forma scritta, a valere anche an- che per periodi superiori ad un giorno, ma non oltre l’anno. L’autorizzazione in questione comprenderà anche l’indicazione dei criteri operativi per l’esecuzione l’ese- cuzione della missione.
3. A tali lavoratori verrà corrisposto il rimborso analitico e documentato per tutte le spese sostenute per la missione, nonché, in ogni caso, il rimborso integrale delle spese documentate di trasporto.
4. Quando la missione abbia comportato una prestazione almeno pari all’intera giornata lavorativa del lavoratore, verrà corrisposto ai lavoratori lavorato- ri interessati anche un’ulteriore importo di € 15,49 giornaliere a titolo di indennità forfettaria o rimborso spese analiticamente attestate, anche se non documentabili.
5. Per i lavoratori la cui attività comporti trasporto di contanti e/o valori al di fuori dei locali dell’agenzia, il datore di lavoro potrà accendere apposita garanzia portavalori. In assenza della quale, nulla potrà essere addebitato al dipendente, né in termini disciplinari né in termini pecuniari, salvo i casi di comportamento doloso accertati in sede giudiziaria.
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