Esclusioni e rivalsa Clausole campione

Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione tuttavia conserva pienamente la propria validità se l’abilitazione, regolarmente conseguita, risulti sospesa, revocata o non rinnovata a condizione che il conducente abbia agito in buona fede; (a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza) b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L’Assicurazione tuttavia conserva la propria validità in conseguenza del sovrannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente; f) se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada. L’Assicurazione conserva tuttavia la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata; g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti. Nei predetti casi di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. In ogni caso la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa qualora, al momento del sinistro non sia stata eff...
Esclusioni e rivalsa. L’Assicurazione non è operante: • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; • nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istrutto- re ai sensi della legge vigente; • nel caso di veicolo con targa in prova, se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle disposizio- ni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; • nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprieta- rio o da suo dipendente; • per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor- to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato); • in caso di dolo del conducente; • se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30.04.92 n. 285. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compa- gnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conse- guenza dell’inopponibilità al danneggiato di ecce- zioni contrattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiu- tare o ridurre la propria prestazione.
Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta o certificato di circolazione, ad esclusione di quelli derivanti dall’omesso o errato utilizzo delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta dei bambini; f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; g) nei casi previsti dall’art. 1 - “DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO”; h) per i danni causati dalla circolazione dei veicoli nelle zone private aeroportuali. Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà nei confronti del Contraente/Assicurato diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, la Società limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o Assicurato (proprietario del veicolo o locatario per veicolo in leasing) al 10% del danno con il massimo di € 500,00.
Esclusioni e rivalsa. La Copertura assicurativa non è operante: - se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - nel caso di Autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; - nel caso di Autoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo; - nel caso di Autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza e l’Autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; - per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in con- formità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; - nel caso di Autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. - nelle aree aeroportuali per gli Autoveicoli addetti a catering, rifornimento e trasporto carburante, trasporto passeggeri, riparazione e manutenzione ed assistenza aeromobili. - in caso di trasporto di nitroglicerina, dinamite o simili. Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi in cui l’Impresa abbia dovuto pagare ▇▇▇▇▇ senza potere loro opporre eccezioni, fondate sulla Polizza o dalla stessa derivanti, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa, anche ai sensi dell’art. 144 del CAP.
Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.2:  • se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Per il caso di totale esaurimento dei punti patente, l’assicurazione non è operante, solo se al momento del sinistro al conducente risulti già stata effettuata la comunicazione, ovvero se l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi; • nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione; • nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti; • nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo; • nel caso di autotassametro o di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se l’attività sia effettuata senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; • nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione; • nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; • all’interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni ad aeromobili e passeggeri e di quelli da fermo attività; • nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione.  Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, ▇▇▇▇ eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Esclusioni e rivalsa. L’assicurazione non è operante:  se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;  nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;  nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni dell’art. 98 del D.Lgs.. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.;  nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;  nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;  nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della legge, l’impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Esclusioni e rivalsa. L’assicurazione non è operante:
Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente; c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo, d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente; e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
Esclusioni e rivalsa. L'assicurazione non è operante: a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. b) nel caso di veicoli con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l’utilizzo; c) nel caso di veicolo utilizzato per esercitazioni alla guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore secondo la normativa vigente; d) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; e) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285, del relativo regolamento e successive modifiche. Nei casi sopra elencati la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni derivanti dal contratto, ai sensi della normativa vigente.
Esclusioni e rivalsa. Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante: