Misure di sicurezza necessarie e responsabilità. 1. Le Parti si impegnano a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l’accesso ed a controllarne il corretto utilizzo. 2. Le Parti utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le proprie finalità, di cui all’articolo 1 in Convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
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