Responsabilità civile dei trasportati Clausole campione

Responsabilità civile dei trasportati. L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.
Responsabilità civile dei trasportati. La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Responsabilità civile dei trasportati. Tale copertura dovrà assicurare la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione (compresa la sosta) anche su area privata, esclusi i danni al veicolo e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La copertura della responsabilità civile dei Trasportati dovrà avere un massimale per sinistro non inferiore al minimo previsto per legge. Per tutta la durata dei contratti attuativi il massimale dovrà essere adeguato automaticamente ai valori minimi previsti per legge.
Responsabilità civile dei trasportati. La Copertura assicurativa comprende, nei limiti dei Massimali indicati in Polizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo dell’Autoveicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi durante la circolazione, esclusi i danni all’Autoveicolo stesso. I trasportati non sono considerati Terzi fra loro.
Responsabilità civile dei trasportati. La Società copre la Responsabilità Civile dei trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di Euro 775.000,00, esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso.
Responsabilità civile dei trasportati danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione.
Responsabilità civile dei trasportati. La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e au- tonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Po- lizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza. Responsabilità civile per fatto di figli minori La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivan- te all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Co- dice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del mas- simale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Responsabilità civile dei trasportati. La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.
Responsabilità civile dei trasportati la Compagnia assicura la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione.
Responsabilità civile dei trasportati. HDI Italia copre la Responsabilità Civile derivante ai trasportati per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo in garanzia sino ad un massimo di € 775.000,00, esclusi i danni al veicolo assicurato ed al conducente dello stesso.