Misure inibitorie. 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti; b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo; c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza; d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.». 4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
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Misure inibitorie. 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita', anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.»".
4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
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Samples: Legislative Decree
Misure inibitorie. 1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128 emergano irregolarita'irregolarità, la Banca d'Italia puo'può:
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita'dell'attività, anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti conseguenti;conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione di contratti disciplinati dal presente titolo;titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non superiore a novanta giorni, delle attivita' attività di cui alle lettere a) e b), laddove sussista particolare urgenza;urgenza;
d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo nel Bollettino di cui all'articolo 8, comma 1, e disporre altre forme di pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.».
4. L'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
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