Fenomeno elettrico Clausole campione

Fenomeno elettrico. Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
Fenomeno elettrico. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
Fenomeno elettrico. La garanzia è prestata fino a € 250 (euroduecentocinquanta) per anno assicurativo per i danni verificatisi a seguito di Fenomeno Elettrico. Non sono rimborsate le spese per le lampade, le altre fonti di luce e per la batteria
Fenomeno elettrico. La manifestazione dei seguenti eventi: ⚫ corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso; ⚫ variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
Fenomeno elettrico. L’Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni derivanti da fenomeno elettrico, fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria.
Fenomeno elettrico. Azioni di correnti e scariche elettriche od elettroniche ed altri fenomeni elettrici ed elettro- nici da qualunque causa provocati, anche con sviluppo di fiamma.
Fenomeno elettrico. La Copertura assicurativa si estende, a parziale deroga dell’Art. 19 lettera d), Parte II, ai danni materiali e diretti agli impianti elettrici causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, con deduzione di una Franchigia di Euro 50,00 per Sinistro. L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 350,00 per Sinistro, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell’Assicurato adibito a rimessa in conseguenza di Incendio o Esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione dell’Autoveicolo assicurato.
Fenomeno elettrico. La Società si obbliga ad indennizzare i danni alle macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono esclusi dall'assicurazione:
Fenomeno elettrico. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate nell’ambito della partita Contenuto (macchinario, attrezzature, arredamento, ecc.) ed agli impianti del Fabbricato, da correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e compresa l’azione del fulmine e della elettricità atmosferica. La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda dell’art. 1 della Sezione 5 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Fenomeno elettrico. Sono garantiti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'Ufficio e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica. Nel caso l'Assicurato sia il conduttore/locatario dei locali dell'Ufficio e abbia acquistato ed installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell'Ufficio, fissi per natura e destinazione d'uso, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio dell'Ufficio. ⚫ causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; ⚫ verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; ⚫ dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; ⚫ i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.