MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO Clausole campione

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELL’IMPORTO. Ai sensi dell’art 125, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non è corrisposta l’anticipazione sul valore del contratto di affidamento, trattandosi di appalto di fornitura. Ove non intervengano contestazioni sulla fornitura e previa verifica di conformità da parte del DEC, comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il cui pagamento avverrà entro 60 giorni dall’emissione del relativo certificato. Il pagamento delle somme dovute potrà avvenire solo previa verifica regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 125, co.5 del D.Lgs. 36/2023, nonché previa acquisizione delle quietanze delle fatture delle imprese subappaltatrici, e dietro presentazione di fattura da redigersi in formato elettronico da trasmettere alla Stazione Appaltante attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI). Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si precisa che la stazione appaltante, in caso di partecipazione in forma associata dell’affidatario, corrisponderà i pagamenti direttamente alla capogruppo.