Definizione di CODICE CIVILE

CODICE CIVILE. Art. 1341 – Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
CODICE CIVILE. ● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione ● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo ● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento ● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili ● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo. Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo: ● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
CODICE CIVILE. Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Examples of CODICE CIVILE in a sentence

  • L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del CODICE CIVILE).

  • LE DICHIARAZIONI INESATTE O LE RETICENZE DELL’ASSICURATO, RELATIVE A CIRCOSTANZE CHE INFLUISCONO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO NONCHÉ LA RISOLUZIONE DELLA POLIZZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1892, 1893 E 1894 DEL CODICE CIVILE.

  • NEL CODICE CIVILE Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

  • La seguente frase deve essere aggiunta sotto la riga della firma AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE ITALIANO, IL CLIENTE APPROVA SPECIFICAMENTE LA SEZIONE 11 (LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ); LA SEZIONE 15.5 (LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE) DEL PRESENTE CONTRATTO.

  • LE AZIONI OGGETTO DELL’OFFERTA SONO DETENUTE DALLE BANCHE, CHE LE HANNO SOTTOSCRITTE IN DATA 20 SETTEMBRE 2005 AI SENSI DELL’ARTICOLO 2441, SETTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE CON L’OBBLIGO, AI SENSI DEL MEDESIMO ARTICOLO 2441, SETTIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE DI OFFRIRLE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DELL'EMITTENTE.


More Definitions of CODICE CIVILE

CODICE CIVILE. Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, come successivamente modificato e integrato.
CODICE CIVILE. Il regio decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e successive modifi- che e integrazioni.
CODICE CIVILE. ● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
CODICE CIVILE. Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato.