Common use of MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE Clause in Contracts

MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l’adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a) e b), ed eventualmente b1), ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell’ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lett. b), in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto del Ministero di cui alla lett. i) delle Premesse. Il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Tale verifica verrà effettuata dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3, lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa documentazione di cui all’art. 3, lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo; qualora l’Esperto o la Banca riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca dovrà darne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al/ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 12. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l’erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):

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Samples: Contratto Di Finanziamento in Forma Di Credito Agevolato E Contributo Nella Spesa Ai Sensi Del d.lgs. N. 297/1999, attiministeriali.miur.it

MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l’adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a) e b), ed eventualmente b1), ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell’ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3art.3, lett. lettera b), in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto del Ministero di cui alla lett. ilettera c) delle Premesse. Il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Tale verifica verrà effettuata dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3, 3 lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa documentazione di cui all’art. 3, 3 lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo; qualora l’Esperto o la Banca riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca dovrà darne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al/ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 12. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l’erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):): a)2 al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto finanziato; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al X.X. x. 000 del 16/3/1942 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. n. 270 del 8/7/1999 e successive modificazioni, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;

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Samples: Contratto Di Finanziamento in Forma Di Credito Agevolato E Contributo Nella Spesa Ai Sensi Del D. Lgs. N. 297/1999

MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto L’erogazione dell’Agevolazione non avranno avrà inizio che dopo l’adempimento l’adempimento[da parte di tutti i Soggetti Beneficiari] delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a) e ), b), ed eventualmente b1c) e c1), ed avranno avrà luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed e alla dimostrazione dell’ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lett. blettera c) e c.1), in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto del Ministero di cui alla lettDecreto. i) delle Premesse. Il Ministero In particolare, il MIUR potrà dar corso ad ogni erogazione autorizzazione all’erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca dal Soggetto Convenzionato; tale richiesta (secondo da redigere su schema fornito del MIUR) viene inviata dal Ministero) conseguente alla positiva Soggetto Convenzionato al MIUR e al Soggetto Agente, a seguito dell’esito positivo della verifica dei risultati di ciascun SAL e delle ulteriori verifiche dal medesimo effettuate ai sensi della Normativa ed a seguito della ricezione della comunicazione del Soggetto Agente relativa all’esito positivo delle verifiche da quest’ultimo effettuate ai sensi del/i Contratto/i di Finanziamento/i (EVENTUALE: qualora sia stato assegnato al/ai Soggetto/i Beneficiario/i il Finanziamento/Ricerca ovvero anche il Finanziamento/Formazione). La verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Tale verifica Progetto verrà effettuata dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3, 3 lett. bc) ed eventualmente b1e c.1) - ovvero lett. cd) ed eventualmente b1e c.1) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca dal Soggetto Convenzionato entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa documentazione di cui all’art. 3, 3 lett. bc) ed eventualmente b1e c1) - ovvero lett. cd) ed eventualmente b1e c.1) per quanto concerne l'erogazione a saldo; qualora l’Esperto o la Banca il Soggetto Convenzionato riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca il Soggetto Convenzionato dovrà darne comunicazione al Ministero MIUR ai fini della eventuale revoca del Finanziamento delle Agevolazioni con le conseguenze di cui al successivo artall’art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al/ai Soggetto/i finanziatoBeneficiario/i, l’interruzione del Finanziamento stesso delle Agevolazioni stesse con le conseguenze di cui al successivo artall’art. 12. Tutte le Le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e ), c), salvo l’erogazione finale del contributo nella spesafinale, che è subordinata solamente a quanto previsto nei punti a) e b):

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Samples: Contratto Di Finanziamento in Forma Di Contributo Nella Spesa Ai Sensi Del d.lgs. N. 297/1999

MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l’adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a) e b), ed eventualmente b1a),b), ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell’ammontare dei relativi costi ritenuti ammissibili e le spese effettivamente sostenute quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lett. lettera b), e, in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto decreto del Ministero di cui alla lett. ilettera (..) delle Premesse. Il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca dal Soggetto Convenzionato (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Progetto [EVENTUALE: su tutti i Soggetti finanziati ciascuno per la propria quota.] Tale verifica verrà effettuata dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3, 3 lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca dal Soggetto Convenzionato entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa documentazione di cui all’art. 3, 3 lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldosaldo -; qualora l’Esperto o la Banca il Soggetto Convenzionato riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca il Soggetto Convenzionato dovrà darne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo artall’art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al/ai i Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo artall’art. 12. Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l’erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):): a)2 al permanere della piena capacità giuridica del/i Xxxxxxxx/i finanziato/i; qualora lo stesso/gli stessi risultino in una delle situazioni di cui al R.D. 16/3/1942 n.267 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. 8/7/1989 n.270 e successive modificazioni, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;

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