SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI
SCHEMA DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI
(………………)
AI SENSI DEL D.Lgs. N. 297/1999
(D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e ss.mm.ii., art.-DM 10.10.2003)
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Il presente atto e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione godono del trattamento tributario previsto dal DPR 29/9/1973, n° 601, artt. 15 e seguenti.
----*---- SCRITTURA PRIVATA
TRA
⮚ Il …………….. (di seguito denominato anche “Soggetto Convenzionato”) con sede legale in ………, Via ………, capitale sociale di Euro ………, iscritto …………., Registro delle Imprese di ……… n.
………, codice fiscale n. ………, Partita IVA n. ………, appartenente al gruppo ………, rappresentato ai fini del presente atto dal ………….., nato a ……. il ……., domiciliato per la carica in ………, presso la sede sociale, nella sua qualità di ……. del ……… che firma in virtù ………;
E
⮚ [EVENTUALE: I seguenti Soggetti (di seguito denominati congiuntamente anche “Soggetto/i finanziato/i”), che stipulano il presente contratto cointestato ai sensi del citato art.5, comma 3, del DM 593/2000:]
• "………" [EVENTUALE: (di seguito denominato anche “Soggetto finanziato”) con sede legale in
………, via ………, capitale sociale/fondo consortile di Euro ………, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di ……… n. ………, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. ,
rappresentata ai fini del presente atto dal Sig. ……… nato a ….. il ……. , domiciliato per la carica presso la società, in qualità di ……… che firma in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del …………
⮚ [EVENTUALE:……… con sede legale in ………., via ………, codice fiscale n. , rappresentata
ai fini del presente atto dal Sig. ……… nato a ……… il ……… , in qualità di ………che firma in esecuzione di ]
(……………)
SI PREMETTE
TUTTO CIO' PREMESSO
per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene tra le parti anzidette quanto di seguito esposto:
ART. 1
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ
I Soggetto/i finanziato/i opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto; pertanto la Soggetto Convenzionato ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente
con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
ART. 2
IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE
Con la firma del presente contratto viene formalizzata la concessione al/i Soggetto/i finanziato/i di un finanziamento a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca fino all’importo capitale massimo pari ad Euro ……. (…….) in forma di credito agevolato e fino all’importo capitale massimo pari ad Euro ……. (…….) in forma di contributo nella spesa.
[EVENTUALE: Il Finanziamento viene così ripartito tra i Xxxxxxxx finanziati - in ragione della suddivisione in quote dei costi così come risultante dal Capitolato Tecnico di cui al punto ….. delle Premesse - come da prospetto predisposto dal Ministero che si allega al presente atto sotto la lettera B:
Soggetto privato finanziato…….:
− costo agevolabile euro ……… (………);
− importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro ………
− importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro ……… Soggetto privato finanziato…….:
− costo agevolabile euro ……… (………);
− importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro ………
− importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro ………
Soggetto/i pubblico/i e/o consorzio/i di cui all’art. 5, co. 1, lett. E) del D.M. 593/2000.e ss.mm.ii.
− costo agevolabile euro ……… (………);
− importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro ………
− importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro ………
Eventuali modifiche alla predetta ripartizione dei costi, tra i Soggetti finanziati, sono soggette a specifiche approvazioni da parte del Ministero, in conformità a quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 6.]
L’erogazione del Finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 4.
ART. 3
OBBLIGHI DEL/I SOGGETTO/I FINANZIATO/I
Ciascun/Il Soggetto finanziato si impegna:
a) a fornire al Soggetto Convenzionato, entro il termine di 60 giorni da oggi la prova di essere regolarmente intervenuto in contratto, mediante la produzione del certificato C.C.I.A.A. completo di vigenza2 con data successiva ad oggi nonché, entro il suddetto termine, a fornire quella ulteriore documentazione tecnica, legale ed amministrativa che dovesse essere richiesta motivatamente dal Soggetto Convenzionato;
2 esclusi i soggetti pubblici
b) a produrre semestralmente, [EVENTUALE: per il tramite del Soggetto di cui al punto .. delle Premesse,] al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto, entro 60 giorni dal termine di ciascun semestre – ovvero entro 60 gg. dalla stipula del presente contratto per gli eventuali semestri già trascorsi – la documentazione tecnica e contabile attestante le attività svolte e composta da un rapporto tecnico [EVENTUALE: unico per tutti i Soggetti finanziati] per ciascuno stato di avanzamento con prima scadenza al ……… e dai corrispondenti rendiconti dei costi [EVENTUALE: ciascuno per la propria quota,] il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico di cui alla lettera .(.) delle Premesse;
c) a comprovare – entro il termine massimo di 60 giorni dalla data stabilita per la conclusione del Progetto riportata nel punto (…) delle Premesse – la realizzazione del Progetto medesimo fornendo, [EVENTUALE: per il tramite del Soggetto di cui al punto (..) delle Premesse,] al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto una relazione tecnica [EVENTUALE: unica per tutti i Soggetto/i finanziato/i] sull’ultimo periodo e sull’intero programma svolto comprendente il rendiconto dei costi sull’ultimo periodo [EVENTUALE: ciascuno per la propria quota,] il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previsti dai Capitolato Tecnico di cui alla lettera (..) delle Premesse;
d) a consentire – anche per conto dei soggetti che abbiano con il/i Soggetto/i finanziato/i rapporti di cointeressenza, ad esempio soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate – la verifica del corretto utilizzo delle risorse nazionali , sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all’art. 15 del presente contratto sia tenendo una separata evidenza delle spese sostenute per il Progetto – in conformità al Capitolato Tecnico di cui alla lettera (…) delle Premesse ;
e) a tenere a disposizione – fino all'estinzione del finanziamento – tutta la documentazione suddetta;
f) a comunicare immediatamente al Soggetto Convenzionato ed al Ministero l’assunzione di ogni delibera comportante modifiche dell’assetto aziendale/societario (ad es. fusione, incorporazione, liquidazione volontaria) nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia;
g) a comunicare immediatamente al Soggetto Convenzionato ed al Ministero, nel caso di consorzi o società consortili, le variazioni di cui al precedente punto anche relativamente a ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia.
Resta, altresì, espressamente inteso che ciascun/il Soggetto finanziato si impegna fin da ora a presentare al Ministero, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; in mancanza il Soggetto finanziato inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi previsti dal decreto 593 dell’8/8/2000 ss.mm.ii.
[EVENTUALE: I Soggetti finanziati si impegnano, infine, a tenere presso il Soggetto di cui al punto (…) delle Premesse copia di tutta la documentazione tecnica e contabile di cui al presente articolo.]
ART. 4
MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE
Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l’adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a),b), ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell’ammontare dei relativi costi ritenuti ammissibili e le spese effettivamente sostenute quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art. 3, lettera b), e, in base alle percentuali di intervento riportate nel decreto del Ministero di cui alla lettera (..) delle Premesse.
Il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dal Soggetto Convenzionato (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto [EVENTUALE: su tutti i Soggetti finanziati ciascuno per la propria quota.] Tale verifica verrà effettuata dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3 lett. b)
- ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dal Soggetto Convenzionato entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa documentazione di cui all’art. 3 lett. b) - ovvero lett. c) per quanto concerne l'erogazione a saldo -; qualora l’Esperto o il Soggetto Convenzionato riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, il Soggetto Convenzionato dovrà darne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al/i
Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all’art. 12.
Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l’erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):
a)2 al permanere della piena capacità giuridica del/i Xxxxxxxx/i finanziato/i; qualora lo stesso/gli stessi risultino in una delle situazioni di cui al R.D. 16/3/1942 n.267 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. 8/7/1989 n.270 e successive modificazioni, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;
b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute in dipendenza del presente contratto o anche di altri contratti stipulati ai sensi del D.Lgs. 297/99, della Legge n. 46/82 e successive integrazioni, della Legge n. 346/88 nonché situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero; qualora il/i Soggetto/i finanziato/i risultino morosi, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;
c)3 al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria dei Soggetto/i finanziato/i, del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (quali risultanti dagli ultimi bilanci ufficiali che i Soggetto/i finanziato/i devono di volta in volta produrre al Soggetto Convenzionato) che dovrà risultare inferiore all'8%; in caso di mancata rispondenza del suddetto parametro, l'erogazione dovrà
2 esclusi i soggetto pubblici
3 esclusi i soggetti pubblici
essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal Ministero (per il che vedasi l'art. 11).
[EVENTUALE: secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto (…) delle Premesse, le erogazioni, salvo quelle in forma di anticipazione, relativamente ai Soggetto/i finanziato/i
………………………4sono subordinate all’acquisizione da parte della Soggetto Convenzionato di valido certificato antimafia ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n° 252/98.]
Resta inteso che durante lo svolgimento del Progetto il Finanziamento verrà erogato a ciascun/al Soggetto finanziato fino a concorrenza del 90% della relativa quota; il saldo di quanto risulterà spettante, comunicato dal Ministero con specifica lettera indirizzata al Soggetto finanziato, verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero Progetto.
Resta comunque espressamente inteso che qualora venga accertato dalla Soggetto Convenzionato che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel citato decreto del Ministero ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al Finanziamento, il Ministero avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in caso di insufficienza di queste, i Soggetto/i finanziato/i interessati dovranno restituire, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Soggetto Convenzionato o del Ministero, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione.
Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all’effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero o dal Soggetto Convenzionato per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
Il/I Soggetto/i finanziato/i dovrà/dovranno stipulare [EVENTUALE: ciascuno per la propria quota], entro 15
giorni dalla richiesta del Soggetto Convenzionato o del MINISTERO, per atto pubblico, la dichiarazione d’obbligo finale secondo schema fornito dal MINISTERO stesso, in mancanza quest’ultimo potrà assumere una decisione in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento.
ART. 5 EVENTUALI ANTICIPAZIONI
E’ in facoltà di ciascuno/del dei Soggetto/i finanziato/i richiedere, ai sensi dell’art. 5, comma 35, del dm 593/2000 e ss.mm.ii., un’anticipazione di importo pari al 30% [EVENTUALE: quota al medesimo
spettante] della agevolazione.
Resta espressamente inteso che qualora il/i Soggetto/i finanziato/i eserciti/esercitino tale facoltà gli importi [EVENTUALE: delle quote di agevolazione] via via spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione della anticipazione suddetta.
4 indicare i soggetti finanziati privati per i quali decorsi 45 gg dalla richiesta non sono pervenute le certificazioni prefettizie
Detta anticipazione, salvo che per il/i Xxxxxxxx/i finanziato/i pubblico/i, dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo schema fornito dal Ministero.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Ministero, il capitale più gli interessi pari al TUR vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
Detta garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Soggetto finanziato, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa.
Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilita dal Ministero l’importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell’anticipazione; l’eventuale importo dell’anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell’erogazione.
ART. 6
COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI
Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritengano di non dare ulteriore esecuzione al Progetto devono darne immediata comunicazione al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto indicandone i motivi. Il Soggetto Convenzionato entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale - del Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13 o, solo nel caso di cause non imputabili ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui all’art. 12.
In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno automaticamente ammissibili varianti all’articolazione economica e temporale, *nonché
territoriale*5, del Progetto autonomamente apportate da ciascun/dal Soggetto finanziato nell’ambito della/e propria/e quota/e di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto.
Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate al Soggetto Convenzionato ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica. Il Soggetto Convenzionato invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 gg. dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Resta inteso che in caso di varianti approvate l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte del Soggetto Convenzionato della comunicazione di cui al comma precedente.
Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte dei Soggetto/i finanziato/i o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13.
ART. 7 RIMBORSO E INTERESSI
Il/I Soggetto/i finanziato/i non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 e nel successivo art. 13 per il caso di revoca del Finanziamento.
Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue:
− il finanziamento stesso non può avere una durata superiore a 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a cinque anni dalla data del decreto del Ministero di cui al punto (..)
delle Premesse;
− ai fini del calcolo della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare (con scadenza 1 gennaio/1 luglio) in cui cade la data del decreto di ammissione del finanziamento;
− il periodo di ammortamento ha come prima scadenza la seconda scadenza semestrale successiva alla effettiva conclusione del Progetto.
In considerazione di quanto sopra il periodo di preammortamento avrà come prima scadenza il ……..6 e come ultima scadenza - calcolata sulla base della data di conclusione del Progetto indicata nel punto (..) delle Premesse ( ………..7) - il ……..; il periodo di ammortamento avrà come prima scadenza - calcolata sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto - il e come ultima scadenza - calcolata tenendo
conto della durata massima di 10 anni del finanziamento - il [EVENTUALE: Fermo restando che le
obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota,] il/i Soggetto/i finanziato/i si obbliga/obbligano a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1 Gennaio e del 1 Luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25 % semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto (..) delle premesse) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale).
Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga del termine del Progetto comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell’ultima rata; mentre in caso di anticipo del termine del Progetto resta ferma la durata dell'ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso.
L'ammontare definitivo delle singole rate ed il relativo piano dei pagamenti (che potra' essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni [EVENTUALE: effettuate a ciascun Soggetto
finanziato]) risulteranno nella dichiarazione d'obbligo finale di cui all'art. 4.
6 indicare la prima scadenza semestrale (i gennaio/1 luglio) successiva alla data del decreto di ammissione
7 riportare la data di fine progetto
Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al MINISTERO di revocare l’agevolazione con le conseguenze di cui all’art. 13.
Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
ART. 7 bis RIENTRI
Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico della Ditta finanziata dovranno essere eseguiti nei confronti del MINISTERO tramite versamento nello stato di previsione dell’entrata del Ministero del Tesoro, che verrà comunicato dal MINISTERO all’atto della prima erogazione.
ART. 8 INCUMULABILITA’
Ciascun/Il Soggetto finanziato dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui alla lettera (…) delle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali od internazionali e si impegna a comunicare al Soggetto Convenzionato e al Ministero eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che il Ministero intenderà adottare.
ART. 9 RISULTATI DELLA RICERCA
Il/I Soggetto/i finanziato/i è/sono proprietario/i dei risultati prodotti nell’ambito del Progetto di cui alla lettera (..) delle Premesse.
[EVENTUALE: Resta salva la facoltà dei Soggetti finanziati di concordare, nel rispetto degli apporti di
ciascuno, l’attribuzione e l’esercizio dei diritti di proprietà sui predetti risultati tra gli stessi Soggetti finanziati. Di tali accordi dovrà fornirsi specifica descrizione nell’ambito delle relazioni di cui all’ultimo
comma dell’articolo 3].
Il/I Soggetto/i finanziato/i si impegna/impegnano ad attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in mancanza il Ministero, anche su indicazione del Soggetto Convenzionato, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13.
ART. 10 PRIVILEGIO GENERALE
I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente atto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
ART. 11 GARANZIE
Resta espressamente convenuto che qualora prima di ogni singola erogazione la verifica di cui al punto c) dell'art. 4 del presente contratto dia esito negativo, l'erogazione dovrà essere garantita da fideiussione
bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal Ministero [EVENTUALE: nei limiti della quota spettante al Soggetto che non rispetta il
parametro], sia per la parte a titolo di credito agevolato, sia per la parte a titolo di contributo nella spesa
(ovvero solo per la parte a titolo di credito agevolato qualora si tratti dell'erogazione a saldo); tale fideiussione dovrà rimanere ferma e valida, per la parte di finanziamento in forma di credito agevolato, fino al totale rimborso della stessa e, per la parte di finanziamento in forma di contributo nella spesa, fino al perfezionamento della dichiarazione d’obbligo finale, altrimenti sarà facoltà del Ministero, anche su indicazione della Soggetto Convenzionato, di revocare - in tutto o in parte - l’intero Finanziamento con le conseguenze di cui all'art. 13.
La mancata presentazione di tale garanzia entro il termine di 60 giorni dalla richiesta del Soggetto Convenzionato o del Ministero, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'intera quota di Finanziamento [EVENTUALE: relativa al Soggetto finanziato interessato] fino all’avvenuta verifica della conclusione del Progetto – fermi restando tutti gli adempimenti e gli obblighi assunti con il presente contratto relativi alla eventuale quota di Finanziamento già erogata – e le erogazioni verranno effettuate nell’osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 4.
ART. 12 INTERRUZIONE
Nel caso di interruzione del Finanziamento il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto e dal Soggetto Convenzionato, erogherà a ciascun/al Soggetto finanziato il Finanziamento spettante - commisurata
ai costi [EVENTUALE: da ciascuno] sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui il/i Soggetto/i
finanziato/i abbia/abbiano usufruito di un’anticipazione si procederà come indicato nell’art. 5.
ART. 13
REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
[EVENTUALE: Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente a revoca delle agevolazioni vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di Finanziamento].
Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Soggetto Convenzionato e dall’Esperto, anche ai sensi del successivo art.15, emergano inadempimenti a carico [EVENTUALE:anche di uno soltanto] del/i Soggetto/i finanziato/i rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in
tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, il Soggetto Convenzionato relazionerà al Ministero. Il Soggetto Convenzionato invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie:
a) rilascio, da parte [EVENTUALE: anche di uno solo] del/i Xxxxxxxx/i finanziato/i di dichiarazioni,
documenti o elaborati non veritieri;
b) presentazione da parte [EVENTUALE: anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i e/o degli
eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori;
c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria [EVENTUALE: anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i e/o degli eventuali fideiussori;
d) cessazione o modificazione dell’attività [EVENTUALE:anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i;
a) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario [EVENTUALE:anche di uno solo] del/i Soggetto/i finanziato/i(ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società);
b) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità.
Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale, [EVENTUALE: a carico di tutti o di alcuni dei Soggetti finanziati – del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo [EVENTUALE: a carico del/i
soggetto/i nei cui confronti detta revoca è disposta] del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 9 del citato D.Lgs. 123/98.
Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art. 9 del D.Lgs. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR.
In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.
ART. 14 SURROGAZIONE E REGRESSO
Il/I Soggetto/i finanziato/i rinuncia/no ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del Ministero, il diritto di surrogazione e il diritto di regresso ad esso/i spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente e/o per precedenti finanziamenti assunti e/o garantiti fino a che il Ministero non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio) derivante sia dal presente che dai precedenti contratti stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del Ministero.
ART. 15 CONTROLLI E ISPEZIONI
Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
Inoltre il Ministero, il Soggetto Convenzionato e l’Esperto potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il progetto e con la industrializzazione dei risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il Ministero, l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER), il Soggetto Convenzionato e l’Esperto manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/dai Soggetto/i finanziato/i, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i finanziato/i.
Ciascun Soggetto finanziato si obbliga a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica contabile, la strumentazione e quant’altro necessario.
Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ciascun/il Soggetto finanziato si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MEF, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all’uopo designati.
ART. 16
OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI IN CASO DI CONTESTAZIONI
Qualunque contestazione fosse sollevata dal/i Soggetto/i finanziato/i o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dal/i Soggetto/i finanziato/i con il presente contratto.
ART. 17
NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
Il/I Soggetto/i finanziato/i è/sono tenuti ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia di impatto ambientale e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
In particolare, in materia di informazione e pubblicità, il/i Soggetto/i finanziato/i, è/sono tenuto/i a rispettare gli adempimenti di cui ai alla sezione I del Regolamento (CE) n. 1828/06 e ss.mm.ii..
Il/i Soggetto/i finanziato/i è/sono tenuto/i inoltre ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del Finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Qualora venissero applicate al/i Soggetto/i finanziato/i sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell’art. 36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e dell’art. 3, comma nono, della L. 10 aprile 1991, n. 125) il Ministero, anche su
indicazione del Soggetto Convenzionato, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13.
ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO
Le parti eleggono domicilio come segue:
- il Soggetto Convenzionato presso la propria sede in ………Via ………. n………;
- la ……… presso la propria sede in ………Via ………n………;
- [la ……… presso la propria sede in ………Via ………n………;
- ………………….]
e tutti in mancanza , presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell’articolo 141 c.p.c.
Il Soggetto Convenzionato o il Ministero potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale dei Soggetto/i finanziato/i.
ART. 19
FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART. 20 SPESE E ONERI
Le spese del contratto, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che il Soggetto Convenzionato stessa dovesse sostenere, in dipendenza del contratto o della sua esecuzione ed
estinzione, sono tutte a carico del/i Soggetto/i finanziato/i [EVENTUALE:in via solidale] che si impegna/no
a tenerne in ogni momento indenne e sollevata il Soggetto Convenzionato, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al Ministero, anche su segnalazione del Soggetto Convenzionato, di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13.
Le somme eventualmente dovute dal/i Xxxxxxxx/i finanziato/i al Soggetto Convenzionato o al Ministero per effetto del presente contratto saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo dei Soggetto/i finanziato/i.
Il presente contratto, esteso in 4 originali, e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601.
Roma, ………………..
Soggetto Convenzionato Soggetto
...…………………………….. ...……………………………..
[Soggetto… ]
I Soggetto/i finanziato/i, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 1 (esenzione di responsabilità); 3 (obblighi dei Soggetto/i finanziato/i); 4 (modalità e condizioni di erogazione); 5 (eventuali anticipazioni); 6 (comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 7 (rimborso e interessi); 7-bis (rientri); 8 (incumulabilità); 9 (risultati della ricerca); 10 (privilegio generale); 11 (garanzie); 12
(interruzione); 13 (revoca e risoluzione contrattuale); 14 (surrogazione e regresso); 15 (controlli e ispezioni); 16 (obblighi dei Soggetto/i finanziato/i in caso di contestazioni); 17 (normativa nazionale e comunitaria); 19 (foro competente); 20 (spese e oneri).
Roma, ……/……/…….. Xxxxxxxx
[………………..
Soggetto… ]
[Si riporta di seguito l’elenco dei documenti necessari alla stipula del contratto:
- Copia decreto di concessione alle agevolazioni;
- Capitolato tecnico;
- Richiesta di certificazione antimafia (se dovuta);
- Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. (se dovuto);
- Format di rendicontazione;
- Format relazioni tecniche intermedie e finali;
- Garanzia fideiussoria in caso di anticipo (se dovuta)]