CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI CREDITO AGEVOLATO E CONTRIBUTO NELLA SPESA AI SENSI DEL D. Lgs. N. 297/1999
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IN FORMA DI CREDITO AGEVOLATO E CONTRIBUTO NELLA SPESA AI SENSI DEL D. Lgs. N. 297/1999
(D.M. 8 agosto 2000, n. 593– D.M. 10 ottobre 2003, n. 90402 – D.D. n. 391/Ric. del 5 luglio 2012 “Avviso per la presentazione di idee progettuali per Smart Cities and Communities and Social Innovation”)
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Per il presente atto si opta per l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 15 e seguenti del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 secondo il regime di esenzione da imposta sostitutiva ai sensi dell’art. 19, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 601
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SCRITTURA PRIVATA TRA
la [BANCA], (di seguito denominata anche “Banca” ovvero “Soggetto Convenzionato”) con sede legale in [SEDE BANCA], capitale sociale di Euro [CAPITALE BANCA] interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di
n. , rappresentata ai fini del presente atto dal (c.f.: ) nato a
il e domiciliato per la carica in , presso la sede sociale, nella sua qualità di della Banca che firma in virtù dei poteri conferitegli ai sensi del ;
E
I seguenti Soggetti (di seguito denominati congiuntamente anche “Soggetti finanziati”), che stipulano il presente contratto cointestato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. n. 593/2000:
• “[BENEFICIARIO 1 ]”: (di seguito denominato anche “Soggetto finanziato”) con sede legale in
( ), Via , capitale sociale di Euro , codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di n. , iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. , rappresentata ai fini del presente atto dal
(c.f.: ), nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la società, in qualità di , che firma in forza della .
• “[BENEFICIARIO 2 ]”: (di seguito denominato anche “Soggetto finanziato”) con sede legale in
( ), Via , capitale sociale di Euro , codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di n. , iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. , rappresentata ai fini del presente atto dal
(c.f.: ), nato a ( ) il , domiciliato per la carica presso la società, in qualità di , che firma in forza della .
SI PREMETTE
a) che con il presente contratto viene formalizzata la concessione al/i Soggetto/i finanziato/i di un finanziamento sotto forma di credito agevolato e contributo nella spesa (di seguito denominato anche “Finanziamento”) a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato “Fondo”), per lo sviluppo di un Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale identificato con codice …. denominato ….. (di seguito denominato “Progetto”) conforme all’Avviso emanato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito denominato “Ministero” o “MIUR”) con Decreto Direttoriale del 5 luglio 2012 n. 391 /Ric., e successivamente modificato dal Decreto Direttoriale del 12 luglio 2012, n. 415/Ric., del 7 dicembre 2012 n. 924/Ric. e del 31 gennaio 2013 n. 186/Ric. (di seguito denominato “Avviso”);
b) che il/i Soggetto/i finanziato/i nella domanda di finanziamento ha/hanno indicato la Banca, in qualità di soggetto convenzionato con il Ministero in virtù della convenzione stipulata il , per gli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e successive disposizioni attuative;
c) che il Ministero, ai sensi del D. Lgs. 27 luglio 1999 n.297 attuato con il D.M. 8 agosto 2000 n. 593 successivamente modificato con il Decreto interministeriale n. 90402 del 10 ottobre 2003, con decreto n. del (registrato alla Corte dei Conti il al Registro Foglio
), (EVENTUALE rettificato con ……………..registrato alla Corte dei Conti il al Registro Foglio ,ove necessario) (in seguito “Decreto”) ed allegato al presente atto (Allegato “ A”), ha ammesso alle agevolazioni, per le quali ha previsto la relativa copertura finanziaria a valere sul Fondo, il Progetto di cui alla lettera a), da realizzare con le modalità, i tempi, le fasi di avanzamento ed i capitoli di costo previsti dal Capitolato Tecnico che, ancorché non allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante ed essenziale;
d) che, ai termini del suddetto Decreto di ammissione alle agevolazioni, il Progetto deve avere una durata massima prevista di 36 mesi con naturale scadenza a far data da quella di inizio di effettiva attività risultante dall’ultimo Capitolato Tecnico approvato salva la possibilità di una maggiorazione fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell’esecuzione delle attività poste in essere dal contratto [indicare eventuale richiesta di maggiorazione]. Eventuali proroghe di durata e/o eventuale posticipo della data di inizio devono essere espressamente approvate dal Ministero. La data di inizio attività è indicata al successivo art. 2;
e) che il/i Soggetto/i finanziato/i è/sono tra loro vincolati dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente contratto ed in particolare dall'obbligo di realizzare il Progetto come da Capitolato Tecnico di cui al precedente punto c); l'eventuale inadempimento anche da parte di uno soltanto dei Soggetti finanziati potrebbe comportare la revoca del finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art.13;
f) che ciascun Soggetto finanziato è obbligato a detenere copia di tutta la documentazione prevista dal presente contratto ai fini di ogni ispezione e controllo come previsto al successivo art. 15;
g) che, in relazione al luogo di svolgimento del Progetto, si distinguono Zone Non Eleggibili e Zone Eleggibili, intendendosi per queste ultime territori italiani di cui all’art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato UE, nonché i territori dell’obiettivo 2 ed in phasing out quali risultano dall’elenco vigente alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
h) che i progetti finanziati a valere sul FAR, qualora vengano sostenute spese in regioni eleggibili, potrebbero essere inquadrati ove ne ricorrano le condizioni in una delle Misure del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” per il periodo 2014-2020 (di seguito denominati PON) e pertanto, in tali casi, soggetti agli specifici adempimenti previsti dalla regolamentazione per i Fondi Strutturali dell’Unione Europea ed in particolare a quelli relativi al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle attività svolte, nonché agli obblighi in termini di informazione e pubblicità, come previsto dal Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, pubblicato su GUCE L 347/320 del 20 dicembre 2013 e ss.mm.ii;
i) che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 297/99, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 297/99 sono assistiti da privilegio generale (per il che vedasi il successivo art.10);
j) che ai sensi dell’art.5, comma 35, del D.M. n. 593/2000 è facoltà del/dei Soggetto/i finanziato/i richiedere una anticipazione (per il che vedasi il successivo art. 5);
k) che il tasso fisso di interesse da applicare al finanziamento di cui al presente atto è pari allo 0,5% nominale fisso annuo (per il che vedasi il successivo art. 7);
l) che la Banca stipula il presente contratto nell’interesse del Ministero in qualità di soggetto convenzionato con lo stesso Ministero, come previsto al precedente punto b);
m) che l’intervento di cui al presente contratto è disciplinato dalla normativa applicabile ed, in particolare, dal D. Lgs. n. 297/1999 e ss.mm.ii., dal D.M. n. 593/2000 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs.
n.123 del 31.03.1998, dal D.M. n. 90402 del 10.10.2003, nonché dall’Avviso emanato dal Ministero con Decreto Direttoriale del 5 luglio 2012 n° 391/Ric. e ss.mm.ii, che le parti
dichiarano di ben conoscere ed ai quali si rimanda per quanto non espressamente previsto dal presente contratto.
n) che ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. il Ministero ha acquisito le informazioni antimafia / che ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 sono state richieste dal Ministero le informazioni antimafia alle competenti Prefetture e il presente contratto viene stipulato in assenza delle/di alcune informazioni/ in via d’urgenza / per il decorso del termine di cui all’art.92, co. 2 primo periodo, del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ed è pertanto soggetto alla condizione risolutiva prevista all’art. 92 comma 3 dalla citata normativa.
TUTTO CIO' PREMESSO
per formare parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene tra le parti anzidette quanto di seguito esposto:
ART. 1
ESENZIONE DI RESPONSABILITÀ
I Soggetti finanziati opereranno in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, sia nazionali che comunitarie, assumendosi la completa responsabilità della realizzazione del Progetto; pertanto la Banca ed il Ministero resteranno estranei ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del Progetto stesso, e saranno totalmente esenti da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse al Progetto.
ART. 2
IMPORTO DELL’AGEVOLAZIONE E DURATA DEL PROGETTO
Con la firma del presente contratto viene formalizzata la concessione al/ai Soggetto/i finanziato/i di un finanziamento a valere sul Fondo fino all’importo capitale massimo pari ad euro (euro /00) in forma di credito agevolato e fino all’importo capitale massimo pari ad euro
(euro /00) in forma di contributo nella spesa. Il Finanziamento viene ripartito tra i Soggetti finanziati - in ragione della suddivisione in quote dei costi così come risultanti dal Capitolato Tecnico - come da schede allegate al Decreto:
[SOGGETTO 1]
- costo agevolabile euro ,00 (euro /00) per il Progetto di Ricerca;
- importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro ,00 (euro /00);
-importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro ,00 (euro
/00).
[SOGGETTO 2]
- costo agevolabile euro ,00 (euro /00) per il Progetto di Ricerca;
- importo del Finanziamento in forma di credito agevolato euro ,00 (euro /00);
- importo del Finanziamento in forma di contributo nella spesa euro ,00 (euro
/00).
Eventuali modifiche alla predetta ripartizione dei costi, tra i Soggetti finanziati, sono soggette a specifiche approvazioni da parte del Ministero, in conformità a quanto previsto al terzo comma del successivo articolo 6.
L’erogazione del Finanziamento avrà luogo in conformità a quanto previsto al successivo art. 4. La durata del Progetto è stabilita in mesi con inizio il e fine il .
ART. 3
OBBLIGHI DEI SOGGETTI FINANZIATI
Ciascun Soggetto finanziato si impegna:
a) a fornire alla Banca, entro il termine di 60 giorni da oggi la prova di essere regolarmente intervenuto in contratto, mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva del certificato
C.C.I.A.A. completo di vigenza1 con data successiva ad oggi nonché, entro il suddetto termine, a fornire quella ulteriore documentazione tecnica, legale ed amministrativa che dovesse essere richiesta motivatamente dalla Banca;
b) a produrre semestralmente, per il tramite del Responsabile del Progetto entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre la documentazione tecnica e contabile attestante le attività svolte da redigere secondo gli schemi e con le modalità indicate dal Ministero;
b1) nel caso in cui il Progetto venga inserito nel PON – del che la Banca ne darà comunicazione, su indicazione del Ministero, al Soggetto finanziato a mezzo raccomandata a.r. o PEC – ciascun Soggetto finanziato si impegna sin da ora, per quanto concerne i costi sostenuti nelle Regioni in ritardo di sviluppo, ad attenersi alle specifiche tecniche e ai relativi schemi predisposti dal Ministero e che verranno trasmessi al Soggetto finanziato dalla Banca unitamente alla comunicazione di cui sopra; inoltre si impegna sin da ora a produrre – alle scadenze indicate dal Ministero - alla Banca e all’Esperto, contestualmente alla documentazione di cui al punto b), le informazioni richieste dalla vigente normativa comunitaria in tema di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico delle attività progettuali, utilizzando a tal fine gli schemi in versione informatica appositamente predisposti dal Ministero;
c) a comprovare – entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di conclusione del Progetto - la realizzazione del Progetto medesimo, per il tramite del Responsabile del Progetto, fornendo
1 Solo per i soggetti privati.
alla Banca e all’Esperto una relazione tecnica unica per tutti i Soggetti finanziati sull’ultimo periodo e sull’intero programma svolto nonché il rendiconto dei costi dell’ultimo periodo ciascuno per la propria quota, il tutto da redigere secondo gli schemi e con le modalità previste dal Capitolato tecnico di cui alla lettera c) delle premesse;
d) a consentire – anche per conto dei soggetti che abbiano con il/i Soggetto/i finanziato/i rapporti di cointeressenza, ad esempio soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate – la verifica del corretto utilizzo delle risorse nazionali e comunitarie, sia mediante i controlli e le ispezioni di cui all’art. 15 del presente contratto sia tenendo una separata evidenza delle spese sostenute per il Progetto – in conformità al Capitolato Tecnico di cui alla lettera c) delle Premesse – ed in particolare dei costi sostenuti nelle Zone Eleggibili di cui alla lettera g) delle Premesse stesse;
e) a tenere a disposizione – fino all’estinzione del finanziamento – tutta la documentazione sopra indicata nelle sedi di ciascun Soggetto finanziato;
f) a comunicare immediatamente alla Banca ed al Ministero ogni modificazione dell'assetto societario o gestionale ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della eventuale richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando l’obbligo di legge di trasmettere alla Prefettura di competenza, nel termine di trenta giorni dall' intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale, copia degli atti dai qual risulta l' intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
g) a comunicare immediatamente alla Banca ed al Ministero, nel caso di consorzi o società consortili, le variazioni di cui al precedente punto anche relativamente a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nel confronti della Pubblica Amministrazione ed a produrre tempestivamente la documentazione necessaria anche ai fini della richiesta di riscontri antimafia aggiornati, ai sensi della normativa vigente in materia;
h) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a dedicare apposito conto corrente al Progetto ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii.
Resta, altresì, espressamente inteso che ciascun Soggetto finanziato si impegna fin da ora a presentare al Ministero, entro i 2 anni successivi alla conclusione del Progetto, una relazione in merito all’impatto
economico-occupazionale dei risultati raggiunti, ai sensi del comma 38 dell’art. 5 del D.M. n. 593/2000, in mancanza il Soggetto finanziato inadempiente sarà escluso per gli anni successivi dagli interventi previsti dalla normativa vigente in materia di sostegno allo sviluppo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di competenza del Ministero.
ART. 4
MODALITA’ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE
Le erogazioni delle agevolazioni di cui al presente atto non avranno inizio che dopo l’adempimento delle obbligazioni previste nel precedente art. 3, lettere a) e b), ed eventualmente b1), ed avranno luogo gradualmente in rapporto allo stato di realizzazione del Progetto ed alla dimostrazione dell’ammontare dei relativi costi ammissibili quali risultanti dalla documentazione di cui al predetto art.3, lettera b), in base alle percentuali di intervento riportate nel Decreto del Ministero di cui alla lettera c) delle Premesse.
Il Ministero potrà dar corso ad ogni erogazione entro 30 giorni (ad esclusione dell'erogazione a saldo) dal ricevimento della richiesta di erogazione predisposta dalla Banca (secondo schema fornito dal Ministero) conseguente alla positiva verifica dei risultati di ciascuno stato di avanzamento del Progetto. Tale verifica verrà effettuata dall’Esperto entro 30 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al precedente art. 3 lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo - e dalla Banca entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto nonché della completa documentazione di cui all’art. 3 lett. b) ed eventualmente b1) - ovvero lett. c) ed eventualmente b1) per quanto concerne l'erogazione a saldo; qualora l’Esperto o la Banca riscontrino elementi che contraddicano i dati e gli obiettivi del Progetto, la Banca dovrà darne comunicazione al Ministero ai fini della eventuale revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13 o, solo nel caso di cause di insuccesso non imputabili al/ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 12.
Tutte le erogazioni sono inoltre subordinate a quanto previsto nei successivi punti a), b) e c), salvo l’erogazione finale del contributo nella spesa, che è subordinata a quanto previsto nei punti a) e b):
a)2 al permanere della piena capacità giuridica del Soggetto finanziato; qualora lo stesso risulti in una delle situazioni di cui al X.X. x. 000 del 16/3/1942 e successive modificazioni o di cui al D.Lgs. n. 270 del 8/7/1999 e successive modificazioni, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;
2 Solo per i soggetti privati.
b) alla insussistenza di situazioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute al Ministero in dipendenza del presente contratto o anche di altri contratti stipulati ai sensi del D. Lgs. n. 297/99, della Legge n. 46/82 e successive integrazioni, della Legge n. 346/88 nonché situazioni di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero stesso; qualora il Soggetto finanziato risulti moroso, il Ministero deciderà in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento;
c) al permanere, relativamente alla situazione economico-finanziaria del Soggetto finanziato, del rispetto del rapporto tra oneri finanziari netti e fatturato (quali risultanti dall’ultimo bilancio ufficiale che il Soggetto finanziato deve di volta in volta produrre alla Banca) che dovrà risultare inferiore all'8%; in caso di mancata rispondenza del suddetto parametro, l'erogazione dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema fornito dal Ministero (per il che vedasi il successivo art. 11).
Resta fermo che le erogazioni sono inoltre subordinate alla regolarità della documentazione antimafia ai sensi della relativa normativa di riferimento.
Resta inteso che, durante lo svolgimento del Progetto, il Finanziamento verrà erogato a ciascun Soggetto finanziato fino a concorrenza del 90% della relativa quota; il saldo di quanto risulterà spettante, comunicato dal Ministero con specifica lettera indirizzata a ciascun Soggetto finanziato, verrà erogato a seguito delle positive verifiche sul corretto svolgimento dell'intero Progetto.
Resta comunque espressamente inteso che qualora venga accertato dalla Banca che l'ammontare delle erogazioni abbia superato i limiti percentuali indicati nel citato decreto del Ministero ovvero che le erogazioni stesse siano state effettuate, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al Finanziamento, il Ministero avrà diritto di operare il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da versare; in mancanza o in caso di insufficienza di queste, il/i Soggetto/i finanziato/i dovrà/dovranno restituire, in unica soluzione ed entro trenta giorni dalla richiesta scritta della Banca o del Ministero, l'accertata eccedenza maggiorata, in entrambi i casi, degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione, calcolati in ragione del Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al momento dell’erogazione.
Rimane espressamente stabilito che tutte le erogazioni, comprese quelle in via anticipata, restano subordinate all’effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse finanziarie assegnate. Nulla, pertanto, sarà dovuto dal Ministero o dalla Banca per eventuali ritardi nelle erogazioni causati da mancata disponibilità finanziaria.
Il/I Soggetto/i finanziato/i dovrà/dovranno stipulare, entro 15 giorni dalla richiesta della Banca o del Ministero, per atto pubblico, la dichiarazione d’obbligo finale secondo schema fornito dal Ministero stesso, in mancanza quest’ultimo potrà assumere una decisione in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento.
ART. 5 EVENTUALI ANTICIPAZIONI
E’ in facoltà di ciascun Soggetto finanziato richiedere, ai sensi dell’art.5, comma 35, del D.M. n. 593/2000, un’anticipazione fino ad un massimo del 30% (trentapercento) dell’intervento concesso.
Resta espressamente inteso che qualora i Soggetti finanziati esercitino tale facoltà gli importi delle quote di agevolazione via via spettanti in base ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili verranno utilizzati, fino a concorrenza, ad estinzione della anticipazione suddetta.
Detta anticipazione, salvo che per i Soggetti finanziati pubblici, dovrà essere garantita da garanzia a prima richiesta conforme allo schema approvato con D.D. 19 aprile 2013, n. 723.
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della Banca/società garante a rimborsare, in caso di escussione da parte del Ministero, il capitale più gli interessi pari al TUR vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
Detta garanzia potrà essere liberata, su richiesta del Soggetto finanziato, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa.
Nel caso di interruzione del Finanziamento stabilita dal Ministero l’importo del Finanziamento spettante in base ai costi ammissibili verrà utilizzato ad estinzione dell’anticipazione; l’eventuale importo dell’anticipazione risultante eccedente dovrà essere rimborsato, maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell’erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell’erogazione.
ART. 6
COMUNICAZIONE DI MANCATA ESECUZIONE E VARIANTI
Qualora il/i Soggetto/i finanziato/i ritenga/no di non dare ulteriore esecuzione al Progetto deve/devono darne immediata comunicazione alla Banca ed all’Esperto indicandone i motivi. La Banca entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto comunicherà la situazione al Ministero che potrà decidere la revoca - totale o parziale - del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13 o, solo nel caso di cause non imputabili al/ai Soggetto/i finanziato/i, l’interruzione del Finanziamento stesso con le conseguenze di cui al successivo art. 12.
In riferimento alla ripartizione delle somme per tipologie di spesa, saranno ammissibili varianti all’articolazione economica, temporale e territoriale del Progetto, autonomamente apportate da ciascun Soggetto finanziato nell’ambito della propria quota di costo, purché ciò non comporti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca e, che incidano sugli obiettivi del Progetto e nei limiti in cui siano attestate come tali dall’Esperto e dal Soggetto Convenzionato.
Nei casi di varianti comportanti modifiche che alterino il profilo originario tecnico della Ricerca e incidano sugli obiettivi del Progetto, le varianti stesse dovranno essere comunicate alla Banca ed all’Esperto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima del verificarsi della modifica. La Banca invierà al Ministero una relazione in merito alle varianti proposte entro i successivi 60 giorni e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dell’Esperto. L’eventuale comunicazione di ammissione a dette varianti, da parte del Ministero, formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Resta inteso che in caso di varianti approvate dal Ministero l’ammissibilità dei relativi costi non potrà avere decorrenza antecedente alla data di ricevimento da parte della Banca della comunicazione di cui al comma precedente.
Resta, altresì, inteso che in caso di assenza di dette comunicazioni da parte del/i Soggetto/i finanziato/i o di mancata approvazione del Ministero su tali modifiche, il Ministero medesimo potrà decidere la revoca del Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13.
ART. 7 RIMBORSO E INTERESSI
I Soggetti finanziati non sono, in linea di principio, tenuti al rimborso delle somme erogate a titolo di contributo nella spesa, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 e nel successivo art.13 per il caso di revoca del Finanziamento.
Relativamente alla parte di finanziamento in forma di credito agevolato, si precisa quanto segue:
- il finanziamento stesso non può avere una durata superiore a 10 anni comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a cinque anni dalla data del decreto del Ministero di cui al punto c) delle Premesse;
- ai fini del calcolo della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento si considera primo semestre intero il semestre solare (con scadenza 1 gennaio/1 luglio) in cui cade la data del decreto di ammissione del finanziamento;
- il periodo di ammortamento ha come prima scadenza la seconda scadenza semestrale successiva alla effettiva conclusione del Progetto.
In considerazione di quanto sopra il periodo di preammortamento avrà come prima scadenza il
3 e come ultima scadenza - calcolata sulla base della durata del Progetto indicata nel
precedente art. 2 - il
4; il periodo di ammortamento avrà come prima scadenza – calcolata
sulla base della suddetta data di conclusione del Progetto - il e come ultima scadenza - calcolata tenendo conto della durata massima di 10 anni del finanziamento - il .
Fermo restando che le obbligazioni relative al rimborso vengono assunte dai Soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota, i Soggetti finanziati si obbligano a restituire il capitale alle scadenze semestrali del 1 Gennaio e del 1 Luglio di ogni anno in conformità ai suddetti criteri nonché a corrispondere, su ciascuna somma erogata e dalla data di erogazione stessa, alle suddette scadenze, gli interessi posticipati al tasso del 0,25 % semestrale (pari al 50% del tasso di cui al punto k) delle premesse) e calcolati per 360 giorni, divisore 360 (commerciale/commerciale).
Resta inteso che, fermo restando che il periodo di preammortamento non può essere superiore a 5 anni, la proroga della durata del Progetto comporta la corrispondente posticipazione della prima rata di ammortamento, ferma restando la scadenza dell’ultima rata; mentre in caso di anticipo del termine del Progetto resta ferma la durata dell'ammortamento, con conseguente anticipo delle scadenze di rimborso.
L'ammontare definitivo delle singole rate ed il relativo piano dei pagamenti (che potrà essere eventualmente frazionato in più piani, corrispondenti alle singole erogazioni effettuate a ciascun Soggetto finanziato) risulteranno nella dichiarazione d'obbligo finale di cui al precedente art. 4.
Il mancato pagamento di qualsiasi somma comunque dovuta alle scadenze innanzi convenute darà facoltà al Ministero di revocare l’agevolazione con le conseguenze di cui al successivo art. 13.
Resta in particolare espressamente inteso che il tasso nominale annuo degli interessi di mora, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi (civile/civile), sarà pari al TUR vigente durante la mora, aumentato di 3 (tre) punti percentuali. Sugli interessi di mora non è consentita la capitalizzazione periodica.
Per le somme dovute con scadenza in giorno festivo o in giorno feriale che ai sensi della L. n. 13 del 24/1/1962, comporta la chiusura degli sportelli bancari, gli interessi di mora saranno comunque dovuti, in caso di ritardo dei pagamenti oltre il primo giorno feriale successivo, dal giorno di scadenza pattuito.
3 Indicare la prima scadenza semestrale (1 gennaio/1 luglio) successiva alla data del decreto di ammissione.
4 Riportare la data di fine del Progetto di ricerca.
ART. 7 bis RIENTRI
Le parti convengono che tutti i pagamenti a carico di ciascun Soggetto finanziato dovranno essere eseguiti nei confronti del Ministero tramite versamento nello stato di previsione dell’entrata del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che verrà comunicato dal Ministero all’atto della prima erogazione.
ART. 8 INCUMULABILITA’
Ciascun Soggetto finanziato dichiara di non godere, a fronte del Progetto di cui alla lettera c) delle Premesse, di altre agevolazioni a valere su fondi pubblici, nazionali regionali o comunitari e si impegna a comunicare alla Banca e al Ministero eventuali future richieste e/o ottenimenti di agevolazioni a valere sulle spese del medesimo progetto, per i provvedimenti che il Ministero intenderà adottare.
ART. 9 RISULTATI DELLA RICERCA
Il/I Soggetto/i finanziato/i è/sono proprietario/i dei risultati prodotti nell’ambito del Progetto di cui alla lettera c) delle Premesse. Il/I Soggetto/i finanziato/i si impegna/no ad attuare industrialmente i risultati del Progetto prioritariamente in territorio comunitario; in mancanza il Ministero, anche su indicazione della Banca, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al successivo art. 13.
ART. 10 PRIVILEGIO GENERALE
I crediti nascenti dall'erogazione del Finanziamento di cui al presente atto sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.
ART. 11 GARANZIE
Resta espressamente convenuto che qualora prima di ogni singola erogazione la verifica di cui al punto c) dell'art. 4 del presente contratto dia esito negativo, la quota di agevolazione (sia per la parte a titolo di credito agevolato sia per la parte a titolo di contributo nella spesa, ovvero solo per la parte a titolo di credito agevolato qualora si tratti dell'erogazione a saldo) risultante ancora da erogare a favore del Soggetto finanziato che non rispetta il parametro, dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o
polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta come da schema approvato dal Ministero, a copertura pertanto sia dell’erogazione in corso che delle successive erogazioni.
Resta inteso che la suddetta garanzia dovrà rimanere ferma e valida alle condizioni e per la durata indicata nella stessa altrimenti sarà facoltà del Ministero, anche su indicazione della Banca, di revocare - in tutto o in parte - l’intero Finanziamento con le conseguenze di cui all’art. 13.
La mancata presentazione di tale garanzia entro il termine di 60 giorni dalla richiesta della Banca o del Ministero, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'intera quota di Finanziamento relativa al Soggetto finanziato interessato fino all’avvenuta verifica della conclusione del Progetto – fermi restando tutti gli adempimenti e gli obblighi assunti con il presente contratto relativi alla eventuale quota di Finanziamento già erogata – e le erogazioni verranno effettuate nell’osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 4.
ART. 12 INTERRUZIONE
Nel caso di interruzione del Finanziamento il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dall’Esperto e dalla Banca, erogherà a ciascun Soggetto finanziato il Finanziamento spettante - commisurato ai costi sostenuti e risultati ammissibili. Nel caso in cui i Soggetti finanziati abbiano usufruito di un’anticipazione si procederà come indicato nel precedente art. 5.
ART. 13
REVOCA E RISOLUZIONE CONTRATTUALE
Qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dal Ministero, dalla Banca e dall’Esperto, anche ai sensi del successivo art. 15, emergano inadempimenti a carico del/i Soggetto/i finanziato/i rispetto agli obblighi previsti nel presente contratto, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero potrà revocare il Finanziamento, eventualmente previa relazione della Banca.
Le obbligazioni relative alla restituzione conseguente alla revoca delle agevolazioni vengono assunte dai soggetti finanziati ciascuno in ragione della propria quota di finanziamento.
La Banca invierà una dettagliata relazione al Ministero, ai fini di una decisione in merito al permanere dell’agevolazione, anche nelle seguenti fattispecie:
a) rilascio, da parte del Soggetto finanziato di dichiarazioni, documenti o elaborati non veritieri;
b) presentazione da parte del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori di domande di procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo o di proposte di cessione dei beni ai creditori;
c) dichiarazione di fallimento, dichiarazione di insolvenza, apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria del Soggetto finanziato e/o degli eventuali fideiussori;
d) cessazione o modificazione dell’attività del Soggetto finanziato;
e) modifiche sostanziali dell'assetto aziendale/societario del Soggetto finanziato (ad esempio trasformazione o fusione od incorporazione in altre società);
f) mancato rispetto, rilevato in sede di controlli finali, dei requisiti di ammissibilità del Progetto previsti dal Bando.
Qualora il Ministero disponga la revoca – totale o parziale - del Finanziamento, la stessa avrà per effetto l'obbligo del pagamento – nella misura e con le modalità stabilite dal Ministero – degli importi percepiti, con le spese e gli interessi maturati dalla data di erogazione fino al giorno del pagamento e calcolati come di seguito specificato, fatto salvo il risarcimento dei danni e le altre sanzioni di cui all’art. 9 del citato D. Lgs. n. 123/98.
Ai sensi dei commi 1 e 3 dell’art.9 del D. Lgs. n. 123/98, nei casi di revoca disposta per azioni o fatti addebitati al Soggetto finanziato, lo stesso dovrà versare al Ministero l'importo dal medesimo percepito maggiorato di un interesse pari al TUR vigente alla data dell’erogazione, maggiorato di 5 punti percentuali; negli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al TUR. In caso di revoca del Finanziamento il presente contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, con gli effetti di cui al provvedimento di revoca.
ART. 14 SURROGAZIONE E REGRESSO
Il/I Soggetto/i finanziato/i rinuncia/no ad esercitare, in pregiudizio dei diritti del Ministero, il diritto di surrogazione e il diritto di regresso ad esso spettante in dipendenza di pagamenti effettuati per il presente e/o per precedenti finanziamenti assunti e/o garantiti fino a che il Ministero non sia completamente soddisfatto di ogni suo credito (per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio) derivante sia dal presente che dai precedenti contratti stipulati a valere sui fondi pubblici di competenza del Ministero.
ART. 15 CONTROLLI E ISPEZIONI
Controlli e ispezioni potranno essere disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria.
Inoltre il Ministero, direttamente o attraverso organismi nazionali e comunitari, la Banca e l’Esperto potranno effettuare, nei tempi e nei modi che riterranno opportuni, controlli tecnici, contabili e amministrativi, nonché ispezioni di qualunque genere connesse con il Progetto e con la
industrializzazione dei risultati, restando ovviamente inteso che, compatibilmente con gli obblighi di legge, il Ministero, la Banca e l’Esperto manterranno sulle notizie e sui dati tecnici acquisiti in occasione dei suindicati accertamenti o comunque comunicati dal/i Soggetto/i finanziato/i, la riservatezza necessaria a tutelare gli interessi dello/degli stesso/i Soggetto/i finanziato/i.
Il/I Soggetto/i finanziato/i si obbliga/no a fornire ogni opportuna assistenza, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quant’altro necessario.
Al fine di consentire ai soggetti competenti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria ciascun/il Soggetto finanziato si obbliga a fornire tutta la documentazione necessaria. A tal proposito verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari del MEF, della Corte dei Conti italiana e/o europea ed agenti comunitari all’uopo designati.
ART. 16
OBBLIGHI DEL/I SOGGETTO/I FINANZIATO/I IN CASO
DI CONTESTAZIONI
Qualunque contestazione fosse sollevata dal/i Soggetto/i finanziato/i o dovesse comunque sorgere fra le parti, non potrà sospendere l’adempimento degli obblighi assunti dal/i Soggetto/i finanziato/i con il presente contratto.
ART. 17
NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA
Il/I Soggetto/i finanziato/i è/sono tenuto ad osservare la normativa nazionale e comunitaria in materia di impatto ambientale e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, nonché in materia di informazione e pubblicità e di appalti pubblici di servizi e forniture.
In particolare in materia di informazione e pubblicità, nel caso di inserimento del Progetto sul PON, il/i Soggetto/i finanziato/i è/sono tenuto/i a rispettare gli adempimenti previsti nella Sezione I del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e ss.mm.ii.
Il/I Soggetto/i finanziato/i è/sono tenuto/i inoltre ad applicare e a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, per tutta la durata del Finanziamento, condizioni non inferiori a quelle risultanti nei contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Qualora venissero applicate al/i Soggetto/i finanziato/i sanzioni per inosservanza degli obblighi di cui sopra (ad es. ai sensi dell’art.36, comma terzo della L. 20 maggio 1970, n. 300 e del D. Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii.) il Ministero, anche su indicazione della Banca, avrà la facoltà di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente art.13.
ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO
Le parti eleggono domicilio come segue:
- la [BANCA] presso la propria sede in ( ), Via ;
- il [SOGGETTO 1] presso la propria sede in ( ), Via ;
- il [SOGGETTO 2] presso la propria sede in ( ), Via ;
- il [SOGGETTO 3] presso la propria sede in ( ), Via ;
e tutti in mancanza, presso il Comune delle rispettive Città, ai sensi dell’articolo 141 c.p.c.
La Banca o il Ministero potranno far eseguire la notificazione di tutti gli atti, anche esecutivi, al domicilio eletto o a quello reale di ciascun Soggetto finanziato.
ART. 19
FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero derivare dal contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
ART. 20 SPESE E ONERI
Le spese del contratto, inerenti e conseguenti, ed in genere qualunque spesa od onere anche fiscale, che la Banca stessa dovesse sostenere, in dipendenza del contratto o della sua esecuzione ed estinzione, sono tutte a carico del/i Soggetto/i finanziato/i / in via solidale / che si impegna/no a tenerne in ogni momento indenne e sollevata la Banca, restando espressamente convenuto fra le parti che l'inosservanza di tale obbligo darà facoltà al Ministero, anche su segnalazione della Banca, di revocare il Finanziamento con le conseguenze di cui al precedente art. 13.
Le somme eventualmente dovute dal/i Soggetto/i finanziato/i alla Banca o al Ministero per effetto del presente contratto saranno corrisposte al netto di ogni spesa, onere, tributo o contributo, presenti o futuri, di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo dovuto a soggetti terzi, pubblici o privati. Tali oneri rimarranno pertanto a carico esclusivo del/i Soggetto/i finanziato/i.
Il presente contratto, esteso in 4 originali, e tutti i provvedimenti, atti e formalità relativi al suo svolgimento ed alla sua estinzione usufruiscono del trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29.9.1973, n. 601 per effetto dell’opzione espressa in epigrafe.
Roma,
[BANCA] [SOGGETTO 1]
[SOGGETTO 2]
[SOGGETTO 3]
I Soggetti finanziati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli: 1 (esenzione di responsabilità); 3 (obblighi dei Soggetti finanziati); 4 (modalità e condizioni di erogazione); 5 (eventuali anticipazioni); 6 (comunicazione di mancata esecuzione e varianti); 7 (rimborso e interessi); 7-bis (rientri); 8 (incumulabilità); 9 (risultati della ricerca); 10 (privilegio generale); 11 (garanzie); 12 (interruzione); 13 (revoca e risoluzione contrattuale); 14 (surrogazione e regresso); 15 (controlli e ispezioni); 16 (obblighi dei Soggetti finanziato/i in caso di contestazioni); 17 (normativa nazionale e comunitaria); 19 (foro competente); 20 (spese e oneri).
Roma,
[SOGGETTO 1]
[SOGGETTO 2]
[SOGGETTO 3]
[Allegato A) Decreto di concessione]