Modalità di riconoscimento dell’indennizzo per ritardo in arrivo Clausole campione

Modalità di riconoscimento dell’indennizzo per ritardo in arrivo. L’indennizzo nella misura indicata nel precedente paragrafo 16.3 delle CGT verrà riconosciuto: - ai Passeggeri non aderenti al Xxxxxxxxxx Xxxxx mediante Voucher da indennizzo (i cui termini e condizioni sono disciplinati dall’articolo 17 delle CGT); - ai Passeggeri aderenti al Xxxxxxxxxx Xxxxx mediante Xxxxxxxxxx Xxxxx (i cui termini e condizioni sono disciplinati dall’articolo 18 delle CGT). In ogni caso, ai fini di cui al presente articolo, il riconoscimento dell’indennizzo a mezzo Voucher da indennizzo o Xxxxxxxxxx Xxxxx avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda da parte del Passeggero.