Common use of Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante Clause in Contracts

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante. Articolo 28 - Ambito di applicazione 1. La Controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore o del garante nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione del credito (ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. 2. A tal fine, la Controparte può avvalersi di tre fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (“External Credit Assessment Institutions”, “ECAI”); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali (“In house Credit Assessment Systems”, “ICAS”); sistemi basati sui rating interni delle controparti (“Internal Ratings- Based systems”, “IRB”). 3. L’utilizzo delle tre fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri generali di accettazione delle stesse descritti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI e gli ICAS accettati.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante. Articolo 28 - Ambito di applicazione 1. La Controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore o del garante nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione del credito (ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE. 2. A tal fine, la Controparte può avvalersi di tre fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (“External Credit Assessment Institutions”, “ECAI”); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali (“In house Credit Assessment Systems”, “ICAS”); sistemi basati sui rating interni delle controparti (“Internal Ratings- Based systems”, “IRB”). 3. L’utilizzo delle tre fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri generali di accettazione delle stesse descritti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria nell’Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI e gli ICAS accettati.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento

Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante. Articolo Art. 28 - Ambito di applicazione 1. La Controparte accerta il possesso di un elevato standard creditizio da parte del debitore o del garante nel rispetto di quanto previsto dal quadro di riferimento dell’Eurosistema per la valutazione del credito (Eurosystem Credit Assessment Framework, ECAF), le cui caratteristiche sono descritte nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. 2. A tal fine, la Controparte può avvalersi di tre fonti idonee per la valutazione del credito di debitori e garanti dei prestiti: agenzie esterne per la valutazione del merito di credito (“External Credit Assessment Institutions”, “ECAI”); sistemi interni messi a punto dalle banche centrali nazionali (“In house Credit Assessment Systems”, “ICAS”); sistemi basati sui rating interni delle controparti (“Internal Ratings- Ratings-Based systems”, “IRB”). 3. L’utilizzo delle tre fonti idonee ai fini ECAF è subordinato al rispetto dei criteri generali di accettazione delle stesse descritti nelle Regole per l’attuazione della politica monetaria o in altri atti normativi della BCE. La BCE pubblica sul proprio sito le ECAI e gli ICAS accettati.

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Samples: Contratto Quadro Sulle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento