Modalità di valutazione del merito di credito del debitore o del garante. 1. In aggiunta alle fonti di cui all’articolo 28, ai fini della valutazione del merito di credito del debitore o del garante di prestiti aggiuntivi possono essere utilizzati:
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Samples: Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento, Condizioni Generali Relative Alle Garanzie Per Operazioni Di Finanziamento